IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 433 c.d. «legge obiettivo», che
all'art.  1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e
gli  insediamenti  strategici e di preminente interesse nazionale, da
realizzare  per  la  modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano
individuati  dal  Governo attraverso un programma formulato secondo i
criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo,
demandando   a  questo  Comitato  di  approvare,  in  sede  di  prima
applicazione  della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre
2001;
  Vista  la  legge  1° agosto  2002 n. 166, che, all'art. 13, oltre a
recare  modifiche  al  menzionato articolo 1 della legge n. 443/2001,
autorizza  limiti  di impegno quindicennali per la progettazione e la
realizzazione  delle  opere incluse nel programma approvato da questo
Comitato  e  per  interventi  nel  settore  idrico  di competenza del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  Visto  il  decreto  legislativo  20 agosto  2002, n. 190, attuativo
dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;
  Visti,  in  particolare,  l'art.  1 della citata legge n. 443/2001,
come  modificata dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del
decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita'
dell'istruttoria  e  la funzione di supporto alle attivita' di questo
Comitato  al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo'
in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;
  Visto  l'art.  11  della  legge  16 gennaio  2003,  n.  3,  recante
«Disposizioni  ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»,
secondo  il  quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di
investimento  pubblico  deve  essere  dotato  di  un  codice unico di
progetto (CUP);
  Visto  l'art.  4  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in
particolare  i commi dal 134 al 142 compreso, ai sensi dei quali, tra
l'altro,  e'  stabilito che la richiesta di assegnazione di risorse a
questo  Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un
potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano
incluse  nei  piani  finanziari  delle  concessionarie e nei relativi
futuri   atti   aggiuntivi,   deve  essere  corredata  da  un'analisi
costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo
schema tipo approvato da questo Comitato;
  Visto  il comma 176 dell'art. 4 della citata legge n. 350/2003, che
autorizza  ulteriori  limiti  di impegno nel biennio 2005-2006 per la
realizzazione  delle  opere  strategiche  di cui alle leggi citate ai
punti precedenti;
  Visto l'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,
convertito nella legge 31 luglio 2004, n. 191, che sostituisce l'art.
4, comma 177, della legge n. 350/2003, precisando, tra l'altro, che i
limiti  di  impegno  iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a
specifiche   disposizioni   legislative   sono   da  intendere  quale
contributo   pluriennale   per   la  realizzazione  di  investimenti,
includendo  nel  costo  degli  stessi anche gli oneri derivanti dagli
eventuali  finanziamenti necessari, ovvero quale concorso dello Stato
al  pagamento  di  una  quota  degli oneri derivanti da mutui o altre
operazioni  finanziarie  che  i  soggetti  interessati, diversi dalle
pubbliche   amministrazioni   come  definite  secondo  i  criteri  di
contabilita'  nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la
realizzazione di investimenti;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327,   recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  espropriazioni per pubblica utilita',
nella  stesura  conseguente  alle modifiche introdotte con il decreto
legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;
  Vista  la  delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n.
51/2002  S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato
art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle
infrastrutture  strategiche, che include nell'allegato 3, nell'ambito
degli  interventi  per  l'emergenza  idrica nella regione Basilicata,
l«'Adeguamento  opere  di  captazione, riefficientamento adduzioni ed
opere connesse valli Noce e Sinni»;
  Vista  la  delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n.
87/2003,  errata  corrige  in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la
quale questo Comitato ha definito le modalita' per l'attribuzione del
CUP;
  Vista  la  delibera  25 luglio  2003,  n. 63 (Gazzetta Ufficiale n.
248/2003),  con  la  quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro,
indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto
che  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a
svolgere  ai  fini  della  vigilanza sull'esecuzione degli interventi
inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;
  Vista  la  delibera  27 maggio  2004,  n. 11 (Gazzetta Ufficiale n.
230/2004),  con  la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo
di  piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma
140, della legge n. 350/2003;
  Vista  la  delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n.
276/2004),  con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve
essere  riportato  su  tutti  i documenti amministrativi e contabili,
cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico,
e   deve  essere  utilizzato  nelle  banche  dati  dei  vari  sistemi
informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
  Vista  la  sentenza  n.  303  del 25 settembre 2003 con la quale la
Corte  Costituzionale  nell'esaminare  le censure mosse alla legge n.
443/2001   ed   ai   decreti   legislativi   attuativi,  si  richiama
all'imprescindibilita'  dell'intesa  tra  Stato  e singola regione ai
fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche
interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa
possa,  anche,  essere  successiva  ad  un'individuazione  effettuata
unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi
all'opera  sono  da  considerarsi  inefficaci finche' l'intesa non si
perfezioni;
  Vista  la  circolare  del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento  della Ragioneria generale dello Stato 5 aprile 2004, n.
13  (Gazzetta  Ufficiale  n.  66/2004  S.O.),  nella quale sono state
affrontate  le  tematiche  dei  limiti  di  impegno  ed e' stato, tra
l'altro,  precisato  che  l'assunzione  dell'impegno contabile non e'
necessariamente  correlata con la concessione di un eventuale mutuo o
l'effettuazione di altre operazioni di finanziamento;
  Vista  la  nota  23 febbraio 2004, n. 95, con la quale il Ministero
delle  infrastrutture  e  dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la
relazione  istruttoria  sulle «Opere acquedottistiche nelle valli del
Noce  e  del  Sinni»,  proponendo l'approvazione in linea tecnica del
progetto   definitivo   dell'opera,   con  prescrizioni  e  programma
interferenze,  e  l'assegnazione  del  finanziamento  a  carico delle
risorse   stanziate  dall'art.  13  della  legge  n.  166/2002,  come
rifinanziato dalla legge n. 350/2003;
  Vista   la   nota  29 settembre  2004,  n.  100408,  del  Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, che risponde
alla   nota   3 settembre  2004,  n.  27841,  del  Servizio  centrale
Segreteria  CIPE,  circa  le modalita' applicative dell'art. 4, comma
177,  della  legge n. 350/2003, come modificato dalla citata legge n.
191/2004;
  Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmtico
al   quadro  finanziario  riportato  nell'allegato 1  della  suddetta
delibera  n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla
ricognizione  delle  diverse  fonti  di finanziamento disponibili per
ciascun intervento;
  Considerato  che  l'opera  di  cui  sopra  e'  compresa nell'intesa
generale  quadro tra il Governo e la regione Basilicata, sottoscritta
il 20 dicembre 2002;
  Udita   la  relazione  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti;
  Acquisita  in  seduta  l'intesa  del Ministro dell'economia e delle
finanze;

