IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  il  decreto  legge  22 ottobre  1992, n. 415 convertito, con
modificazioni,   nella   legge  19 dicembre  1992,  n.  488,  recante
modifiche  alla  legge  1° marzo  1986,  n. 64, in tema di disciplina
organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile  1993, n. 96 e successive
integrazioni   e   modificazioni,  relativo  al  trasferimento  delle
competenze   gia'   attribuite   ai  soppressi  Dipartimento  per  il
Mezzogiorno   e   Agenzia   per  la  promozione  dello  sviluppo  del
Mezzogiorno,  in  attuazione  dell'art.  3  della suindicata legge n.
488/1992;
  Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
  Visto  l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che
estende  le agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992 alle
imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;
  Vista  la legge 17 maggio 1983, n. 217, legge quadro per il turismo
e  interventi  per  il potenziamento e la qualificazione dell'offerta
turistica;
  Vista  la  nota della Commissione Europea in data 13 marzo 2000, n.
SG(2000)  D/102347  (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con
riferimento  alla  Carta  degli  aiuti  a  finalita' regionale per il
periodo  2000-2006,  comunica  gli  esiti favorevoli dell'esame sulla
compatibilita'  rispetto  alla  parte  della  Carta  che  riguarda le
regioni  italiane  ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a)
del Trattato C.E.;
  Vista  la  nota della Commissione Europea in data 2 agosto 2000, n.
SG(2000)   D/105754,   con   la  quale  la  Commissione  medesima  ha
autorizzato  la  proroga  del  regime  di aiuto della citata legge n.
488/1992  per  il  periodo  2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello
stesso   regime  nel  quadro  degli  strumenti  della  programmazione
negoziata;
  Visto   il  testo  unico  delle  direttive  per  la  concessione  e
l'erogazione  delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree
depresse  di cui alla citata legge n. 488/1992, approvato con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data
3 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 163/2000);
  Visto   il   regolamento   approvato   con   decreto  del  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato 9 marzo 2000, n.
133,  recante  modificazioni  e  integrazioni al decreto ministeriale
20 ottobre  1995,  n.  527,  gia' modificato ed integrato con decreto
ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalita' e le
procedure  per  la  concessione  e l'erogazione delle agevolazioni in
favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria  del  commercio e
dell'artigianato  19 marzo  1999  (Gazzetta  Ufficiale  n.  72/1999),
riguardante   le  ulteriori  attivita'  ammissibili  e  le  priorita'
regionali relative al settore turistico alberghiero;
  Vista  la  circolare esplicativa n. 900516 del 13 dicembre 2000 del
Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, relativa
alle    sopra    indicate   modalita'   e   procedure   nel   settore
turistico-alberghiero  nelle  aree  depresse  del Paese, e successivi
aggiornamenti;
  Vista  la  propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n.
92/1994),  riguardante  la disciplina dei contratti di programma e le
successive  modifiche  introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo
1997 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997) e dal punto 2, lettera b) della
delibera 11 novembre 1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale n. 4/1999);
  Vista  la  propria delibera 8 marzo 2001, n. 38 (Gazzetta Ufficiale
n.  181/2001),  come  rettificata dalla delibera 15 novembre 2001, n.
102  (Gazzetta  Ufficiale 36/2002), con la quale e' stata autorizzata
la stipula del contratto di programma con il Consorzio Sandalia S.c.a
r.l.,  che  prevede:  un articolato piano di investimenti nel settore
turistico  nella  zona  nord-orientale  delle  province  di Sassari e
Nuoro,  aree ricomprese nell'Obiettivo 1, coperte da deroga dell'art.
87   3.a)  del  Trattato  CE.;  27  iniziative  imprenditoriali  e  5
iniziative  immateriali,  per investimenti ammessi complessivi pari a
103.540.312  euro;  agevolazioni  per 50.794.569 euro; un'occupazione
aggiuntiva  prevista  in 672 U.L.A. e il termine per la realizzazione
degli investimenti entro il 2003;
  Vista  la  nota  n.  1227569  del  4 novembre 2004, con la quale il
Ministero  delle  attivita'  produttive  ha  proposto una proroga del
contratto di programma di cui sopra al 23 aprile 2005;
  Su proposta del Ministro delle attivita' produttive;
                              Delibera:
  1.  Il termine di cui al punto 1.5 della delibera n. 38/2001 citata
in premessa, e' prorogato al 23 aprile 2005.
  2.  Rimane  invariato  quant'altro  stabilito  con  la sopra citata
delibera.
  3.   Il  Ministero  delle  attivita'  produttive  provvedera'  agli
adempimenti derivanti dalla presente delibera.

    Roma, 20 dicembre 2004

                                   Il presidente delegato: Siniscalco

Il segretario del CIPE: Baldassarri

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2005
Ufficio  di  controllo  sui  Ministeri economico-finanziari, registro
n. 1
   Economia e finanze, foglio n. 255