IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                                e con
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visti  i  regi  decreti  n.  2440/1923  e  n.  827/1924, recanti le
disposizioni  e il regolamento sulla amministrazione del patrimonio e
sulla contabilita' generale dello Stato;
  Vista  la  legge  n. 468/1978 recante la riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio e successive
modificazioni;
  Viste  la  legge 27 dicembre 2002, n. 289, legge finanziaria 2003 e
la legge 24 dicembre 2003, n. 350, legge finanziaria 2004;
  Viste  la  legge  27 dicembre  2002,  n.  290,  di approvazione del
bilancio  di previsione per l'anno 2003, e la legge 24 dicembre 2003,
n. 351, di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2004;
  Vista   la   legge  15 gennaio  1994,  n.  65,  di  ratifica  della
Convenzione  quadro  delle  Nazioni  Unite sui cambiamenti climatici,
fatta a New York nel 1992;
  Vista  la  decisione  del Consiglio del 25 aprile 2002, 2002/358/CE
riguardante  l'approvazione,  a  nome  della  Comunita'  europea, del
protocollo  di  Kyoto  allegato alla Convenzione quadro delle Nazioni
Unite   sui  cambiamenti  climatici  e  l'adempimento  congiunto  dei
relativi  impegni,  che impegna l'Italia alla riduzione delle proprie
emissioni  di gas serra nella misura del 6,5% rispetto ai livelli del
1990 entro il periodo compreso fra il 2008 e il 2012;
  Vista  la decisione del Consiglio europeo del 25 marzo 2004, che ha
confermato  l'impegno  dell'Unione  europea  per  la attuazione degli
obblighi di riduzione stabiliti nell'ambito del protocollo di Kyoto e
della successiva citata decisione 2002/358/CE;
  Vista la legge n. 120 del 1° giugno 2002 di ratifica del protocollo
di Kyoto;
  Visto  in particolare l'art. 2, punto 3, della citata legge in base
al  quale  il  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio
individua,  con  proprio  decreto,  i  programmi  pilota da attuare a
livello  nazionale  e internazionale per la riduzione delle emissioni
dei  gas  ad  effetto serra, e l'impiego di piantagioni forestali per
l'assorbimento del carbonio, con l'obiettivo di definire i modelli di
intervento  piu' efficaci dal punto di vista dei costi, sia a livello
interno  che  nell'ambito  delle  iniziative  congiunte  previste dai
meccanismi  del  protocollo di Kyoto, «Joint Implementation» e «Clean
Development Mechanism»;
  Vista la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 «Revisione delle
linee  guida  per  le politiche e misure nazionali di riduzione delle
emissioni dei gas ad effetto serra»;
  Considerato  che il Piano d'azione nazionale per la riduzione delle
emissioni  di  gas  responsabili  dell'effetto  serra  per il periodo
2003-2010,  allegato alla citata delibera CIPE n. 123/2002, individua
le  misure che possono raggiungere il miglior risultato in termini di
riduzione  delle  emissioni  con  il minor costo e i migliori effetti
sulla modernizzazione e sull'efficienza dell'economia nazionale;
  Vista  la  direttiva  2003/87/CE  che  istituisce un sistema per lo
scambio di quote di emissione di anidride carbonica nella Comunita';
  Considerato  che  la  citata  direttiva  2003/87/CE  stabilisce una
sanzione  per  le  emissioni  di  ogni tonnellata eccedente il limite
stabilito  pari  a  Euro 40/anno nel periodo 2005-2007, e pari a Euro
100/anno nel periodo 2008-2012;
  Vista   la   direttiva   2002/91/CE   sul   rendimento   energetico
nell'edilizia;
  Vista la direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario
per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita';
  Considerato  che  in  data  11 febbraio  2004 e' stata approvata la
direttiva 2004/8/CE, in corso di recepimento dallo Stato italiano, ed
essa   e'   finalizzata   ad  accrescere  l'efficienza  energetica  e
migliorare  la  sicurezza  dell'approvvigionamento, creando un quadro
per   la  promozione  e  lo  sviluppo  della  cogenerazione  ad  alto
rendimento di calore ed energia;
  Vista  la  comunicazione della Commissione europea sulla attuazione
della prima fase del Programma europeo sui cambiamenti climatici, che
indica   nella   promozione  della  cogenerazione  una  delle  misure
