IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  l'art.  9  e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n.
364 «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunita' europea e i
suoi  Stati  membri,  da  una  parte  e  la  Confederazione svizzera,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi «ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della sig.ra Barba Schlegel Laura, nata a Palermo
il  6 gennaio 1954, cittadina svizzera, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.   12   del   sopra   indicato   decreto   legislativo,   il
riconoscimento   dell'attivita'   di  psicoterapeuta,  conseguito  in
Svizzera  ai  fini dell'accesso all'albo e l'esercizio dell'attivita'
di psicoterapeuta;
  Considerato  che  la richiedente ha conseguito il titolo accademico
di  «Laurea  in  Psicologia»  presso  l'Universita' di Padova in data
9 dicembre 1977;
  Considerato  che  la richiedente ha gia' ottenuto il riconoscimento
della  professione  di  psicologo  con decreto di questo Ministero in
data 10 giugno 2003;
  Considerato che l'istante e' in possesso dell'autorizzazione per la
professione di psicoterapeuta, rilasciata dall'Ufficio di sanita' del
Canton Ticino e di Lugano in data 7 aprile 2003;
  Viste le conformi determinazioni della Conferenze dei servizi nelle
sedute del 14 settembre 2004 e del 23 novembre 2004;
  Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale
di categoria nelle conferenze sopra citate;
  Ritenuto   che,  nonostante  l'esperienza  professionale  maturata,
sussistano  differenze  tra la formazione professionale richiesta per
l'esercizio  dell'attivita'  di  psicoterapeuta in Italia e quella di
cui  e'  in  possesso  l'istante  e  che  risulta  pertanto opportuno
richiedere  misure  compensative  nelle seguenti materie: 1) teorie e
tecniche  della  psicoterapia individuale, 2) teorie e tecniche della
psicoterapia   di  gruppo,  3) psicopatologia  generale  e  dell'eta'
evolutiva oppure a scelta del richiedente un anno di tirocinio;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Alla sig.ra Barba Schlegel Laura, nata a Palermo il 6 gennaio 1954,
cittadina  svizzera,  e'  riconosciuto  il  titolo di psicoterapeuta,
quale  titolo valido per l'esercizio dell'attivita' di psicoterapeuta
in Italia.