IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Vista  la legge 4 maggio 1990, n. 107, «Disciplina per le attivita'
trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la
produzione   di   plasmaderivati»,   con  particolare  riguardo  agli
articoli 1 e 3, comma 4;
  Visto  il decreto ministeriale 26 gennaio 2001, recante «Protocolli
per   l'accertamento  della  idoneita'  del  donatore  di  sangue  ed
emocomponenti»;
  Visto    il   decreto   ministeriale   25 gennaio   2001,   recante
«Caratteristiche   e   modalita'  per  la  donazione  del  sangue  ed
emoderivati» e sue successive integrazioni e modificazioni;
  Vista  la raccomandazione R(95)15 del Consiglio di Europa, adottata
dal  Comitato  dei  Ministri  il 12 ottobre 1995, e le allegate linee
guida   sulla   «Preparazione,  uso  e  garanzia  di  qualita'  degli
emocomponenti» e loro successivi aggiornamenti;
  Vista  la  raccomandazione  del  Consiglio  dell'Unione europea del
29 giugno 1998, sulla «Idoneita' dei donatori di sangue e di plasma e
la  verifica  delle  donazioni  di  sangue  nella  Comunita' europea»
(98/463/CE);
  Vista   la  direttiva  2002/98/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  27 gennaio 2003 che stabilisce norme di qualita' e di
sicurezza   per   la  raccolta,  il  controllo,  la  lavorazione,  la
conservazione  e  la  distribuzione  del  sangue  umano  e  dei  suoi
componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE;
  Vista  la  direttiva 2004/33/CE della Commissione del 22 marzo 2004
che  applica  la  direttiva  2002/98/CE  del Parlamento europeo e del
Consiglio  relativa  a  taluni  requisiti  tecnici del sangue e degli
emocomponenti;
  Vista  la  legge  31 dicembre  1996,  n. 675, recante «Tutela delle
persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
personali», e successive modificazioni e integrazioni;
  Visto  il  provvedimento  del  Garante  per  la protezione dei dati
personali del 27 novembre 1997, recante «Autorizzazione n. 2/1997, al
trattamento  dei  dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale»;
  Visto  il  decreto  legislativo  11 maggio  1999,  n.  135, recante
«Disposizioni  integrative  della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul
trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici»;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196 «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
  Vista  la  circolare  n.  61, del 19 dicembre 1986, della Direzione
generale  degli ospedali avente per oggetto «Periodo di conservazione
della   documentazione  sanitaria  presso  le  Istituzioni  sanitarie
pubbliche e private di ricovero e cura»;
  Ravvisata la necessita' di modificare, aggiornandolo, detto decreto
ministeriale 26 gennaio 2001;
  Sentito  il  parere  della  Commissione  nazionale  per il servizio
trasfusionale reso nella seduta del 21 settembre 2004;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome in data 3 febbraio 2005;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   E'   approvato   l'articolato  concernente  i  protocolli  per
l'accertamento   della   idoneita'   del  donatore  di  sangue  e  di
emocomponenti,  composto  da  17  articoli e  da 8 allegati, uniti al
presente decreto del quale costituiscono parte integrante.
  2.  Il  presente  decreto,  predisposto  anche  in attuazione della
direttiva 2004/33/CE della Commissione del 22 marzo 2004, e' soggetto
a  revisione  con  cadenza almeno biennale da parte della Commissione
nazionale per il servizio trasfusionale, sentito l'Istituto superiore
di sanita' in collaborazione con le societa' scientifiche di settore,
accogliendo  le  indicazioni  formulate  dagli organismi comunitari e
internazionali  finalizzate  alla piu' elevata qualita' possibile del
sangue e dei suoi prodotti, in rapporto alla sicurezza del donatore e
del ricevente.
  3.  L'allegato  n.  1  riporta  la  terminologia comune relativa al
donatore di sangue e al sangue e ai suoi prodotti.