IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 132 del 9 giugno 2005 con il quale al sottosegretario di Stato, on. Mario Tassone, e' stato attribuito il titolo di Vice Ministro presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito del conferimento allo stesso di speciali funzioni a norma dell'art. 10 della legge 31 agosto 1988, n. 400; Visto il regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, concernente disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della comunita' alle rotte intracomunitarie ed in particolare l'art. 4; Visto l'art. 52, comma 35, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti disponga con proprio decreto, in conformita' alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati fra lo scalo aeroportuale di Crotone e i principali aeroporti nazionali; Visto il decreto ministeriale del 19 novembre 2002 avente per oggetto «imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi di linea effettuati sulle rotte Crotone-Milano e viceversa e Crotone-Roma e viceversa, ai sensi dell'art. 52, comma 35, della legge 28 dicembre 2001, n. 448»; Visto il decreto ministeriale del 29 marzo 2005 avente per oggetto «imposizione degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per Crotone»; Considerato che l'Alitalia, in qualita' di vettore vincitore della gara di appalto effettuata ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d) del regolamento 2408/92, in data 15 settembre 2004 ha inviato formale disdetta, della convenzione sottoscritta con ENAC, per l'effettuazione dei collegamenti onerati sull'aeroporto di Crotone, a far data dal 29 aprile 2005; Considerata la necessita' di apportare delle modifiche al testo dell'imposizione degli oneri di servizio pubblico previsti dal Decreto ministeriale del 29 marzo 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 aprile 2005, n. 89; Vista la nota n. 303 in data 24 giugno 2005 del Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la quale viene comunicata alla Commissione europea l'intenzione del Governo italiano di modificare il contenuto dell'imposizione degli oneri di servizio pubblico sulla rotta Crotone - Roma - Milano di cui alla nota n. 901302 del 7 aprile 05, precedentemente trasmessa alla Rappresentanza d'Italia presso l'Unione europea; Vista la nota informativa n. 902138 del 14 giugno 2005 con la quale, ai sensi dell'art. 4.1.a) del regolamento CEE 2408/92, viene comunicato al vettore aereo che opera sulla rotta interessata che e' stata avviata la procedura per la modifica dei contenuti della imposizione degli oneri di servizio pubblico da e per l'aeroporto di Crotone, precedentemente disposta con il decreto ministeriale del 29 marzo 2005; Vista la nota n. 902137 del 14 giugno 2005 con la quale si invitano IBAR e ASSAEREO a divulgare presso i propri associati le modifiche relative all'imposizione; Ritenuto che sussistono le condizioni previste dall'art. 52, comma 35, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 per la istituzione di oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da effettuarsi sulla rotta Crotone - Roma - Milano e viceversa; Considerato che, al fine di evitare pregiudizi alla continuita' dei servizi di trasporto aereo da e per Crotone, la data dalla quale gli oneri di servizio pubblico divengono obbligatori deve essere subordinata all'accertamento dell'eventuale espletamento della gara di appalto di cui al citato art. 52, comma 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448; Considerato altresi', che tale accertamento e' condizionato alla facolta' dei vettori di pronunziarsi in ordine alla accettazione dei medesimi oneri e che, pertanto occorre rinviare la determinazione della predetta data ad un provvedimento successivo; Decreta: Art. 1. Al fine di assicurare l'effettuazione di un collegamento aereo adeguato regolare e continuativo, il servizio aereo di linea Crotone - Roma - Milano viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalita' indicate nell'Allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto. Qualora, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, della comunicazione della Commissione relativa alla imposizione dei citati oneri di servizio pubblico, nessun vettore accetti l'imposizione di detti oneri, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile procedera' ad esperire la gara secondo le modalita' previste dall'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92. La data dalla quale gli oneri suddetti divengono obbligatori verra' stabilita con successivo decreto.