La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici e' libero e puo' svolgersi sia nei rispettivi mercati all'ingrosso, sia fuori dei mercati stessi, salvo l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti in materia di vigilanza e controllo delle sostanze alimentari. Nei Comuni costieri sia marittimi che lacuali ove esistono o verranno istituiti mercati ittici di produzione, il prefetto, in caso di turbamento del normale andamento dei prezzi, dispone, su richiesta del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura, che il commercio all'ingrosso si svolga unicamente nell'ambito dei mercati stessi. Lo stesso provvedimento puo' essere preso dal prefetto su richiesta della locale Associazione dei produttori di pesce o della Commissione di mercato. Nulla e' innovato circa l'applicazione dell'art. 3 della legge 12 luglio 1938, n. 1487.