IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme  sulla  condizione  dello  straniero, cosi' come modificato con
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998,  a  norma  dell'art.  1,  comma 6 cosi' come modificato con
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988 -
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998,
modificato  dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del
decreto  legislativo  stesso  anche  ai  cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del  sig. Abbate  Mario  Osvaldo,  nato a Parana'
(Argentina)   il  7 ottobre  1956,  cittadino  italiano,  diretta  ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale  argentino  di «Ingeniero en Construcciones» conseguito
nel  settembre  1984, come attestato dal certificato di iscrizione al
«Colegio  de  Profesionales  de la Ingenieria civil de Entre Rios» in
Argentina,  ai  fini  dell'accesso  all'albo  e l'esercizio in Italia
della professione di ingegnere;
  Considerato  e'  in possesso del titolo accademico professionale di
«Ingeniero   en   Construcciones»   rilasciato   dalla   «Universidad
Tecnologica Nacional» di Buenos Aires nell'agosto 1984;
  Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nella seduta
del 27 gennaio 2005;
  Preso  atto  del  conforme  parere  scritto  dal rappresentante del
Consiglio nazionale di categoria;
  Ritenuto  che  il richiedente non abbia una formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  «ingegnere» - Sezione A settore civile e ambientale,
come  risulta  dai  certificati  prodotti,  per cui appare necessario
applicare misure compensative;
  Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
                              Decreta:

                               Art. 1.
    Al  sig.  Abbate  Mario  Osvaldo,  nato  a Parana' (Argentina) il
7 ottobre   1956,  cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il  titolo
accademico  professionale  di cui in premessa quale titolo valido per
l'iscrizione  all'albo  degli  «ingegneri» - Sezione A settore civile
ambientale - e l'esercizio della professione in Italia.