IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto l'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  l'art.  1, comma 5, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;
  Visto l'art. 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
  Visto  il  decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2, recante «Interventi
umanitari per le popolazioni del sud est asiatico»;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389
del  26 dicembre  2004,  recante  «Disposizioni  di protezione civile
finalizzate  a  fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del
sud-est  asiatico»,  nonche'  le  successive  ordinanze di protezione
civile  n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3392 in data 8 gennaio 2005,
n. 3394 del 18 gennaio 2005 e n. 3399 del 18 febbraio 2005;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3374
del  10 settembre  2004,  recante «Disposizioni di protezione civile,
concernenti  l'utilizzo  di mezzi e materiali, finalizzate a prestare
soccorso   alle   vittime  dell'atto  terroristico  verificatosi  nel
territorio  della  Federazione  Russa,  nella  regione  dell'Ossezia,
citta' di Beslan»;
  Considerato  che si rende necessario porre in essere, in termini di
somma  urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione
degli  interventi  finalizzati  a  ricondurre  le popolazioni colpite
dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;
  Ritenuto,  inoltre,  che nelle more dell'indispensabile avvio della
fase  della  ricostruzione  e  del ritorno alle normali condizioni di
vita  e' imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni
immediato  sostegno  atto  a  consentire  la  tutela  degli interessi
fondamentali   delle   predette   popolazioni,   avuto   riguardo  in
particolare    all'integrita'   della   vita   ed   alla   salubrita'
dell'ambiente;
  Ravvisata,  pertanto, l'urgenza di disporre ulteriori misure atte a
fronteggiare   e  superare  la  grave  situazione  determinatasi  nei
territori esteri in esame;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Allo  scopo  di  realizzare  le  condizioni tutte di necessario
supporto    tecnico,    operativo,    organizzativo,   logistico   ed
amministrativo  per  le  attivita'  in  corso od ancora da avviare da
parte del Dipartimento della protezione civile nelle aree del sud-est
asiatico  colpite  dal  maremoto  del  26 dicembre 2004, assicurando,
altresi',  la  piu'  efficace  attuazione  dei programmi d'intervento
dipartimentali  in  favore  delle  popolazioni colpite dalla predetta
calamita',   con   provvedimento  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile sono ridefiniti i compiti, i ruoli, l'articolazione
e  la  composizione della struttura temporanea di missione costituita
per lo scopo.
  2.   Con  il  provvedimento  di  cui  al  comma 1  e'  nominato  il
responsabile della struttura di missione, individuato fra i dirigenti
di  prima  fascia in servizio presso il Dipartimento della protezione
civile.   Il   relativo   compenso   e'   determinato  dal  Capo  del
Dipartimento,  in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165  e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 37
del  Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente
dell'area 1, stipulato il 5 aprile 2001.
  3.  Nell'ambito  della  struttura di missione opera, in aggiunta al
personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile,
un  nucleo di esperti aventi particolare esperienza nella gestione di
programmi internazionali di assistenza umanitaria e di riabilitazione
e  ricostruzione  di  strutture  ed  infrastrutture.  A  tal  fine il
Dipartimento  della  protezione  civile  e'  autorizzato a stipulare,
sulla  base  di  una  scelta  di carattere fiduciario, in aggiunta ai
contratti  di  cui  all'art. 1, comma 5 dell'ordinanza del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  n. 3390 del 29 dicembre 2004, quindici
contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui nove con
personale   avente   particolare   esperienza   nei   settori   sopra
evidenziati.  I contratti di cui al presente articolo, nonche' quelli
di cui all'art. 1, comma 5 dell'ordinanza n. 3390/2004 sono stipulati
per la durata massima di un anno.
  4.  In considerazione della straordinarieta' degli eventi di cui in
premessa,  nonche'  in  relazione  ai  relativi compiti affidati alla
struttura  di  missione  di cui al presente articolo, il responsabile
della   predetta   struttura   e'  autorizzato  a  conferire  mandati
professionali  su base fiduciaria nel numero massimo di cinque, anche
nei  confronti  di  personale  straniero, per specifiche attivita' in
relazione   alla   necessita'  di  conseguire  particolari  obiettivi
funzionali  a  supportare  l'azione  della  struttura  medesima ed il
celere conseguimento degli scopi affidati alla stessa.
  5.  Per  garantire il funzionamento della struttura di missione nei
territori  del  sud-est  asiatico  il  Dipartimento  della protezione
civile  e'  anche  autorizzato  ad  avvalersi  di  personale reperito
localmente.
  6.  Gli  oneri  derivanti dall'attuazione dei commi precedenti sono
posti a carico del Fondo per la protezione civile.
  7.  Al  fine  di  assicurare  il  piu' efficace funzionamento della
struttura  di missione in Sri Lanka, il Dipartimento della protezione
civile  e'  autorizzato  a stipulare nel predetto territorio apposito
contratto  di  conto corrente bancario sul quale far affluire i fondi
necessari per l'acquisizione di beni e servizi ad uso della struttura
di  missione medesima. L'utilizzo delle somme depositate sul predetto
conto  e'  effettuato  dal responsabile della funzione amministrativa
della  struttura  di  missione,  previa approvazione dell'esigenza di
spesa da parte del responsabile della struttura di missione medesima,
con   obbligo   di   rendicontazione   e  nel  rispetto  di  apposita
regolamentazione  definita  dal  Capo  del  Dipartimento  con proprio
provvedimento.
  8. Agli interventi nell'area del sud-est asiatico di competenza del
Dipartimento  della  protezione  civile  si  applicano, altresi', ove
necessario,  le disposizioni di cui al decreto-legge 19 gennaio 2005,
n. 2.