IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                                e con
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visti  i  regi  decreti  n.  2440/1923  e  n.  827/1924, recanti le
disposizioni  e il regolamento sulla amministrazione del patrimonio e
sulla contabilita' generale dello Stato;
  Vista  la  legge  n. 468/1978 recante la riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio e successive
modificazioni;
  Viste  la  legge 27 dicembre 2002, n. 289, legge finanziaria 2003 e
la legge 24 dicembre 2003, n. 350, legge finanziaria 2004;
  Viste  la  legge  27 dicembre  2002,  n.  290,  di approvazione del
bilancio  di previsione per l'anno 2003, e la legge 24 dicembre 2003,
n. 351, di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2004;
  Vista  la  decisione  del Consiglio del 25 aprile 2002, 2002/358/CE
riguardante  l'approvazione  a  nome  della  Comunita'  europea,  del
protocollo  di  Kyoto  allegato alla Convenzione quadro delle Nazioni
Unite   sui  cambiamenti  climatici  e  l'adempimento  congiunto  dei
relativi  impegni,  che impegna l'Italia alla riduzione delle proprie
emissioni  di gas serra nella misura del 6,5% rispetto ai livelli del
1990 entro il periodo compreso fra il 2008 e il 2012;
  Vista  la decisione del Consiglio europeo del 25 marzo 2004, che ha
confermato  l'impegno  dell'Unione  europea  per  la attuazione degli
obblighi di riduzione stabiliti nell'ambito del protocollo di Kyoto e
della successiva citata decisione 2002/358/CE;
  Vista la legge n. 120 del 1° giugno 2002 di ratifica del protocollo
di Kyoto;
  Visto in particolare l'art. 2, punto 3, della citata legge, in base
al  quale  il  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio
individua con proprio decreto i programmi pilota da attuare a livello
nazionale  e  internazionale per la riduzione delle emissioni dei gas
ad   effetto   serra   e   l'impiego  di  piantagioni  forestali  per
l'assorbimento del carbonio, con l'obiettivo di definire i modelli di
intervento  piu' efficaci dal punto di vista dei costi, sia a livello
interno  che  nell'ambito  delle  iniziative  congiunte  previste dai
meccanismi  del  protocollo  di Kyoto «Joint Implementation» e «Clean
Development Mechanism».
  Considerato che le conclusioni della settima conferenza delle parti
alla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici (COP 7), tenutasi a
Marrakech dal 29 ottobre al 9 novembre 2001, in merito all'attuazione
del protocollo di Kyoto:
    a) hanno  riconfermato  l'impegno  dei  Paesi  «Annex  I»  (Paesi
industrializzati   e  Paesi  con  economia  in  transizione)  per  la
riduzione   delle   emissioni  dei  sei  principali  gas  serra,  non
controllati dal protocollo di Montreal per la protezione della fascia
di  ozono,  individuati  in:  anidride carbonica (C02), metano (CH4),
protossido  di azoto (N2O), idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi
(PFC) e esafloruro di zolfo (SF6);
    b)  hanno  stabilito  che  i Paesi «Annex I» possono rispettare i
propri impegni di riduzione delle emissioni attraverso l'acquisizione
di  «crediti  di  emissione»  e  «crediti  di  carbonio»  generati da
progetti  comuni  «Annex  I»  (Joint Implementation - JI), o mediante
progetti  con  i  Paesi  in  via  di  sviluppo  «Non  Annex I» (Clean
Development Mechanism-CDM);
    c)   hanno   istituito   il   «CDM  Executive  Board»  presso  il
Segretariato   della  Convenzione  quadro  delle  Nazioni  Unite  sui
cambiamenti  climatici, al fine della certificazione dei progetti che
possono generare crediti di emissione» e «crediti di carbonio»;
    d)  hanno  individuato  i  progetti  nel  settore  energetico che
possono generare «crediti di emissione» nell'ambito del CDM;
    e)  hanno riconosciuto il ruolo delle attivita' di afforestazione
e   riforestazione  per  la  generazione  di  «crediti  di  carbonio»
nell'ambito  del  meccanismo  di JI, purche' tali attivita' risultino
addizionali ed abbiano avuto inizio dopo il 2000;
    f)  hanno riconosciuto il ruolo delle attivita' di afforestazione
e   riforestazione  per  la  generazione  di  «crediti  di  carbonio»
nell'ambito  del CDM, purche' tali attivita' risultino addizionali ed
abbiano  avuto  inizio  dopo il 2000. Su tali attivita' si applica il
limite  dell'1% del valore delle emissioni del 1990, che per l'Italia
corrisponde a circa 5 MtCO2 l'anno;
  Viste  le  conclusioni  della  nona  conferenza  delle  parti  alla
Convenzione  quadro  sui  cambiamenti  climatici  (COP 9), tenutasi a
Milano dal 1° al 12 dicembre 2003, che hanno confermato il ricorso ai
meccanismi  JI  e CDM, ed hanno individuato le tipologie dei progetti
di afforestazione e riforestazione ammissibili nell'ambito del CDM;
  Vista la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 «Revisione delle