necessarie  per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra prodotte
nel settore energetico;
  Considerato  che  il  potenziale nazionale di cogenerazione ad alto
rendimento  di energia distribuita mediante impianti di cogenerazione
diffusa  e'  stimato  in  12.000 MWe entro il 2008, con una riduzione
delle  emissioni  di  anidnide  carbonica  - rispetto alla produzione
tradizionale  di energia - pari a 8-14 milioni tonnellate/anno, ad un
costo netto pari a circa Euro 4-7/anno per tonnellata;
  Tenuto conto inoltre che tale potenziale corrisponde a circa il 20%
della   domanda   interna   di   elettricita',   e  che  pertanto  la
realizzazione  di  impianti  di cogenerazione ad alto rendimento puo'
contribuire  in  modo significativo alla riduzione del «carico» sulla
rete di distribuzione della elettricita';
  Ritenuto  che,  in  applicazione  di  quanto  disposto dalle citate
direttive   2004/8/CE,   2003/96/CE,   2002/91/CEE,  dovranno  essere
applicate  misure incentivanti per l'impiego del gas naturale e delle
fonti  rinnovabili negli impianti di cogenerazione ad alto rendimento
negli  usi civili, nel settore del commercio e turismo, e nei settori
dell'agricoltura e dell'industria;
  Ritenuto  altresi'  che,  in attesa del recepimento delle direttive
sopra citate, e della adozione delle relative misure incentivanti, e'
opportuno  avviare  progetti  pilota  a  rapida  cantierabilita'  nel
settore   della   cogenerazione   ad  alto  rendimento,  al  fine  di
verificarne  la fattibilita' e la replicabilita', e che a questo fine
e'  necessario  dotare il programma di una strumentazione finanziaria
adeguata  per  facilitare il cofinanziamento e l'efficienza economica
dei progetti;
  Considerato  che  le risorse finanziarie messe a disposizione dalla
legge  n.  120/2002,  per  l'attuazione  dell'art. 2, punto 3, per il
periodo 2002-2004, assommano a Euro 75 milioni;
  Vista la legge 30 luglio 2004, n. 191 «di conversione in legge, con
modificazioni,  del  decreto-legge  12 luglio  2004,  n. 168, recante
interventi  urgenti  per  il  contenimento  della  spesa pubblica» la
quale,  tra  le  altre,  ha  ridotto del 50% la dotazione di bilancio
relativa  all'anno  2004  per l'attuazione dell'art. 2 della legge n.
120 del 2002;
  Ritenuto  di destinare Euro 30.000.000 all'attuazione dei programmi
pilota  a  livello nazionale per la riduzione delle emissioni dei gas
ad  effetto  serra,  di  cui  all'art.  2,  punto  3,  della legge n.
120/2002,    finalizzati   alla   promozione   e   diffusione   della
cogenerazione ad alto rendimento;
  Considerato che le predette risorse sono disponibili nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
allocate  nel  CDR  4  -  U.P.B.  4.2.3.15  -  Accordi  ed  organismi
internazionali  -  capitolo  7923  impegnate  per Euro 50.000.000 con
decreti  n.  724 del 30 dicembre 2002 e n. 977 del 23 dicembre 2003 e
per  Euro  12.500.000  disponibili  nello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio per l'anno
2004;
  Sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 28 ottobre 2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  disposta  l'assegnazione  di  Euro 30.000.000 per la promozione
della  realizzazione  di  progetti  pilota  a  rapida cantierabilita'
aventi per oggetto impianti nuovi o rifacimenti di impianti esistenti
come  definiti  nel  decreto  di  cui  al  successivo art. 3, ossia i
progetti  realizzabili  entro  il  termine  massimo  di  6 mesi dalla
comunicazione dell'ammissibilita' al finanziamento, nel settore della
cogenerazione  diffusa  ad alto rendimento, al fine di verificarne la
fattibilita' e la replicabilita'.
  2. Sono ammessi al finanziamento i progetti pilota di cogenerazione
diffusa  ad  alto  rendimento,  con  priorita'  per  i  progetti  che
prevedono  l'utilizzo  del  calore  per  la produzione energetica del
freddo e l'utilizzo di unita' di piccola o micro-cogenerazione.
  3.  Ai  fini  dell'ammissibilita' al finanziamento l'IRE (Indice di
Risparmio Energetico) delle unita' di potenza fra 1 MWe e 5 MWe, deve
essere almeno pari allo 0,1 (10%). Per le unita' di potenza inferiore
a 1 MWe l'IRE deve risultare positivo.