Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
    Esaminata  la domanda inoltrata dal Consorzio per la tutela della
denominazione  di origine dei vini «Friuli Isonzo» in data 29 ottobre
2004,  intesa  ad  ottenere  la  modifica  al disciplinare dei vini a
denominazione  di  origine  controllata  «Friuli  Isonzo o Isonzo del
Friuli»  relativamente  all'art.  6  (caratteristiche  al  consumo) e
all'art. 8 (confezionamento);
    Visto  il parere della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del
28 gennaio  2005,  prot. n. RAF 77/8437, espresso sulla domanda sopra
citata;
    Sentito   l'orientamento  del  Dipartimento  della  qualita'  dei
prodotti  agroalimentari e dei servizi e della direzione generale per
la  qualita'  dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
in  materia di presentazione dei vini di qualita' prodotti in regioni
determinate;
    Ha  espresso,  nella  riunione  del 17 febbraio 2005, presente il
funzionario  della  regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia, parere
favorevole  al  suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione
del  relativo  decreto  direttoriale,  il  disciplinare di produzione
secondo il testo di cui appresso;
    Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica  al  disciplinare  di  produzione dovranno, in regola con le
disposizione  contenute  nel  decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre   1972,  n.  642  «Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e
successive   modifiche   ed   integrazioni,   essere   inviate  dagli
interessati  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali -
Comitato   nazionale   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini,  via  Sallustiana  n.  10  - 00187 Roma - entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
               PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
             DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
                «FRIULI ISONZO» O «ISONZO DEL FRIULI»
                               Art. 1.
    La  denominazione d'origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo
del  Friuli» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai
requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.