IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi, e successive modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952,
n. 4433;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955,
n. 1006, che ha sostituito la tabella delle quantita' di sale (tenori
salmi)  di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
11 dicembre 1952, n. 4433;
  Ritenuta  la  necessita'  e  l'opportunita' di modificare il tenore
salino  delle  olive in salamoia per adeguarlo alla quantita' di sale
attualmente impiegata per ottenere tale prodotto;
  Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per le finanze;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il  tenore  salino forfetario delle "olive in salamoia" di cui alla
voce  n.  16  della  tabella  delle quantita' di sale (tenori salini)
stabilita con l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24
ottobre  1955,  n.  1006,  e' ridotto a kg. 6,500 per ogni 100 kg. di
prodotto netto.