Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito ai sensi dell'art. 17 delle legge 10 febbraio 1992, n
164:
      Sentito  l'orientamento  del  Dipartimento  delle  politiche di
mercato  e  della  Direzione  generale  della  qualita'  dei prodotti
agroalimetari e dei servizi in materia di «presentazione» di VQPRD;
      Esaminata,  nel  corso  della riunione del 17 febbraio 2005, la
domanda presentata dal «Consorzio volontario di tutela Vini Soave DOC
e  Recioto  di  Soave  DOCG»,  con  sede in Soave (Verona), intesa ad
ottenere  la  modifica dell'art. 7 del disciplinare di produzione dei
vini  della  denominazione  di origine controllata «Soave» per quanto
attiene   specificatamente   l'utilizzo   del  tappo  a  vite  per  i
contenitori da lt. 0,750;
      Visto,  il parere favorevole espresso al riguardo dalla regione
Veneto, esprime;
      Parere  favorevole  accogliendo  l'istanza  di  che  trattasi e
proponendo,    ai   fini   dell'emanazione   del   relativo   decreto
dirigenziale,  la modifica di che trattasi redatta nel testo appresso
riportato.
    Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica,  in  conformita'  con le disposizioni contenute nel decreto
del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed
integrazioni,  dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
delle  politiche  agricole  e  forestali  - Comitato nazionale per la
tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle
indicazioni  geografiche  tipiche  dei vini - via Sallustiana n. 10 -
00187  Roma,  entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente parere.
PROPOSTA  DI  MODIFICA DELL'ART. 7 DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI
   VINI DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «SOAVE».
    L'art.   7   del   disciplinare  di  produzione  dei  vini  della
denominazione  di  origine  controllata  "Soave"  -  riconosciuto con
decreto  del  Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 e successive
modifiche - e' modificato secondo il testo appresso riportato:
    «I  vini a denominazione di origine controllata "Soave" e "Soave"
classico  devono  essere immessi al consumo unicamente in contenitori
di  vetro tradizionali con abbigliamento consono al loro carattere di
pregio.
  Fino  a  5 litri e' obbligatorio l'uso delle tradizionali bottiglie
chiuse  con  tappo  raso  bocca, mentre per le bottiglie fino a 0,375
litri e' consentito l'uso del tappo a vite.
  L'uso  del tappo a vite e' consentito anche per le bottiglie fino a
0,750 litri ma esclusivamente per il vino "Soave"».