IL RETTORE Visto l'art. 6, commi 9, 10 e 11, e l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il proprio decreto in data 14 aprile 1994, n. 24, con il quale e' stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia, nonche' i decreti in data 27 gennaio 1998, n. 4, 8 giugno 1998, n. 35, 21 novembre 2000, n. 152, con i quali sono state apportate modifiche allo stesso statuto ; Visto in particolare l'art. 60 del vigente statuto, in materia di revisione dello stesso; Vista la deliberazione assunta, in seduta congiunta, dai componenti il senato accademico, il consiglio di amministrazione e la Commissione permanente affari costituzionali, in data 17 novembre 2004, con la quale sono state approvate modifiche al vigente statuto; Vista la nota rettorale in data 26 novembre 2004, prot. n. 25966, con cui sono state trasmesse dette modifiche al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai fini del prescritto controllo di legittimita' e di merito (art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168); Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in data 27 gennaio 2005, relativa ai rilievi formulati in merito al nuovo testo approvato; Vista la deliberazione assunta, in seduta congiunta, dai componenti il senato accademico, il consiglio di amministrazione e la Commissione permanente affari costituzionali in data 2 febbraio 2005, con la quale si e' conformato il testo dello statuto ai suddetti rilievi ministeriali; Visto l'art. 6, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, che dispone che il Ministro possa «per una sola volta» rinviare gli statuti e i regolamenti all'Universita'; Ritenuto conseguentemente, che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per le modifiche dello statuto; Decreta: Art. 1. 1. Sono apportate, al vigente statuto dell'Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia, modifiche e/o integrazioni agli articoli 1 («Finalita' ed autonomia dell'Universita»), 2 (Principi generali di programmazione, organizzazione e verifica), 3 («Diritto allo studio» - ora divenuto art. 4), 4 («Organi di Ateneo» - ora divenuto art. 5), 5 («Rettore» - ora divenuto art. 6), 6 («Senato accademico» - ora divenuto art. 7), 7 («Consiglio di amministrazione» - ora divenuto art. 8), 9 («Il Consiglio degli studenti»), 10 (Il Consiglio del personale tecnico amministrativo»), 11 («Il Collegio dei revisori dei conti»), 12 («Regolamenti d'Ateneo»), 13 («Regolamenti delle strutture»), 14 («Strutture didattiche e di ricerca», ora divenuto «Strutture didattiche, di ricerca e di servizio»), 15 («Facolta»), 16 («Preside di facolta»), 17 («Consiglio di facolta»), 18 (Consiglio dei corsi di laurea»), 19 («Consiglio dei corsi di diploma universitario» - ora divenuto art. 20 «Consigli dei corsi di specializzazione. Altri consigli o collegi didattici»), 20-bis (ora divenuto art. 56), 21 («Corsi di perfezionamento post laurea» - ora divenuto art. 22 «Norme comuni ai consigli o collegi didattici, ai consigli di facolta', ai consigli di corso di studio ed ai consigli di classe»), 22 («Commissione didattica di facolta», - ora divenuto art. 23), 23 («Dottorati di ricerca» - ora divenuto art. 24), 24 («Dipartimenti» - ora divenuto art. 25), 25 («Organi del dipartimento» - ora divenuto art. 26), 28 («Centri interdipartimentali di ricerca» - ora divenuto art. 27), 29 («Centri di servizio» - ora divenuto art. 28), 30 («Osservatori sull'attivita' didattica, di ricerca e di consulenza» - ora divenuto art. 29), 34 («Criteri generali» - ora divenuto art. 30), 35 («Collaborazioni internazionali» - ora divenuto art. 31), 36 (Collaborazioni con amministrazioni pubbliche» - ora divenuto art. 32), 37 («Partecipazione ad organismi privati» - ora divenuto art. 33), 40 («Rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale» - ora divenuto art. 34), 41 («Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Universita» - ora divenuto art. 35), 43 («Autonomia delle strutture» - ora divenuto art. 37), 44 («Direttore amministrativo» - ora divenuto art. 38), 45 («Funzioni dirigenziali» - ora divenuto art. 39), 49 («Coperture assicurative e patrocinio legale» - ora divenuto art. 41), 51 («Comitato per le pari opportunita» - ora divenuto art. 43), 53 («Nucleo di valutazione di Ateneo» - ora divenuto art. 45), 54 («Norme di attuazione» - ora divenuto art. 46), 55 («Cariche elettive» - ora divenuto art. 47), 56 («Principi generali sul funzionamento degli organi collegiali» - ora divenuto art. 48), 57 («Funzioni disciplinari» - ora divenuto art. 49), 58 («Allegati» - ora divenuto art. 50), 59 («Esenzione dall'attivita' didattica del rettore e dei presidi di facolta» - ora divenuto art. 51), 60 («Revisione dello statuto» - ora divenuto art. 52), 61 («Norme transitorie» - ora divenuto art. 55 «Norme finali transitorie»), 63 («Entrata in vigore dello statuto» - ora divenuto art. 57 «Entrata in vigore delle modifiche dello statuto»). 2. Sono cassati i seguenti articoli dello statuto vigente dell'Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia: 8 («Consulta d'Ateneo»), 20 («Scuole di specializzazione e scuole dirette a fini speciali»), 26 («Istituti»), 27 («Riordino degli istituti e organizzazione dipartimentale dell'Ateneo»), 31 («Osservatorio sull'attivita' didattica»), 32 («Osservatorio sull'attivita' di ricerca»), 33 («Osservatorio sull'attivita' di consulenza»), 38 («Centro di Ateneo per i rapporti con l'esterno»), 39 («Altri centri per le collaborazioni con enti pubblici o privati), 47 («Pianta organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo»), 48 («Accesso alle qualifiche di dirigente), 62 («Norme transitorie per la sede di Reggio Emilia»). 3. Sono introdotti, nello statuto dell'Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia, appositi articoli relativi a «Organizzazione a rete di sedi universitarie» (Nuovo art. 3); «Consiglio dei corsi di laurea magistrale» (Nuovo art. 19); «Consigli di classe» (Nuovo art. 21); «Commissione per le norme di autonomia» (Nuovo art. 53); «Consiglio dei garanti e Difensore civico» (Nuovo art. 54); «Scuola di specializzazione per le professioni legali» (Nuovo art. 56).