                             Prende atto
delle   risultanze   dell'istruttoria   svolta  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:
  sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
    che  l'intervento  in  esame  consiste  nella realizzazione delle
«Opere  di  captazione  e  protezione  di  sorgenti nel territorio di
Lauria  e  costruzione  delle  relative  opere acquedottistiche nelle
valli del Noce e del Sinni»;
    che   le  caratteristiche  tecniche  delle  principali  opere  da
realizzare sono, in sintesi, le seguenti:
      circa 44 Km di condotte in acciaio di vari diametri;
      sei serbatoi di accumulo per complessivi 8.000 mc;
      ripristino del serbatoio di Lauria;
      due impianti di sollevamento;
      due bottini;
      tre attraversamenti: due del Sinni ed uno del fosso Monaco;
      due fiancheggiamenti su ponti stradali;
      una galleria di m 200;
      reti idriche di sei paesi;
il  tutto  al  servizio  di  circa 50.000 abitanti residenti e 40.000
fluttuanti turistici.
    che  ai  sensi  dell'art.  10  del  decreto  del Presidente della
Repubblica   12 aprile   1996,  con  determinazione  dirigenziale  n.
75F2003D797  del  17 luglio  2003,  la regione Basilicata ha espresso
parere,  con  prescrizioni,  in  merito  alla  non  assoggettabilita'
dell'intervento,   ai  sensi  dell'art.  15,  comma  1,  della  legge
regionale   n.  47/98,  alla  procedura  di  valutazione  di  impatto
ambientale;
    che   con   nota   n.  26659/75C  in  data  21 novembre  2003  il
Dipartimento ambiente e territorio - Ufficio urbanistica e tutela del
paesaggio  della regione Basilicata, ai sensi del decreto legislativo
n.  490/1999,  ha  espresso  parere  favorevole,  senza prescrizioni,
conformemente   ai  nulla  osta  n.  23535/2000,  n.  24586/2000,  n.
1143/2001 e n. 19199/2001, rilasciati per le opere di cui al progetto
in argomento;
    che  il  responsabile  unico  del procedimento in data 28 gennaio
2004,  con  nota  n.  15620, ha dichiarato concluso, con scadenza dei
termini  di  legge senza osservazioni ed opposizioni, il procedimento
di dichiarazione di pubblica utilita';
    che  gli enti interessati hanno rilasciato i previsti pareri, sia
per gli aspetti localizzativi che per le interferenze;
    che il presidente della regione Basilicata, con nota n. 4015/8002
del  2 dicembre  2003, ha espresso parere di conformita' in relazione
alla  localizzazione  delle  opere, ai sensi degli articoli 3 e 4 del
decreto legislativo n. 190/2002;
    che  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi
del decreto legislativo n. 190/2002, ha convocato apposita Conferenza
dei servizi, conclusasi positivamente in data 24 novembre 2003;
  sotto l'aspetto attuativo:
    che  il  soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo
n. 190/2002, con l'intesa generale quadro del 20 dicembre 2002 tra il
Governo  e  la  regione  Basilicata e' stato individuato nella stessa
regione Basilicata;
    che,  ai  sensi  della  delibera  n.  143/2002,  al  progetto  in
argomento e' stato assegnato il CUP n. G87H04000020001;
    che  sono  state predisposte dal Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  le  prescrizioni  e  programma interferenze di cui in
allegato;
  sotto l'aspetto finanziario:
    che  il costo complessivo dell'intervento delle opere da eseguire
e' di euro 26.000.000 di cui Euro 3.896.568 per IVA;
    che la scheda di sintesi del piano economico-finanziario allegata
alla  relazione  istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti  non  evidenzia,  per  l'opera  in  argomento un potenziale
ritorno  economico  derivante dalla gestione, in considerazione delle
caratteristiche tecniche e normative del settore;
                              Delibera:
  1. Approvazione progetto definitivo.
  1.1  Ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'art. 4 e dell'art. 16 del
