IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Vista  la  legge  23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio
sanitario  nazionale, con particolare riguardo agli articoli 4, punto
n. 6, e 6, lettera c);
  Vista  la legge 4 maggio 1990, n. 107, «Disciplina per le attivita'
trasfusionali  relative al sangue umano e ai suoi componenti e per la
produzione di plasmaderivati», con particolare riguardo agli articoli
1 e 3, comma 2;
  Visto  il  decreto ministeriale 25 gennaio 2001, «Caratteristiche e
modalita' per la donazione del sangue ed emocomponenti»;
  Visto  il  decreto ministeriale 26 gennaio 2001 recante «Protocolli
per   l'accertamento  della  idoneita'  del  donatore  di  sangue  ed
emocomponenti» e sue successive integrazioni e modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 230, - Attuazione
delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 891618, 90/641 e 9213
in materia di radiazioni ionizzanti;
  Visti  il  decreto  legislativo  19  settembre  1994, n. 626, ed il
decreto   legislativo  19  marzo  1996,  n.  242,  «Attuazione  delle
direttive  comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro»;
  Vista  la  Raccomandazione  R  95(15),  sulla  «Preparazione, uso e
garanzia  di  qualita'  degli  emocomponenti», adottata il 12 ottobre
1995  dal  Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa e la relativa
appendice;
  Vista  la  raccomandazione  del Consiglio del 29 giugno 1998, sulla
«Idoneita'  dei  donatori  di  sangue e di plasma e la verifica delle
donazioni di sangue nella Comunita' Europea» (98/463/CE);
  Vista   la  Direttiva  2002/98/CE  del  Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio  del  27 gennaio 2003 che stabilisce norme di qualita' e di
sicurezza   per   la  raccolta,  il  controllo,  la  lavorazione,  la
conservazione  e  la  distribuzione  del  sangue  umano  e  dei  suoi
componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE;
  Vista  la  direttiva 2004/33/CE della Commissione del 22 marzo 2004
che  applica  la  direttiva  2002/98/CE  del Parlamento europeo e del
Consiglio  relativa  a  taluni  requisiti  tecnici del sangue e degli
emocomponenti;
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, «Tutela delle persone e di
altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati  personali»,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno 2003, n. 196 «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
  Visto  il  provvedimento  del  Garante  per  la protezione dei dati
personali  del  27  novembre  1997,  «Autorizzazione  n.  2/1997,  al
trattamento  dei  dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita
sessuale»;
  Ravvisata la necessita' di modificare, aggiornandolo, detto decreto
25 gennaio 2001;
  Sentito  il  parere  della  Commissione  nazionale  per il servizio
trasfusionale reso nella seduta del 21 settembre 2004;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome nella seduta del 3
febbraio 2005;
                              Decreta:
  1. E'  approvato  l'articolato  concernente le caratteristiche e le
modalita' per la donazione del sangue e di emocomponenti, composto da
18  articoli e  tre  allegati,  uniti  al  presente decreto del quale
costituiscono parte integrante.
  2. Il  presente  decreto,  predisposto  anche  in  attuazione della
direttiva 2004/33/CE della Commissione del 22 marzo 2004, e' soggetto
a  revisione  con  cadenza almeno biennale da parte della Commissione
nazionale per il servizio trasfusionale, sentito l'Istituto superiore
di sanita' in collaborazione con le societa' scientifiche di settore,
accogliendo  le  indicazioni  formulate  dagli organismi comunitari e
internazionali  finalizzate  alla piu' elevata qualita' possibile del
sangue e dei suoi prodotti, in rapporto alla sicurezza del donatore e
del ricevente.
                               Art. 1.
Procedure  e  modalita'  per  la  donazione  di  sangue  intero  o di
                            emocomponenti
  1. Il  prelievo  di  sangue  intero o di emocomponenti (inclusi gli
emocomponenti  preparati  per  uso  topico)  viene  eseguito  in  una
struttura trasfusionale da personale all'uopo specificamente formato,
in  ambienti  idonei  e con dotazioni che consentono di garantire gli
eventuali  interventi  di  urgenza. Deve essere garantita la costante
manutenzione delle apparecchiature utilizzate.
  2. Il   responsabile   della   struttura  trasfusionale  predispone
protocolli  di  attuazione  per le singole procedure, a partire dalle
metodiche  di  detersione  e  disinfezione  della  cute  prima  della
venipuntura  che  garantiscono  l'asepsi, fino agli interventi e alla
registrazione in caso di reazione avversa; per ogni singola donazione
devono   essere   registrati  i  dati  identificativi  del  personale
coinvolto,  i  dati  del  donatore,  il  tipo  di procedura adottata,
l'anticoagulante  ed  eventualmente  il  sedimentante  impiegato,  il
volume  ed il contenuto degli emocomponenti raccolti, la durata della
procedura, l'eventuale premedicazione farmacologica.
  3. Preliminarmente  e  successivamente  al  prelievo, e' necessario
ispezionare  i  dispositivi  per  verificare  l'assenza  di qualsiasi
difetto;  devono inoltre essere adottate misure volte ad evitare ogni
possibilita'    di    errore   di   identificazione   del   donatore,
nell'etichettatura dei dispositivi di prelievo e nelle corrispondenti
provette.
  4. Durante   l'intera   procedura  al  donatore  e'  assicurata  la
disponibilita'  di un medico esperto onde fornire assistenza adeguata
e  interventi  d'urgenza  in  caso  di  complicazioni  o  di reazioni
indesiderate.
  5. L'allegato  n. 1 al presente decreto «Modalita' per la donazione
di  unita' di sangue intero e di emocomponenti», riporta le modalita'
da seguire relativamente al tipo di raccolta.