IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in
particolare il comma 137;
  Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35;
  Visto  il  decreto  direttoriale  n. 76 del 10 gennaio 2005, con il
quale   sono  stati  individuati  Euro  310  milioni  sul  fondo  per
l'occupazione ai sensi dell'art. 1, comma 155 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, di cui Euro 299.453.973,40 sulla competenza 2005 e Euro
10.546.026,60  quale  residuo,  impegnato  nel  2004  per le medesime
finalita';
  Considerato  che,  con  gli  appositi  accordi  intervenuti in sede
governativa,  sono  state  individuate  le  fattispecie, per le quali
sussistono  le condizioni previste dal sopracitato art. 1, comma 155,
della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13,
comma  2,  lettera  b),  del  decreto-legge  14 marzo 2005, n. 35, in
quanto,  mediante  la  concessione  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale, anche senza soluzione di continuita' rispetto
al  termine  di  scadenza  di  detto  trattamento ai sensi della gia'
richiamata   legge   n.  223/1991,  e  delle  proroghe  del  medesimo
trattamento,  potra' essere agevolata la gestione delle problematiche
occupazionali   relative   alle  suddette  fattispecie,  mediante  il
graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;
  Considerato  che dai predetti accordi si evince che il numero delle
unita'  interessate e' ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto
al   numero   dei   destinatari   dei  medesimi  trattamenti  scaduti
nel dicembre  2004, cosi' come previsto dal citato art. 1, comma 155,
della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13,
comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;
  Viste  le  istanze  di concessione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale,  presentate  dalle  aziende  individuate dai
predetti accordi;
  Recepito,  solo  per la societa' indicata all'art. 1, il Protocollo
d'intesa  territoriale,  stipulato  in  data  8  marzo  2005,  presso
l'Agenzia  regionale  del  lavoro  di  Milano,  a sanatoria di quanto
previsto  dall'art.  13,  comma  2,  lettera b), del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35;
  Ritenuto,  per  quanto  precede,  di autorizzare la concessione del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale e/o la proroga
del  medesimo  trattamento,  entro il 31 dicembre 2005, in favore dei
lavoratori   coinvolti   nelle   fattispecie   di  cui  al  capoverso
precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalita' prevista dallo
stesso  art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come
modificato  dall'art.  13,  comma 2, lettera b), del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.
311,   come   modificato  dall'art.  13,  comma 2,  lettera  b),  del
decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, e' autorizzata, per il periodo
dal  25  gennaio  2005  al  31 dicembre  2005, in favore di un numero
massimo   di  373  dipendenti  della  societa'  Grande  Distribuzione
Avanzata S.p.a. in amministrazione straordinaria, unita' in Peschiera
Borromeo  (Milano),  la  concessione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale,  definito nell'accordo intervenuto presso il
Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali in data 18 gennaio
2005.
  Gli   interventi   sono   disposti   nel  limite  massimo  di  euro
6.485.459,29.
   Pagamento diretto: SI.