IL DIRETTORE PROVINCIALE
                              di Trento

  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente atto
                               Dispone

a  modifica  ed  integrazione dell'atto dispositivo in oggetto quanto
segue:
    L'art. 1 viene cosi' sostituito:
  Dal 1° giugno 2005 le competenze gia' svolte dal Centro di servizio
delle  imposte  dirette  ed  indirette  di  Trento nella provincia di
Trento  sono attribuite all'Ufficio locale di Trento, come di seguito
individuate.
  L'Ufficio  locale  di  Trento  riceve  tutti  i  residui  atti  dei
contribuenti  con  domicilio  fiscale  nei  comuni della provincia di
Trento  alla data della presentazione della interessata dichiarazione
e provvede a definire i relativi procedimenti:
    Rimborsi  ex  articoli 37  e  38  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  602/1973,  concernente  gli  anni  d'imposta  1997  e
precedenti;
    Rimborsi  ex  art.  41 decreto del Presidente della Repubblica n.
602/1973  emanati  nell'ambito  dei  controlli di cui all'art. 36-bis
decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 600/1973, relativi alle
dichiarazioni presentate per gli anni d'imposta ante 1994;
    Istanze  di  sgravio  avverso  gli avvisi bonari e le cartelle di
pagamento  emanati  nell'ambito dei controlli dei cui all'art. 36-bis
decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 600/1973, relativi alle
dichiarazioni presentate per gli anni d'imposta anteriori 1998;
    Istanze  di  maggior rateazione ex art. 19 decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  602/1973  e  istanze di sospensione ex art. 39
stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 602;
    Rimborsi  e  sgravi  derivanti  dal  contenzioso  in essere sulle
dichiarazioni;
    Ricorsi  avverso  atti e iscrizioni a ruolo posti in essere dallo
stesso  Centro  di  servizio,  ferma  restando  la speciale procedura
prevista  dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n.
787/1980;
    Rimborsi   o   discarichi  e  revoche  provvedimenti  di  maggior
rateazione.
  L'art. 2 viene cosi' sostituito
  A  decorrere dal 1° giugno 2005, i ricorsi e le istanze relativi ai
rapporti  di  cui  ai  punti  precedenti  vanno inoltrati all'Ufficio
locale  di  Trento  il quale provvedera' all'esame e alla definizione
del procedimento.
  Il predetto Ufficio gestisce e definisce i procedimenti relativi ai
seguenti rapporti:
    Istanze relative a mancati rimborsi;
    Remissione dei vaglia estinti;
    Rimborsi agli eredi aventi diritto e ai soci di societa' cessate,
in liquidazione o soggette a procedure concorsuali;
    Volture dei titoli emessi dal Centro di Servizio di Trento;
    Riammissione al pagamento di titoli perenti.
  L'art. 3 viene cosi' sostituito
  A  decorrere dal 1° giugno 2005, e' assegnata all'Ufficio locale di
Trento la competenza per le attivita' concernenti i rapporti pendenti
con  il Concessionario della riscossione per la provincia di Trento e
con  la  Ragioneria  provinciale dello Stato di Trento, riferiti alle
iscrizioni  a  ruolo  operate  dal  Centro  di servizio delle imposte
dirette  ed  indirette  di  Trento  a  carico  dei  contribuenti  con
domicilio fiscale nella provincia di Trento.
  Rimangono invariati gli altri articoli.
Motivazioni

  Con  atto  del 7 dicembre 2001, protocollo n. 220441, del Direttore
dell'Agenzia  delle  entrate  e'  stata,  tra  l'altro,  disposta  la
soppressione  al  30 giugno 2002 del Centro di servizio delle imposte
dirette ed indirette di Trento.
  Il  punto 1.3 del suddetto atto prevede che per i rapporti pendenti
in specifiche materie (rimborsi, rapporti con il Concessionario della
riscossione e con la Ragioneria provinciale dello Stato) il direttore
regionale  o provinciale con proprio provvedimento possa individuare,
anche  in  deroga  ai criteri generali della competenza territoriale,
gli uffici cui assegnare la competenza per tali trattazioni.
  Pertanto, al fine di garantire un assetto omogeneo nei rapporti con
la  ragioneria  provinciale e con il Concessionario della riscossione
per  gli  adempimenti  relativi a tali attivita' e' stato individuato
l'ufficio competente in materia.
  Al  punto 1.6 dell'atto 27 febbraio 2002 del direttore dell'Agenzia
delle entrate e' previsto che per ragioni di economia gestionale e di
razionalizzazione  delle  lavorazioni,  la  competenza  in materia di
sgravi  e  rimborsi  derivanti  dal  contenzioso  sulle dichiarazioni
relative  agli anni d'imposta fino al 1992, gia' attribuita al Centro
operativo  di  Pescara, puo' essere affidata, nell'ambito di ciascuna
regione  o  provincia, ad uno o piu' uffici individuati dal direttore
regionale o provinciale.
  In  relazione  a  quanto sopra e tenuto conto dei carichi di lavoro
derivanti  dalle  presenti  attivita' in corso di svolgimento, con il
presente provvedimento e' stato individuato l'ufficio competente alla
gestione dei rapporti ancora pendenti nelle suddette materie.
Riferimenti normativi

  Decreto del Presidente della Repubblica n. 787/1980.
  Artt. 19 e 39 decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973.
  Art. 40 decreto del Presidente della Repubblica n. 287/1992.
  Decreto legislativo n. 300/1999.
  Art. 2 decreto legislativo n. 99/2000.
  C.M. 1° febbraio 2002. n. 14.
  C.M. 12 aprile 2002, n. 13.
  Risoluzione ministeriale del 22 aprile 2002, n. 123.
  Statuto dell'Agenzia delle entrate.
  Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate.
  Atto  del direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 dicembre 2001,
n. 2001/220441.
  Atto del direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2002.
    Trento, 17 maggio 2005
                                     Il direttore provinciale: Sanzo'