decreto  legislativo  n.  190/2002  e' approvato, anche ai fini della
dichiarazione  di  pubblica  utilita',  con  le  prescrizioni  ed  il
programma  interferenze proposti dal Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti,  il  progetto definitivo delle «Opere di captazione e
protezione  di  sorgenti nel territorio di Lauria e costruzione delle
relative opere acquedottistiche nelle valli del Noce e del Sinni» per
un  importo di euro 26.000.000. Ai sensi dell'art. 10 del decreto del
Presidente  della Repubblica n. 327/2001, come modificato dal decreto
legislativo   n.   302/2002,   e'   apposto  il  vincolo  preordinato
all'esproprio   per  i  beni  ricadenti  nelle  aree  interessate.  E
'conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio,
l'intesa Stato-regione sulla localizzazione delle opere.
  1.2  Le  prescrizioni  e  il  programma  interferenze  proposti dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui resta subordinata
l'approvazione  del  progetto, sono riportati nell'allegato n. 1, che
forma parte integrante della presente delibera.
  2. Concessione contributo.
  2.1  Per  la  realizzazione  dell'opera  di  cui  al  punto  1.1 e'
assegnato  alla  regione  Basilicata  l'importo  complessivo  di Euro
26.000.000, in termini di volume di investimenti, cosi' articolato:
    anno 2005: Euro 20.000.000;
    anno 2006: Euro 6.000.000.
  L'onere relativo a ciascuna annualita' viene imputato sul limite di
impegno  quindicennale  di  cui  all'art. 13 della legge n. 166/2002,
come rifinanziata dalla legge n. 350/2003, per la stessa annualita'.
  La quota annua di contributo non potra' comunque superare l'importo
di  Euro  1.830.408 per il limite di impegno relativo all'anno 2005 e
l'importo  di Euro 549.122 per il limite di impegno relativo all'anno
2006.
  3. Clausole finali.
  3.1  Il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera'
ad  assicurare,  per  conto  di questo Comitato, la conservazione dei
documenti  attinenti  al progetto definitivo dell'intervento relativo
alle  «Opere di captazione e protezione di sorgenti nel territorio di
Lauria  e  costruzione  delle  relative  opere acquedottistiche nelle
valli del Noce e del Sinni» approvato con la presente delibera.
  3.2 La verifica delle prescrizioni e programma interferenze che, ai
sensi  del  precedente  punto  1.2, devono essere recepite in fase di
redazione  del  progetto esecutivo e di realizzazione dei lavori, ove
non  diversamente  specificato  nelle  stesse,  sara'  effettuata dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  3.3  Il  soggetto  aggiudicatore provvedera', prima dell'esecuzione
dei   lavori,   a   fornire   assicurazioni   al  predetto  Ministero
dell'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni
riportate  nel  menzionato  allegato n. 1, nonche' sul rispetto delle
altre indicazioni nello stesso contenute.
  3.4  Il  citato  Ministero  provvedera'  ad  instaurare un adeguato
meccanismo  di  monitoraggio  ed a svolgere gli adempimenti necessari
per consentire a questo Comitato di assolvere ai compiti di vigilanza
previsti dall'art. 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n.
190/2002,  anche  tenendo  conto delle indicazioni di cui alla citata
delibera n. 63/2003.
  3.5  Il  CUP G87H04000020001 assegnato al progetto in argomento, ai
sensi  della delibera CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, dovra' essere
evidenziato  in  tutta  la  documentazione amministrativa e contabile
riguardante l'intervento in esame.

    Roma, 29 settembre 2004

                                            Il Presidente: Berlusconi

Il segretario del CIPE: Baldassarri

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2005
Ufficio  di  controllo  sui  Ministeri economico-finanziari, registro
n. 1
   Economia e finanze, foglio n. 251