IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»; Visto il comma 5 dell'art. 28 della legge n. 289 del 2002, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dello stesso art. 28; Visto il comma 3 dell'art. 28 della legge n. 289 del 2002 il quale prevede che tutti gli incassi e i pagamenti, e i dati di competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale; Visto il comma 4 dell'art. 28 della legge n. 289 del 2002 che prevede che le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione di cui al comma 5; Ritenuto di dover predisporre decreti differenziati per i distinti comparti delle amministrazioni pub-bliche; Vista la determinazione del Ragioniere generale dello Stato n. 0042786 del 30 marzo 2004 con la quale sono stati costituiti distinti gruppi di lavoro con il compito di predisporre gli schemi di decreti ministeriali di cui al comma 5 del richiamato art. 28 e, in particolare l'art. 4 che istituisce il gruppo di lavoro per la codificazione degli incassi e dei pagamenti delle universita', composto da rappresentanti delle amministrazioni centrali e delle universita'; Considerato che il gruppo di lavoro, nel corso delle varie riunioni, ha predisposto lo schema riguardante la codificazione degli incassi e dei pagamenti del settore universitario, approvato all'unanimita' nel corso della seduta del 16 novembre 2004; Tenuto conto che l'art. 1, comma 79, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) prevede che, per le finalita' di cui al richiamato art. 28, nell'anno 2005 venga effettuata una sperimentazione della codificazione attraverso il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) e che, pertanto, la codificazione puo' essere avviata, in via definitiva, a partire dall'anno 2006; Ritenuto di dare corso al decreto ministeriale secondo lo schema predisposto dal gruppo di lavoro di cui all'art. 4 della determinazione del Ragioniere generale dello Stato n. 0042786 del 30 marzo 2004; Decreta: Art. 1. Attivita' delle universita' 1. Al fine di consentire il monitoraggio dei conti pubblici e verificarne la rispondenza alle condizioni dell'art. 104 del Trattato istitutivo della Comunita' europea e delle norme conseguenti, le universita', ivi compresi i dipartimenti e gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, indicano sui titoli di entrata e di spesa i codici gestionali previsti dall'allegato A al presente decreto. Per le aziende ospedaliero-universitarie di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e per i policlinici universitari a gestione diretta destinatari di tale norma, si applicano le disposizioni adottate per la codifica gestionale degli incassi e dei pagamenti delle aziende sanitarie ed ospedaliere. 2. Al fine di garantire una corretta applicazione della codifica gestionale le universita': provvedono ad una tempestiva regolarizzazione delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in assenza dell'ordinativo di incasso e di pagamento, evitando l'imputazione provvisoria ai capitoli inerenti le entrate e le spese per partite di giro; uniformano la codificazione alle istruzioni del «Glossario dei codici gestionali» e alle indicazioni fornite dal dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in presenza di una riscontrata non corretta applicazione della codifica. La prima stesura del «Glossario dei codici gestionali» verra' pubblicata entro il 30 settembre 2005 sul sito internet www.siope.tesoro.it; applicano i codici gestionali evitando l'adozione del criterio della prevalenza.