IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

    Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
    Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge  24 novembre  2003,  n.  326,  recante
«Disposizioni  urgenti  per  favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento  dei  conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-bis
che,  allo  scopo  di  contribuire  alla  realizzazione di interventi
infrastrutturali,  con  priorita'  per quelli connessi alla riduzione
del  rischio  sismico,  e  per  far fronte ad eventi straordinari nei
territori  degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta'
d'arte,  ha  istituito un apposito Fondo per interventi straordinari,
autorizzando  a  tal  fine  la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno
2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
    Vista  l'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3362  dell'8 luglio 2004, recante «Modalita' di attivazione del Fondo
per  interventi  straordinari  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri,  istituito  ai  sensi  dell'art.  32-bis  del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326» con la quale, nell'ambito della complessiva
dotazione  del Fondo, e' stata destinata la complessiva somma di euro
200.000.000,00,  in ragione di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli
anni  2004  e 2005, alla realizzazione di interventi finalizzati alla
riduzione  del  rischio  sismico,  ai  quali  la  medesima  normativa
riconosce  carattere  di  priorita',  riservando  l'importo  di  euro
67.500.000,00,  per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di
competenza regionale, e l'importo di euro 32.500.000,00, per ciascuno
degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza statale;
    Vista   la   medesima   ordinanza  n.  3362/2004  con  la  quale,
relativamente  agli  interventi  di  competenza regionale, sono state
ripartite  le  risorse finanziarie disponibili per l'anno 2004 e sono
stati   dettati   i   criteri  per  la  determinazione  dei  relativi
finanziamenti,  in  particolare  destinando  alla  regione Abruzzo la
complessiva somma di euro 2.287.573,00;
    Vista  la  nota  prot.  n. 1069 del 1° marzo 2005 con la quale la
regione Abruzzo ha trasmesso il programma delle verifiche tecniche di
cui  all'art.  1,  comma  4,  lettera  a) della predetta ordinanza n.
3362/2004;
  Ritenuto,  sulla  base  dell'esito delle risultanze istruttorie, di
dover  procedere  al finanziamento delle predette verifiche tecniche,
per un importo complessivo pari ad euro 2.286.850,36;
    Visto  il  comma 2, del richiamato art. 32-bis, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre  2003,  n.  326,  che  stabilisce  che  con  decreto  del
Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri,  sentito  il  Ministro
dell'economia  e delle finanze, vengono individuati gli interventi da
realizzare,   gli   enti   beneficiari  e  le  risorse  da  assegnare
nell'ambito della disponibilita' del Fondo;
    Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    1.  A  valere  sulla quota di competenza della regione Abruzzo di
cui  all'allegato  1  all'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei
Ministri  n.  3362  dell'8 luglio  2004  e'  assegnato  alla  regione
medesima  il  complessivo  finanziamento  di  euro  2.286.850,36,  da
destinare alla realizzazione delle verifiche tecniche di cui all'art.
1,  comma 4, let-tera a) della predetta ordinanza n. 3362/2004, sugli
edifici ed opere indicati nell'allegato 1 al presente decreto.
    Il presente decreto sara' trasmesso agli organi competenti per la
prescritta registrazione.
      Roma, 6 giugno 2005
                                            Il Presidente: Berlusconi