IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, recante
disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n.
581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile
1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e
l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;
Visto il regolamento del concorso pronostici abbinato al gioco del
Lotto, denominato Enalotto, approvato con decreto ministeriale
29 ottobre 1957 e successive modificazioni ed, in particolare, l'art.
14 che disciplina, tra l'altro, il meccanismo di accumulo dei
montepremi non assegnati per mancanza di vincitori (c.d. Jackpot);
Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, che all'art. 12 stabilisce
che le modalita' tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi
a premi sono stabilite con decreto dirigenziale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002,
n. 33, concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di
giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato;
Ritenuta l'opportunita' di rivedere il regolamento del concorso a
premi Enalotto, in modo che il sistema di cumulo dei premi non
assegnati in ciascun concorso si applichi in favore delle sole
vincite di prima categoria dei concorsi successivi, al fine di
rendere piu' frequente la formazione di premi di piu' elevato
importo;
Ritenuto quindi necessario modificare l'art. 14 del decreto
ministeriale 29 ottobre 1957 e successive modifiche;
Decreta
Art. 1.
1. L'art. 14 del regolamento del concorso pronostici Enalotto,
emanato con decreto ministeriale 29 ottobre 1957 e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 14 - Le giocate vincenti sono di norma di cinque categorie.
Alla prima categoria appartengono quelle in cui i pronostici relativi
ai primi numeri estratti nelle sei ruote indicate nel primo comma
dell'art. 3 sono esatti; alla seconda categoria appartengono quelle
in cui sono esatti cinque pronostici piu' il "numero complementare"
(primo estratto nella ruota di Venezia), alla terza, alla quarta e
alla quinta categoria le giocate rispettivamente con 5, 4 e 3
pronostici esatti.
Quando le categorie dei vincenti sono 5, a ciascuna categoria viene
attribuito il 20 per cento dell'importo complessivo destinato ai
vincitori a norma dell'art.8. L'importo destinato alle giocate
vincenti di ogni singola categoria va ripartito in parti uguali fra
le giocate vincenti della rispettiva categoria.
In mancanza di vincite di prima categoria con punti 6, il relativo
montepremi andra' ad accumularsi con quello della medesima categoria
del concorso successivo. Qualora in tale concorso non si
verificassero giocate vincenti con punti 6, il rispettivo importo del
montepremi andra' ad incrementare il relativo montepremi del concorso
successivo per la stessa categoria, e cosi' fino al concorso nel
quale saranno realizzate vincite con punti 6.
In mancanza di vincite di seconda categoria con punti 5 piu' il
numero complementare, il relativo montepremi andra' ad accumularsi
con quello delle vincite di prima categoria con punti 6 del concorso
successivo. Qualora in tale concorso non si verificassero giocate
vincenti con punti 5 piu' il numero complementare, il rispettivo
importo del montepremi andra' ad incrementare il montepremi del
concorso successivo per le vincite di prima categoria con punti 6, e
cosi' fino al concorso nel quale saranno realizzate vincite con punti
5 piu' il numero complementare.
In mancanza di vincite di terza categoria con punti 5 e/o di quarta
categoria con punti 4 e/o di quinta categoria con punti 3 i
rispettivi montepremi non vengono ripartiti fra le eventuali altre
categorie in cui vi siano vincenti.
Quando la categoria delle giocate vincenti e' unica, la massa dei
premi, detratte le eventuali quote da accantonare per mancanza di
vincite di prima e/o di seconda categoria, e' divisa in parti uguali
fra le giocate vincenti dell'unica categoria.
Qualora in un concorso non venisse realizzato alcun punteggio
vincente, l'intero montepremi andra' ad accumularsi con il montepremi
del concorso successivo e se anche in tale concorso non si
realizzassero punteggi vincenti, i due montepremi andranno ad
incrementare il montepremi del concorso successivo fino al concorso
nel quale saranno realizzate vincite.
In nessun caso la quota unitaria di una determinata categoria
potra' essere minore della quota unitaria di una categoria inferiore.
In tale caso la categoria inferiore verra' fusa con la categoria
superiore nei confronti della quale si sia determinato il divario di
quota. Se la quota unitaria risultante dalla fusione di due categorie
dovesse essere piu' alta della quota unitaria della categoria
superiore, si procedera' alla fusione delle tre categorie. Se la
quota unitaria risultante dalla fusione di tre categorie dovesse
essere piu' alta della quota unitaria della categoria superiore, si
procedera' alla fusione delle quattro categorie. Se la quota unitaria
risultante dalla fusione delle quattro categorie dovesse essere
superiore alla quota unitaria della massima categoria, si procedera'
alla fusione delle cinque categorie in una unica.».