IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1006, che ha sostituito la tabella delle quantita' di sale (tenori salmi) di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433; Ritenuta la necessita' e l'opportunita' di modificare il tenore salino delle olive in salamoia per adeguarlo alla quantita' di sale attualmente impiegata per ottenere tale prodotto; Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Art. 1. Il tenore salino forfetario delle "olive in salamoia" di cui alla voce n. 16 della tabella delle quantita' di sale (tenori salini) stabilita con l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1006, e' ridotto a kg. 6,500 per ogni 100 kg. di prodotto netto.