IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato
  Visto  il  decreto  legislativo  14 aprile  1948,  n.  496, recante
disciplina delle attivita' di gioco;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n.
581,  modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile
1962,  n.  806,  recante  norme  regolamentari  per  l'applicazione e
l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;
  Visto  il regolamento del concorso pronostici abbinato al gioco del
Lotto,   denominato  Enalotto,  approvato  con  decreto  ministeriale
29 ottobre 1957 e successive modificazioni ed, in particolare, l'art.
14  che  disciplina,  tra  l'altro,  il  meccanismo  di  accumulo dei
montepremi non assegnati per mancanza di vincitori (c.d. Jackpot);
  Vista  la legge 18 ottobre 2001, n. 383, che all'art. 12 stabilisce
che  le modalita' tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi
a premi sono stabilite con decreto dirigenziale;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002,
n.  33,  concernente  l'affidamento  delle attribuzioni in materia di
giochi  e  scommesse  all'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di
Stato;
  Ritenuta  l'opportunita'  di rivedere il regolamento del concorso a
premi  Enalotto,  in  modo  che  il  sistema  di cumulo dei premi non
assegnati  in  ciascun  concorso  si  applichi  in  favore delle sole
vincite  di  prima  categoria  dei  concorsi  successivi,  al fine di
rendere  piu'  frequente  la  formazione  di  premi  di  piu' elevato
importo;
  Ritenuto   quindi  necessario  modificare  l'art.  14  del  decreto
ministeriale 29 ottobre 1957 e successive modifiche;
                               Decreta
                               Art. 1.
  1.  L'art.  14  del  regolamento  del concorso pronostici Enalotto,
emanato   con  decreto  ministeriale  29 ottobre  1957  e  successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
    «Art. 14 - Le giocate vincenti sono di norma di cinque categorie.
Alla prima categoria appartengono quelle in cui i pronostici relativi
ai  primi  numeri  estratti  nelle sei ruote indicate nel primo comma
dell'art.  3  sono esatti; alla seconda categoria appartengono quelle
in  cui  sono esatti cinque pronostici piu' il "numero complementare"
(primo  estratto  nella  ruota di Venezia), alla terza, alla quarta e
alla  quinta  categoria  le  giocate  rispettivamente  con  5,  4 e 3
pronostici esatti.
  Quando le categorie dei vincenti sono 5, a ciascuna categoria viene
attribuito  il  20  per  cento  dell'importo complessivo destinato ai
vincitori  a  norma  dell'art.8.  L'importo  destinato  alle  giocate
vincenti  di  ogni singola categoria va ripartito in parti uguali fra
le giocate vincenti della rispettiva categoria.
  In  mancanza di vincite di prima categoria con punti 6, il relativo
montepremi  andra' ad accumularsi con quello della medesima categoria
del   concorso   successivo.   Qualora   in   tale  concorso  non  si
verificassero giocate vincenti con punti 6, il rispettivo importo del
montepremi andra' ad incrementare il relativo montepremi del concorso
successivo  per  la  stessa  categoria,  e cosi' fino al concorso nel
quale saranno realizzate vincite con punti 6.
  In  mancanza  di  vincite  di seconda categoria con punti 5 piu' il
numero  complementare,  il  relativo montepremi andra' ad accumularsi
con  quello delle vincite di prima categoria con punti 6 del concorso
successivo.  Qualora  in  tale  concorso non si verificassero giocate
vincenti  con  punti  5  piu'  il numero complementare, il rispettivo
importo  del  montepremi  andra'  ad  incrementare  il montepremi del
concorso  successivo per le vincite di prima categoria con punti 6, e
cosi' fino al concorso nel quale saranno realizzate vincite con punti
5 piu' il numero complementare.
  In mancanza di vincite di terza categoria con punti 5 e/o di quarta
categoria  con  punti  4  e/o  di  quinta  categoria  con  punti  3 i
rispettivi  montepremi  non  vengono ripartiti fra le eventuali altre
categorie in cui vi siano vincenti.
  Quando  la  categoria delle giocate vincenti e' unica, la massa dei
premi,  detratte  le  eventuali  quote da accantonare per mancanza di
vincite  di prima e/o di seconda categoria, e' divisa in parti uguali
fra le giocate vincenti dell'unica categoria.
  Qualora  in  un  concorso  non  venisse  realizzato alcun punteggio
vincente, l'intero montepremi andra' ad accumularsi con il montepremi
del   concorso  successivo  e  se  anche  in  tale  concorso  non  si
realizzassero   punteggi  vincenti,  i  due  montepremi  andranno  ad
incrementare  il  montepremi del concorso successivo fino al concorso
nel quale saranno realizzate vincite.
  In  nessun  caso  la  quota  unitaria  di una determinata categoria
potra' essere minore della quota unitaria di una categoria inferiore.
In  tale  caso  la  categoria  inferiore verra' fusa con la categoria
superiore  nei confronti della quale si sia determinato il divario di
quota. Se la quota unitaria risultante dalla fusione di due categorie
dovesse  essere  piu'  alta  della  quota  unitaria  della  categoria
superiore,  si  procedera'  alla  fusione  delle tre categorie. Se la
quota  unitaria  risultante  dalla  fusione  di tre categorie dovesse
essere  piu'  alta della quota unitaria della categoria superiore, si
procedera' alla fusione delle quattro categorie. Se la quota unitaria
risultante  dalla  fusione  delle  quattro  categorie  dovesse essere
superiore  alla quota unitaria della massima categoria, si procedera'
alla fusione delle cinque categorie in una unica.».