IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

  Visti  il  decreto  ministeriale  18 luglio  2003  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  6 novembre  2003  - serie generale - n. 258 e il
decreto  ministeriale  25 novembre  2003  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  12 dicembre  2003  -  serie  generale - n. 288 con i quali
vengono  fissati  i  nuovi  criteri  per  la nomina e la conferma dei
giudici onorari di tribunale;
  Viste  le  circolari  in  data  16 dicembre 2004, 13 gennaio 2005 e
24 marzo  2005 con le quali il Consiglio Superiore della Magistratura
ha  apportato  modifiche  sostanziali  ai  criteri per le nomine e le
conferme dei giudici onorari di tribunale;
  Ritenuta la necessita' di emanare un nuovo decreto ministeriale che
recepisca  il  testo  della  circolare  del Consiglio Superiore della
Magistratura  P-10358/2003  coordinato con le successive modifiche ed
integrazioni;
  Visto  l'art.  42-ter,  ultimo  comma, del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                 Disposizioni di carattere generale

  1)  I  giudici  onorari  di  tribunale svolgono presso il tribunale
ordinario  il  lavoro  giudiziario  loro assegnato dal presidente del
tribunale, e possono tenere udienza solo nei casi di impedimento o di
mancanza dei giudici ordinari.
  2)  I  giudici  onorari  di tribunale sono nominati con decreto del
Ministro  della  giustizia,  in  conformita'  della deliberazione del
Consiglio  Superiore  della  Magistratura,  su proposta del Consiglio
giudiziario  competente  per  territorio  nella composizione prevista
dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374.
  3)  Il  numero  dei  giudici onorari presso ogni tribunale non puo'
essere  superiore alla meta' dei magistrati professionali previsti in
organico  per l'ufficio interessato, salvo che specifiche esigenze di
servizio  -  da  motivare  espressamente - consiglino di elevare tale
numero.