IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
           IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
  Vista  la  legge  29 novembre  1995,  n.  522, recante «Ratifica ed
esecuzione  della convenzione contro il doping», con appendice, fatta
a Strasburgo il 16 novembre 1989;
  Vista  la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della
tutela  sanitaria  delle  attivita'  sportive e della lotta contro il
doping»;
  Visto  il  decreto  31 ottobre  2001,  n. 440, recante «Regolamento
concernente  l'organizzazione  ed  il funzionamento della Commissione
per  la  vigilanza  ed  il controllo sul doping e per la tutela della
salute nelle attivita' sportive»;
  Visto    il   decreto   ministeriale   15 ottobre   2002,   recante
«Approvazione  della  lista  dei  farmaci,  sostanze biologicamente o
farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e'
considerato  doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376» e
successive   modifiche   introdotte   con   i   decreti  ministeriali
30 dicembre  2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2003,
n.   64,   10 luglio   2003,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
24 settembre  2003  supplemento  ordinario  n. 154 e 16 gennaio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2004, n. 42;
  Visto  l'emendamento all'appendice della Convenzione europea contro
il  doping nello sport contenente la nuova lista di riferimento delle
sostanze e dei metodi vietati per doping, che e' entrato in vigore il
1° gennaio  2005  e  che  recepisce  la  lista elaborata dall'Agenzia
Mondiale Antidoping (WADA-AMA);
  Vista  la legge 13 ottobre 2003, n. 281, recante «Concessione di un
contributo all'Agenzia Mondiale Antidoping»;
  Vista  la  proposta  della  Commissione  per  la  vigilanza  ed  il
controllo  sul  doping  e  per la tutela della salute nelle attivita'
sportive espressa in data 28 gennaio 2005;
  Considerata  la  necessita'  di  armonizzare,  entro il termine del
1° gennaio  2005, la lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente
o  farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego
e'  considerato  doping  alla lista internazionale di riferimento, ai
sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
  Considerato  il presente decreto sostitutivo dei precedenti decreti
ministeriali citati in premessa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E' approvata la lista delle sostanze e pratiche mediche, di cui
all'allegato  III,  il  cui  impiego  e'  vietato  per doping a norma
dell'art.  1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, nel rispetto della
lista  adottata  con  l'emendamento  all'appendice  della Convenzione
contro  il  doping  nello  sport  ratificata con la legge 29 novembre
1995,   n.   522,   in   vigore   dal  1° gennaio  2005  e  riportata
nell'allegato I.
  2.  Sono  approvati i criteri di predisposizione e di aggiornamento
della lista, di cui all'allegato II.
  3. La lista e' composta dalle seguenti cinque sezioni:
    Sezione 1: classi vietate;
    Sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate;
    Sezione  3:  specialita'  medicinali  contenenti  principi attivi
vietati;
    Sezione  4:  elenco  in  ordine  alfabetico dei principi attivi e
delle relative specialita' medicinali;
    Sezione 5: pratiche e metodi vietati.