IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme  sulla  condizione  dello  straniero, cosi' come modificato con
legge 30 luglio 2002, n. 189:
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto
1999,  n.  394,  recante  norme  di  attuazione  del  citato  decreto
legislativo  n.  286/1998,  a  norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come
modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988 -
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998,
modificato  dalla  legge  n. 189/2002, che prevede l'applicazione del
decreto  legislativo  stesso  anche  ai  cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Chiappetta  Hanz  Giovanni, nato il 24
luglio   1974  a  Lecco  (Italia),  cittadino  italiano,  diretta  ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale  di  «Attorney  and  Counsellor Law» come attestato dal
certificato  rilasciato dalla Suprema corte del Tribunale dello Stato
di  New  York  (U.S.A.)  il  26  ottobre 2004 ai fini dell'accesso ed
esercizio in Italia della professione di avvocato;
  Considerato  che  il richiedente ha conseguito il titolo accademico
di  «dottore  in  Giurisprudenza» presso l'Universita' degli studi di
Milano nel dicembre 1999;
  Considerato inoltre che il sig. Chiappetta ha conseguito un «Master
of  Lawas  in  Comparative Legal Studies» presso la «Pace University»
dello Stato di New York nel maggio 2001;
  Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nella seduta
del 14 dicembre 2004;
  Preso  atto  del  parere  espresso dal rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
  Considerato inoltre che documentato con opportune certificazioni di
aver completato la pratica forense in Italia nell'ottobre 2004;
  Considerato  comunque  che  sussistono differenze tra la formazione
professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione
di «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante;
  Visto  l'art.  6,  n.  2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
  Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
del 31 agosto 1999, n. 394;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Chiappetta  Hanz Giovanni, nato il 24 luglio 1974 a Lecco
(Italia),  cittadino italiano e' riconosciuto il titolo professionale
di  cui  in  premessa  quale  titolo valido per l'iscrizione all'albo
degli «avvocati».