La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  10  del  regio  decreto  29  giugno  1939,  n. 1127, e'
sostituito dal seguente:
  "In  caso  di esposizioni da tenersi nel territorio dello Stato, il
Ministero  della  difesa  ha  facolta', mediante propri funzionari od
ufficiali, di procedere a particolareggiato esame degli oggetti e dei
trovati,  consegnati  per la esposizione, che possano ritenersi utili
alla difesa militare del Paese, ed ha facolta', altresi', di assumere
notizie e chiedere chiarimenti sugli oggetti e trovati stessi.
  Gli   enti  organizzatori  di  esposizioni  debbono  consegnare  ai
suddetti funzionari o ufficiali gli elenchi completi degli oggetti da
esporre  riferentisi  ad invenzioni industriali non protette ai sensi
di questo decreto.
  I  funzionari e gli ufficiali di cui sopra possono imporre all'ente
stesso  il  divieto  di  esposizione per quelli che riconoscano utili
alla difesa militare del Paese".