IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE che, da ultimo, adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2002; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003, di recepimento della direttiva 2001/85/CE relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica delle direttive 70/156/CEE e 97/27/CE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2003; Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 21 maggio 1974, recante norme relative all'omologazione CEE, dei retrovisori per i veicoli a motore ed all'omologazione parziale CEE, dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda il montaggio dei retrovisori in attuazione della direttiva 71/127/CEE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 27 giugno 1974; Visto il decreto del Ministro dei trasporti 4 novembre 1988, recante norme relative all'omologazione CEE dei retrovisori per i veicoli a motore ed all'omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda il montaggio dei retrovisori in attuazione della direttiva 88/321/CEE che da ultimo adegua al progresso tecnico la direttiva 71/127/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 1989; Vista la direttiva 2003/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 novembre 2003 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi, che modifica la direttiva 70/156/CEE e abroga la direttiva 74/127/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 25 del 29 gennaio 2004: A d o t t a il seguente decreto: (Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo) Art. 1. 1. Lo scopo del presente decreto e' l'armonizzazione delle norme relative all'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi. 2. Le norme di cui al comma 1, sono contenute negli allegati I, II, III e IV al presente decreto che, unitamente all'elenco degli allegati medesimi, ne costituiscono parte integrante. 3. Ai fini del presente decreto, per «veicolo» s'intende ogni veicolo a motore come definito nell'allegato II, parte A, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni.