La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  l'esercizio finanziario 1955-56 il Governo della Repubblica e'
autorizzato   ad   acquistare   all'estero  materie  prime,  prodotti
alimentari  ed  altri prodotti essenziali ritenuti indispensabili per
assicurare  l'approvvigionamento  del  Paese,  nonche' a provvedere a
tutte  le  operazioni di conservazione e di distribuzione delle merci
anzidette.
  Analoga  facolta'  viene  riconosciuta  per  quanto concerne quelle
merci  che  lo  stesso  Governo  della Repubblica ritenesse opportuno
acquisire  avvalendosi degli aiuti di cui all'Accordo di cooperazione
economica  in  data 18 giugno 1948, approvato e reso esecutivo con la
legge  4  agosto  1948,  n.  1108,  e  di altri piani di cooperazione
internazionale e per la durata degli Accordi medesimi.
  Le  operazioni  di  cui  sopra  sono disposte dalle Amministrazioni
interessate  d'intesa  con i Ministeri del tesoro e del commercio con
l'estero  nel  quadro  dei  programmi  e  dei criteri predisposti dal
Comitato interministeriale per la ricostruzione.