IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189: Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicazione del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Vista l'istanza del sig. Chiappetta Hanz Giovanni, nato il 24 luglio 1974 a Lecco (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Attorney and Counsellor Law» come attestato dal certificato rilasciato dalla Suprema corte del Tribunale dello Stato di New York (U.S.A.) il 26 ottobre 2004 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «dottore in Giurisprudenza» presso l'Universita' degli studi di Milano nel dicembre 1999; Considerato inoltre che il sig. Chiappetta ha conseguito un «Master of Lawas in Comparative Legal Studies» presso la «Pace University» dello Stato di New York nel maggio 2001; Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 14 dicembre 2004; Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Considerato inoltre che documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia nell'ottobre 2004; Considerato comunque che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante; Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Decreta: Art. 1. Al sig. Chiappetta Hanz Giovanni, nato il 24 luglio 1974 a Lecco (Italia), cittadino italiano e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».