IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
               delegato per la pesca e l'acquacoltura

  Visto  il  decreto  legislativo  18 maggio  2001,  n.  226, recante
orientamento   e   modernizzazione   del   settore   della   pesca  e
dell'acquacoltura,  a  norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n.
57,  che  all'art.  10 prevede incentivi finanziari per i soggetti di
cui all'art.  2 e all'art.  3 del decreto stesso;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  2004,  n.  154, recante
modernizzazione  del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma
dell'art.  1, comma 1, della legge 7 marzo 2003, n. 38, che, all'art.
6, sostituisce l'art. 2 del citato decreto n. 226/2001 e definisce la
figura dell'imprenditore ittico;
  Visto il regolamento CE 1860/04 della Commissione europea, relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de
minimis  nei  settori  dell'agricoltura e della pesca, che prevede la
possibilita'  di  concedere  aiuti,  non  corrispondenti  ai  criteri
dell'art.  87,  paragrafo  1,  del Trattato CE, e quindi non soggetti
all'obbligo di notifica di cui all'art. 88 del Trattato stesso;
  Visto  il decreto ministeriale 5 novembre 2001, recante la delegati
attribuzioni  del  Ministro delle politiche agricole e forestali, per
taluni  atti  di  competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario
on. Paolo Scarpa Bonazza Buora;
  Considerato che i criteri per poter accordare aiuti de minimis sono
specificati negli articoli 2 e 3 del regolamento CE 1860/04;
  Considerato   che  le  avverse  condizioni  meteomarine  registrate
nell'ultimo  trimestre  hanno  avuto gravi ripercussioni negative sui
redditi delle imprese di pesca;
  Considerato  che  le imprese di pesca hanno subito un insostenibile
aggravamento  degli  oneri derivanti dall'aumento del costo dei mezzi
di produzione;
  Ritenuto  opportuno  provvedere  ad  un  parziale  ristoro  di tali
maggiori   oneri,  nel  quadro  degli  aiuti  de  minimis  consentiti
dall'Unione europea;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Per  la  concessione  di  contributi  finanziari  a fondo perduto a
favore degli imprenditori ittici nazionali che esercitano l'attivita'
di  pesca  in  acque  marittime e' disposta una dotazione di spesa di
8.843  migliaia  di  euro, di cui all'art. 10 del decreto legislativo
18 maggio  2001,  n.  226,  quale parziale ristoro dei maggiori oneri
sostenuti a seguito dell'aumento del prezzo dei mezzi di produzione.