IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Abbate Mario Osvaldo, nato a Parana' (Argentina) il 7 ottobre 1956, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale argentino di «Ingeniero en Construcciones» conseguito nel settembre 1984, come attestato dal certificato di iscrizione al «Colegio de Profesionales de la Ingenieria civil de Entre Rios» in Argentina, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere; Considerato e' in possesso del titolo accademico professionale di «Ingeniero en Construcciones» rilasciato dalla «Universidad Tecnologica Nacional» di Buenos Aires nell'agosto 1984; Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 27 gennaio 2005; Preso atto del conforme parere scritto dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria; Ritenuto che il richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «ingegnere» - Sezione A settore civile e ambientale, come risulta dai certificati prodotti, per cui appare necessario applicare misure compensative; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992; Decreta: Art. 1. Al sig. Abbate Mario Osvaldo, nato a Parana' (Argentina) il 7 ottobre 1956, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» - Sezione A settore civile ambientale - e l'esercizio della professione in Italia.