IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

    Visto  l'art.  229  del  nuovo  codice della strada approvato con
decreto   legislativo   30 aprile   1992,   n.  285,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze  loro  attribuite, le direttive comunitarie concernenti le
materie disciplinate dallo stesso codice;
    Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e
4  stabilisce  la  competenza  del  Ministro  dei  trasporti, ora del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia
di  norme  costruttive  e  funzionali dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  per  i trasporti e l'aviazione
civile  29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del
23 aprile  1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi
di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE;
    Visto  il  decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
8 maggio  1995,  di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE
che  modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento
delle  legislazioni  degli Stati membri relative all'omologazione dei
veicoli  a  motore  e  dei  loro rimorchi, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995;
    Visto   il  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  20 giugno 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE
che,  da  ultimo, adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE
concernente  il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative  all'omologazione  dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172
del 24 luglio 2002;
    Visto   il  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  20 giugno  2003, di recepimento della direttiva 2001/85/CE
relativa  alle  disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti
al  trasporto  passeggeri aventi piu' di otto posti a sedere oltre al
sedile del conducente e recante modifica delle direttive 70/156/CEE e
97/27/CE,   pubblicato   nel   supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2003;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  per  i trasporti e l'aviazione
civile  21 maggio  1974, recante norme relative all'omologazione CEE,
dei  retrovisori  per i veicoli a motore ed all'omologazione parziale
CEE,  dei  tipi  di veicolo a motore per quanto riguarda il montaggio
dei  retrovisori in attuazione della direttiva 71/127/CEE, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 27 giugno 1974;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  dei trasporti 4 novembre 1988,
recante  norme  relative  all'omologazione  CEE dei retrovisori per i
veicoli a motore ed all'omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo
a  motore  per  quanto  riguarda  il  montaggio  dei  retrovisori  in
attuazione  della  direttiva  88/321/CEE  che  da  ultimo  adegua  al
progresso tecnico la direttiva 71/127/CEE, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 1989;
    Vista  la  direttiva  2003/97/CE  del  Parlamento  europeo  e del
Consiglio  del  10 novembre  2003 concernente il ravvicinamento delle
legislazioni   degli   Stati  membri  relative  all'omologazione  dei
dispositivi  per  la  visione  indiretta e dei veicoli muniti di tali
dispositivi,  che  modifica  la  direttiva  70/156/CEE  e  abroga  la
direttiva 74/127/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea n. L 25 del 29 gennaio 2004:

                             A d o t t a

                        il seguente decreto:
      (Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)

                               Art. 1.
    1.  Lo scopo del presente decreto e' l'armonizzazione delle norme
relative  all'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e
dei veicoli muniti di tali dispositivi.
    2.  Le  norme di cui al comma 1, sono contenute negli allegati I,
II,  III  e  IV  al presente decreto che, unitamente all'elenco degli
allegati medesimi, ne costituiscono parte integrante.
    3.  Ai  fini  del  presente decreto, per «veicolo» s'intende ogni
veicolo a motore come definito nell'allegato II, parte A, del decreto
del  Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione  8 maggio 1995 e
successive modificazioni.