Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda inoltrata dal Consorzio per la tutela della denominazione di origine dei vini «Friuli Isonzo» in data 29 ottobre 2004, intesa ad ottenere la modifica al disciplinare dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo o Isonzo del Friuli» relativamente all'art. 6 (caratteristiche al consumo) e all'art. 8 (confezionamento); Visto il parere della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 28 gennaio 2005, prot. n. RAF 77/8437, espresso sulla domanda sopra citata; Sentito l'orientamento del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi e della direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore in materia di presentazione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate; Ha espresso, nella riunione del 17 febbraio 2005, presente il funzionario della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso; Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «FRIULI ISONZO» O «ISONZO DEL FRIULI» Art. 1. La denominazione d'origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.