linee  guida  per  le politiche e misure nazionali di riduzione delle
emissioni dei gas ad effetto serra»;
  Vista  la  direttiva  2003/87/CE  che  istituisce il sistema per lo
scambio di quote di emissione di anidride carbonica nella Comunita';
  Considerato  che  la  citata  direttiva  2003/87/CE  stabilisce una
sanzione  per  le  emissioni  di  ogni tonnellata eccedente il limite
stabilito  pari  a  Euro 40/anno nel periodo 2005-2007, e pari a Euro
100/anno nel periodo 2008-2012;
  Tenuto  conto  che  il  costo  attualmente  stimato dei «crediti di
emissione» e dei «crediti di carbonio» generati attraverso i progetti
realizzati  nell'ambito dei meccanismi JI e CDM e' stimato tra Euro 4
e 10/anno per ogni tonnellata equivalente di anidride carbonica;
  Considerato  che  la  citata delibera CIPE n. 123/2002 stima che il
ricorso  ai  meccanismi  JI  e  CDM  dovrebbe  coprire uno «sforzo di
riduzione  delle  emissioni»  nel periodo 2008-2012 pari ad almeno 40
milioni   di   tonnellate/anno,   al  fine  di  ridurre  i  costi  di
abbattimento delle emissioni;
  Tenuto  conto che in data 24 giugno 2003 il Ministero dell'ambiente
e  della  tutela del territorio ha istituito presso la Banca mondiale
in   Washington  l'«Italian  Carbon  Fund»  (ICF),  a  partecipazione
pubblico/privato,  amministrato  dalla  Banca mondiale e dotato di un
capitale  iniziale  di 15 milioni di dollari messi a disposizione dal
Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, al fine di
acquisire per l'Italia «crediti di carbonio» e «crediti di emissione»
generati  da  progetti  JI  e  CDM,  con  priorita'  per  i  progetti
realizzati da imprese italiane, ad un costo fisso compreso tra Euro 4
e 6/anno per ogni tonnellata equivalente di anidride carbonica;
  Tenuto   conto  che  dal  1° gennaio  2004  l'ICF  e'  aperto  alla
partecipazione  di aziende private ed agenzie pubbliche italiane, con
un contributo minimo per la partecipazione di 1 milione di dollari;
  Considerato  che il citato ICF presso la Banca mondiale rappresenta
uno   strumento   innovativo  ed  efficace,  che  si  configura  come
«iniziativa  pilota a livello nazionale e internazionale» finalizzata
a  ridurre  i  costi  di  abbattimento delle emissioni, e a sostenere
nello stesso tempo gli investimenti delle imprese italiane all'estero
nello  sviluppo  delle  tecnologie  ed  energie  pulite nonche' nella
realizzazione di progetti di afforestazione e riforestazione;
  Considerato   che   l'ICF   corrisponde  alle  caratteristiche  dei
programmi  pilota  da  attuare a livello internazionale, ai sensi del
punto  3  dell'art.  2  della  legge n. 120/2002, poiche' consente di
acquisire  crediti  di emissioni di gas ad effetto serra utilizzabili
per il raggiungimento dell'obiettivo di Kyoto ad un costo competitivo
e  consente  inoltre,  di  acquisire esperienze ed informazioni sulla
realizzazione  di  progetti  di  JI e CDM in quanto il portafoglio di
progetti  e' diversificato sia per tipo di tecnologia che per regione
geografica;
  Visto  che  le risorse finanziarie messe a disposizione dalla legge
n.  120/2002,  per  l'attuazione dell'art. 2, punto 3, per il periodo
2002-2004 assommano a Euro 75 milioni;
  Vista la legge 30 luglio 2004, n. 191 «di conversione in legge, con
modificazioni,  del  decreto-legge  12  luglio  2004, n. 168, recante
interventi  urgenti  per  il  contenimento  della  spesa pubblica» la
quale,  tra  le  altre,  ha  ridotto del 50% la dotazione di bilancio
relativa  all'anno  2004  per l'attuazione dell'art. 2 della legge n.
120 del 2002;
  Ritenuto  di destinare Euro 25.000.000 all'attuazione dei programmi
pilota  a  livello  internazionale  di cui all'art. 2, punto 3, della
legge n. 120/2002;
  Considerato che le predette risorse sono disponibili nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
allocate  nel  CDR  4  -  U.P.B.  4.2.3.15  -  Accordi  ed  organismi
internazionali  -  capitolo  7923  impegnate  per Euro 50.000.000 con
decreti  n.  724 del 30 dicembre 2002 e n. 977 del 23 dicembre 2003 e
per  Euro  12.500.000  disponibili  nello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio per l'anno
2004;
  Sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 28 ottobre 2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   E'   disposta   l'erogazione   di  Euro  25.000.000  a  favore
dell'«Italian  Carbon  Fund», istituito dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio presso la Banca mondiale in Washington in
data  24  giugno  2003, al fine di acquisire per l'Italia «crediti di
carbonio» e «crediti di emissione» generati da progetti JI e CDM, con
priorita' per i progetti realizzati da soggetti italiani, ad un costo
predeterminato  compreso  tra  Euro  4  e  6/anno per ogni tonnellata
equivalente di anidride carbonica.