IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Vista  la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003)»;
  Visto  il  comma 5 dell'art. 28 della citata legge n. 289 del 2002,
che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto legislativo
28 agosto   1997,   n.   281,  stabilisce,  con  propri  decreti,  la
codificazione,   le  modalita'  e  i  tempi  per  l'attuazione  delle
disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dello stesso art. 28;
  Visto  il  comma  3 del medesimo art. 28 il quale prevede che tutti
gli  incassi e i pagamenti, e i dati di competenza economica rilevati
dalle  amministrazioni pubbliche devono essere codificati con criteri
uniformi su tutto il territorio nazionale;
  Visto  il  comma  4  dello stesso art. 28 che prevede che le banche
incaricate  dei  servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali
che  svolgono  analoghi servizi non possono accettare disposizioni di
pagamento prive della codificazione di cui al comma 5;
  Ritenuto  di dover predisporre decreti differenziati per i distinti
comparti delle amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
  Vista  la  determinazione  del  Ragioniere  generale dello Stato n.
0042786 del 30 marzo 2004 con la quale sono stati costituiti distinti
gruppi  di lavoro con il compito di predisporre gli schemi di decreti
ministeriali  di  cui  al  comma  5  del  richiamato  art.  28  e, in
particolare,  l'art.  3  che  istituisce  il  gruppo di lavoro per la
codificazione  degli  incassi  e  dei  pagamenti  degli  enti locali,
composto  da  rappresentanti  delle  amministrazioni centrali e delle
amministrazioni locali;
  Considerato  che  il  gruppo  di  lavoro,  nel  corso  delle  varie
riunioni, ha predisposto lo schema riguardante la codificazione degli
incassi  e  dei pagamenti degli enti locali, approvato all'unanimita'
nel corso della seduta del 25 novembre 2004;
  Ritenuto  di  dare  corso al decreto ministeriale secondo lo schema
predisposto dal predetto gruppo di lavoro;
  Tenuto  conto che l'art. 1, comma 79, della legge 30 dicembre 2004,
n.  311 (legge finanziaria 2005) prevede che, per le finalita' di cui
al   richiamato   art.   28,  nell'anno  2005  venga  effettuata  una
sperimentazione della codificazione attraverso il sistema informativo
delle  operazioni  degli  enti  pubblici  (SIOPE) e che, pertanto, la
codificazione  puo'  essere  avviata,  in  via  definitiva, a partire
dall'anno 2006;
  Sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                     Attivita' degli enti locali
  1.  Al  fine  di  consentire  il  monitoraggio dei conti pubblici e
verificarne la rispondenza alle condizioni dell'art. 104 del Trattato
istitutivo  della  Comunita'  europea  e  delle norme conseguenti, le
province,  i  comuni,  le  citta' metropolitane e le unioni di comuni
indicano  sui  titoli  di  entrata  e  di  spesa  i codici gestionali
previsti  dagli  allegati  A/1  e B al presente decreto. Le comunita'
montane,  le  comunita'  isolane  e  gli  altri  enti locali indicati
dall'art.  2  del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 indicano
sui  titoli  di entrata e di spesa i codici gestionali previsti dagli
allegati A/2 e B al presente decreto.
  2.  I codici gestionali integrano il sistema di codifica dei titoli
contabili di entrata e di spesa, previsto dall'art. 4 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  31 gennaio  1996,  n.  194.  Il codice
gestionale  da  indicare  su  ogni  titolo di entrata o di spesa deve
essere individuato solo tra quelli previsti per la voce economica cui
il titolo si riferisce.
  3.  Al  fine  di garantire una corretta applicazione della codifica
gestionale gli enti locali di cui al comma 1:
    provvedono ad una tempestiva regolarizzazione delle riscossioni e
dei  pagamenti  effettuati in assenza dell'ordinativo di incasso e di
pagamento, evitando l'imputazione provvisoria ai capitoli inerenti le
entrate e le spese per partite di giro;
    uniformano  la  codificazione  alle istruzioni del «Glossario dei
codici  gestionali» e alle indicazioni fornite dal Dipartimento della
Ragioneria  generale  delloStato,  in presenza di una riscontrata non
corretta applicazione della codifica. La prima stesura del «Glossario
dei  codici  gestionali»  verra' pubblicata entro il 30 novembre 2005
sul sito internet www.siope.tesoro.it;
    applicano  i  codici  gestionali evitando l'adozione del criterio
della prevalenza.