IL DIRETTORE GENERALE
per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del
                             consumatore

  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999;
  Visto  l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in
particolare  il  comma  15  che individua le funzioni per l'esercizio
delle  quali  i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle
S.T.G.  possono  ricevere,  mediante provvedimento di riconoscimento,
l'incarico  corrispondente  dal  Ministero delle politiche agricole e
forestali;
  Visti  i  decreti  ministeriali  12 aprile  2000,  pubblicati nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 97 del 27 aprile 2000,
emanati  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  in
attuazione  dell'art.  14,  comma  17 della citata legge n. 526/1999,
relativi ai requisiti di rappresentativita' per il riconoscimento dei
consorzi  di  tutela  delle  D.O.P.  e  delle I.G.P. ed ai criteri di
rappresentanza   negli   organi   sociali   dei   medesimi  consorzi,
determinati   in   ragione   della   funzione   di  rappresentare  la
collettivita'  dei  produttori  interessati  all'utilizzazione  delle
denominazioni  protette e alla conservazione e alla difesa della loro
reputazione,   costituenti  anche  lo  scopo  sociale  del  Consorzio
istante;
  Visti  i  decreti  ministeriali  10  maggio  2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001 e 4
maggio  2005,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 112 del 16 maggio 2005, recanti integrazioni ai citati decreti del
12 aprile 2000;
  Visto  il  decreto  ministeriale  4 maggio  2005,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  - n. 112 del 16 maggio 2005,
recante  modalita'  di  deroga  alla  condizione posta all'art. 2 del
decreto  12 aprile  2000,  recante  disposizioni generali relative ai
requisiti   di   rappresentativita'  dei  consorzi  di  tutela  delle
Denominazioni  di  origine  protette  (D.O.P.)  e  delle  Indicazioni
geografiche protette (I.G.P.);
  Visto  il  decreto  12 settembre  2000,  n.  410,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il
quale,  in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999,
e'  stato  adottato  il  regolamento  concernente la ripartizione dei
costi derivanti dalle attivita' dei consorzi di tutela delle D.O.P. e
delle I.G.P. incaricati dal Ministero;
  Visto   il   decreto  12 ottobre  2000  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  272 del 21 novembre 2000 con il
quale,  conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera
d)  sono  state  impartite  le  direttive  per  la collaborazione dei
consorzi  di  tutela  delle  D.O.P.  e delle I.G.P. con l'Ispettorato
centrale  repressione  frodi  nell'attivita'  di  vigilanza, tutela e
salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio
1996,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L
163   del  2  luglio  1996  con  il  quale  e'  stata  registrata  la
denominazione di origine protetta «Castelmagno»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  10 giugno  2002, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n.
160  del  10 luglio  2002,  con  il  quale  e'  stato riconosciuto il
Consorzio   per  la  tutela  del  formaggio  «Castelmagno»  D.O.P.  e
attribuito  l'incarico  a  svolgere  le  funzioni di cui all'art. 14,
comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
  Considerato  che  la  condizione  richiesta dall'art. 5 del decreto
12 aprile    2000,   sopra   citato,   relativo   ai   requisiti   di
rappresentativita' dei consorzi di tutela e' soddisfatta in quanto il
Ministero  ha  verificato la partecipazione, nella compagine sociale,
dei  soggetti  appartenenti  alla categoria «caseifici» nella filiera
formaggi,  individuata  all'art.  4, lettera a) del medesimo decreto,
che  rappresentano  almeno  i  2/3  della  produzione controllata dal
predetto   organismo  di  controllo,  nel  periodo  significativo  di
riferimento.  La  verifica  di cui sopra e' stata eseguita sulla base
delle  dichiarazioni  presentate  dal  Consorzio  richiedente e delle
attestazioni  rilasciate  dall'organismo privato «I.N.O.Q. - Istituto
Nord Ovest Qualita' s.c. a r.l.», autorizzato a svolgere le attivita'
di  controllo  sulla  denominazione di origine protetta «Castelmagno»
con  decreto  ministeriale  9 giugno  1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  136  del  16 giugno 1999,
successivamente prorogato;
  Considerato  che  il  citato Consorzio non ha modificato il proprio
statuto  approvato  con il decreto 10 giugno 2002 sopra citato, cosi'
come disposto dall'art. 3 del medesimo decreto;
  Ritenuto  pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico
in capo al Consorzio per la tutela del formaggio «Castelmagno» D.O.P.
a  svolgere  le  funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata
legge n. 526/1999;

                              Decreta:

                           Articolo unico

  1.  E'  confermato  per  un  triennio,  a  decorrere  dalla data di
scadenza  prevista  dal  decreto  10  giugno  2002,  l'incarico, gia'
concesso  con  il  citato  decreto,  al  Consorzio  per la tutela del
formaggio  «Castelmagno»  D.O.P.,  con  sede  in Castelmagno (Cuneo),
piazza  Caduti n. 1, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma
15,  della  legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P.
«Castelmagno».
  2.  Il  predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni
previste  nel  decreto  10  giugno  2002,  puo'  essere  sospeso  con
provvedimento  motivato  e  revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto
12 aprile  2000,  recante disposizioni generali relative ai requisiti
di  rappresentativita'  dei consorzi di tutela delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche protette.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 1° giugno 2005
                                         Il direttore generale: Abate