IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Visto  l'art.  117,  comma  2,  lettera  r), della Costituzione che
attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva in materia di pesi e
misure;
  Visto  il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato
con   regio   decreto   23 agosto   1890,   n.   7088,  e  successive
modificazioni;
  Vista  la  legge  29 dicembre  1993, n. 580 sul riordinamento delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 relativa alla delega al Governo
per  il conferimento delle funzioni e dei compiti alle regioni e agli
enti locali, ed in particolare l'art. 8;
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 40, di attuazione
della  direttiva  93/68/CEE,  che modifica la direttiva 90/384/CEE in
materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico;
  Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 4, con il
quale e' conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento
relativamente alle funzioni ed ai compiti conferiti;
  Visto  il  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 20 e
50,  che  conferisce  funzioni  e  compiti  degli  uffici provinciali
metrici   alle   camere   di   commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura;
  Visto  il  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che all'art. 1
dispone  che il suddetto trasferimento comprende anche le funzioni di
organizzazione  e  le  attivita' connesse e strumentali all'esercizio
delle funzioni e dei compiti conferiti;
  Visto  il  decreto  legislativo  5 settembre 2000, n. 256, che reca
norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale Friuli-Venezia Giulia
concernenti  il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni
e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
  Visto  il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme
di  attuazione  dello  statuto  speciale  della regione Trentino-Alto
Adige  concernenti,  tra  l'altro,  il  trasferimento  alle camere di
commercio  delle  funzioni  e  dei  compiti  degli uffici provinciali
metrici;
  Visto  il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme
di   attuazione   dello  statuto  speciale  della  regione  Siciliana
concernenti  il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni
e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
  Vista  la  legge  regionale  20 marzo  2002,  n.  7, concernente il
riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la
Camera  valdostana  delle  imprese  e  delle  professioni  -  Chambre
valdotaine des entreprises et des activites liberales;
  Visto  il decreto legislativo 23 maggio 2003, n. 167 che reca norme
di   attuazione   dello   statuto  speciale  della  regione  Sardegna
concernenti  il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni
e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
  Visto  il  regolamento  sul  servizio  metrico  approvato con regio
decreto  31 gennaio  1909,  n.  242,  e  successive  modificazioni ed
integrazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n.
734,  concernente  l'approvazione  della  tabella  dei  bolli  per il
servizio metrico;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953,
n.  232,  concernente nuovi punzoni per la bollatura di pesi e misure
di  piccole  dimensioni, aventi carattere di precisione e particolare
delicatezza;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n.
798,  di  attuazione  della  direttiva (CEE) n. 71/316, relativa alle
disposizioni  comuni  agli  strumenti  di  misura  ed  ai  metodi  di
controllo metrologico;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
175,  recante  il  regolamento  di organizzazione del Ministero delle
attivita'  produttive ed, in particolare, l'art. 10, comma 2, lettera
h);
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1999,
concernente  l'individuazione  dei  beni e delle risorse degli uffici
provinciali   metrici  da  trasferire  alle  camere  di  commercio  a
decorrere dal 1° gennaio 2000;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  5, comma 2 del citato decreto del
Presidente  del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, che attribuisce
le  funzioni  e  le risorse dell'ufficio metrico provinciale di Aosta
alla  regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto luogotenenziale del
Capo  provvisorio  dello  Stato 23 dicembre 1946, n. 532, a decorrere
dal 1° gennaio 2000;
  Visto  il  decreto del Ministro delle attivita' produttive 28 marzo
2000, n. 179, recante norme di attuazione della legge 29 luglio 1991,
n. 236, in materia di pesi e misure;
  Visto  il  decreto del Ministro delle attivita' produttive 28 marzo
2000,  n.  182,  recante  modifiche  ed integrazione della disciplina
della verificazione periodica di strumenti metrici, a norma dell'art.
3, comma 4, della legge 25 marzo 1997, n. 77;
  Visto  il  parere  del  Comitato  centrale metrico espresso in data
9 luglio 2003;
  Acquisita l'intesa con l'Unione italiana delle camere di commercio,
di cui alla nota n. 1099 del 27 gennaio 2004;
  Considerato  che  la  fase  transitoria  - prevista dall'art. 7 del
richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio
1999,  durante  la quale il personale trasferito dai soppressi uffici
provinciali metrici alle camere di commercio continua ad utilizzare i
punzoni  in dotazione - debba essere superata con la sostituzione dei
punzoni stessi;
  Considerato  che,  pertanto,  non possono essere piu' utilizzate le
impronte  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio
1948,   n.  734,  e,  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
10 febbraio 1953, n. 232;
  Attesa  la  necessita'  di  assicurare che la predetta sostituzione
avvenga con modalita' omogenee su tutto il territorio nazionale;
                             A d o t t a
                       la seguente direttiva:
                               Art. 1.
                               Oggetto
  1.  Con  la  presente  direttiva  si  individuano  le  modalita' di
applicazione  su  tutto il territorio nazionale per la fabbricazione,
l'uso  e  la  conservazione  dei  sigilli  utilizzati dalle camere di
commercio  per  l'espletamento  delle funzioni, gia' esercitate dagli
uffici provinciali metrici, loro conferite ai sensi degli articoli 20
e 50 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.