La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art 1.

  E'  abrogato  il  secondo  comma  dell'art. 9 del testo delle norme
sulla  bonifica  integrale,  approvato  col regio decreto 13 febbraio
1933, n. 215.