IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 23 maggio 2005,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  serie  generale  n.  132  del
9 giugno  2005  con  il  quale al sottosegretario di Stato, on. Mario
Tassone,  e'  stato  attribuito  il titolo di Vice Ministro presso il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  a  seguito  del
conferimento  allo  stesso  di speciali funzioni a norma dell'art. 10
della legge 31 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio
1992,  concernente  disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della
comunita' alle rotte intracomunitarie ed in particolare l'art. 4;
  Visto  l'art.  52,  comma 35, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
che  prevede  che  il  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti
disponga  con  proprio  decreto, in conformita' alle disposizioni del
regolamento  CEE  n.  2408/92,  l'imposizione degli oneri di servizio
pubblico  relativamente  ai  servizi aerei di linea effettuati fra lo
scalo aeroportuale di Crotone e i principali aeroporti nazionali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  19 novembre  2002 avente per
oggetto  «imposizione  degli oneri di servizio pubblico relativamente
ai servizi di linea effettuati sulle rotte Crotone-Milano e viceversa
e  Crotone-Roma  e  viceversa, ai sensi dell'art. 52, comma 35, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448»;
  Visto  il decreto ministeriale del 29 marzo 2005 avente per oggetto
«imposizione  degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di
linea da e per Crotone»;
  Considerato  che l'Alitalia, in qualita' di vettore vincitore della
gara  di appalto effettuata ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d)
del regolamento 2408/92, in data 15 settembre 2004 ha inviato formale
disdetta,    della    convenzione    sottoscritta   con   ENAC,   per
l'effettuazione dei collegamenti onerati sull'aeroporto di Crotone, a
far data dal 29 aprile 2005;
  Considerata  la  necessita'  di  apportare delle modifiche al testo
dell'imposizione  degli  oneri  di  servizio  pubblico  previsti  dal
Decreto  ministeriale  del  29 marzo  2005  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 18 aprile 2005, n. 89;
  Vista la nota n. 303 in data 24 giugno 2005 del Vice Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  con la quale viene comunicata alla
Commissione  europea  l'intenzione del Governo italiano di modificare
il  contenuto dell'imposizione degli oneri di servizio pubblico sulla
rotta Crotone - Roma - Milano di cui alla nota n. 901302 del 7 aprile
05,  precedentemente  trasmessa  alla  Rappresentanza d'Italia presso
l'Unione europea;
  Vista  la  nota  informativa  n.  902138  del 14 giugno 2005 con la
quale,  ai  sensi dell'art. 4.1.a) del regolamento CEE 2408/92, viene
comunicato  al vettore aereo che opera sulla rotta interessata che e'
stata  avviata  la  procedura  per  la  modifica  dei contenuti della
imposizione  degli oneri di servizio pubblico da e per l'aeroporto di
Crotone,  precedentemente  disposta  con  il decreto ministeriale del
29 marzo 2005;
  Vista la nota n. 902137 del 14 giugno 2005 con la quale si invitano
IBAR  e  ASSAEREO  a divulgare presso i propri associati le modifiche
relative all'imposizione;
  Ritenuto  che sussistono le condizioni previste dall'art. 52, comma
35,  della legge 28 dicembre 2001, n. 448 per la istituzione di oneri
di  servizio  pubblico  per  i  servizi aerei di linea da effettuarsi
sulla rotta Crotone - Roma - Milano e viceversa;
  Considerato che, al fine di evitare pregiudizi alla continuita' dei
servizi  di trasporto aereo da e per Crotone, la data dalla quale gli
oneri   di   servizio  pubblico  divengono  obbligatori  deve  essere
subordinata  all'accertamento  dell'eventuale espletamento della gara
di appalto di cui al citato art. 52, comma 35 della legge 28 dicembre
2001, n. 448;
  Considerato  altresi',  che  tale accertamento e' condizionato alla
facolta'  dei vettori di pronunziarsi in ordine alla accettazione dei
medesimi  oneri  e  che,  pertanto occorre rinviare la determinazione
della predetta data ad un provvedimento successivo;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Al  fine  di  assicurare  l'effettuazione  di un collegamento aereo
adeguato  regolare e continuativo, il servizio aereo di linea Crotone
-  Roma  -  Milano  viene  sottoposto  ad  oneri di servizio pubblico
secondo  le  modalita'  indicate nell'Allegato, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
  Qualora,  entro  trenta  giorni  dalla data di pubblicazione, nella
Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea,  della comunicazione della
Commissione  relativa  alla  imposizione dei citati oneri di servizio
pubblico, nessun vettore accetti l'imposizione di detti oneri, l'Ente
Nazionale  per  l'Aviazione  Civile  procedera'  ad  esperire la gara
secondo  le  modalita'  previste dall'art. 4 del regolamento (CEE) n.
2408/92.
  La data dalla quale gli oneri suddetti divengono obbligatori verra'
stabilita con successivo decreto.