IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028 e modificato con regio decreto 11 luglio 1912, n. 921 e con decreti del presidente della Repubblica 27 ottobre 1951, n. 1802, 14 settembre 1954, n. 1201 e 11 aprile 1955, n. 621; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche del Politecnico anzidetto; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto del Politecnico di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 10 e' aggiunto il seguente nuovo articolo, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Art. 11. - Nel triennio di studi di applicazione del corso di laurea in ingegneria sono istituiti, ai sensi della legge 11 aprile 1953, n. 312, seguenti insegnamenti complementari, di durata annuale, comuni a tutte le Sezioni del triennio: 1) Complementi di analisi matematica con calcoli grafici e numerici; 2) Complementi di meccanica razionale; 3) Complementi di fisica con elementi di fisica matematica e tecnica; 4) Elettronica; 5) Fisica nucleare e impianti nucleari; 6) Geodesia; 7) Complementi di scienza delle costruzioni; 8) Complementi di meccanica delle macchine; 9) Meccanica delle terre; 10) Costruzione di macchine fluidodinamiche; 11) Costruzioni di macchine operatrici; 12) Costruzioni automobilistiche; 13) Forni industriali; 14) Tecnologie tessili; 15) Tecnologia del freddo; 16) Tecnologia della cellulosa e della carta; 17) Tecnologie degli olii, grassi e vernici; 18) Tecnologia dei leganti idraulici; 19) Tecnologie del legno; 20) Tecnologie delle materie plastiche; 21) Tecnologia dei combustibili; 22) Complementi di metallurgia; 21) Tecnologia dei materiali aeronautici; 24) Meteorologia; 25) Complementi di elettrotecnica; 26) Complementi di misure elettriche; 27) Complementi di elettronica; 28) Tecnologia ed impianti radiotecnici; 29) Idrologia tecnica; 30) ingegneria sanitaria; 31) Edilizia industriale; 32) Prospezione geofisica; 33) Organizzazione dei cantieri; 34) Estimo industriale; 35) Economia ed organizzazione aziendale; 36) Fotogrammetria. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e de decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 settembre 1956 GRONCHI ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 ottobre 1956 Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 19. - CARLOMAGNO