IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364 «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi «ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Barba Schlegel Laura, nata a Palermo il 6 gennaio 1954, cittadina svizzera, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento dell'attivita' di psicoterapeuta, conseguito in Svizzera ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio dell'attivita' di psicoterapeuta; Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Laurea in Psicologia» presso l'Universita' di Padova in data 9 dicembre 1977; Considerato che la richiedente ha gia' ottenuto il riconoscimento della professione di psicologo con decreto di questo Ministero in data 10 giugno 2003; Considerato che l'istante e' in possesso dell'autorizzazione per la professione di psicoterapeuta, rilasciata dall'Ufficio di sanita' del Canton Ticino e di Lugano in data 7 aprile 2003; Viste le conformi determinazioni della Conferenze dei servizi nelle sedute del 14 settembre 2004 e del 23 novembre 2004; Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle conferenze sopra citate; Ritenuto che, nonostante l'esperienza professionale maturata, sussistano differenze tra la formazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attivita' di psicoterapeuta in Italia e quella di cui e' in possesso l'istante e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative nelle seguenti materie: 1) teorie e tecniche della psicoterapia individuale, 2) teorie e tecniche della psicoterapia di gruppo, 3) psicopatologia generale e dell'eta' evolutiva oppure a scelta del richiedente un anno di tirocinio; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Barba Schlegel Laura, nata a Palermo il 6 gennaio 1954, cittadina svizzera, e' riconosciuto il titolo di psicoterapeuta, quale titolo valido per l'esercizio dell'attivita' di psicoterapeuta in Italia.