IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137; Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35; Visto il decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005, con il quale sono stati individuati Euro 310 milioni sul fondo per l'occupazione ai sensi dell'art. 1, comma 155 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui Euro 299.453.973,40 sulla competenza 2005 e Euro 10.546.026,60 quale residuo, impegnato nel 2004 per le medesime finalita'; Considerato che, con gli appositi accordi intervenuti in sede governativa, sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, in quanto, mediante la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche senza soluzione di continuita' rispetto al termine di scadenza di detto trattamento ai sensi della gia' richiamata legge n. 223/1991, e delle proroghe del medesimo trattamento, potra' essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati; Considerato che dai predetti accordi si evince che il numero delle unita' interessate e' ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2004, cosi' come previsto dal citato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35; Viste le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, presentate dalle aziende individuate dai predetti accordi; Recepito, solo per la societa' indicata all'art. 1, il Protocollo d'intesa territoriale, stipulato in data 8 marzo 2005, presso l'Agenzia regionale del lavoro di Milano, a sanatoria di quanto previsto dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e/o la proroga del medesimo trattamento, entro il 31 dicembre 2005, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalita' prevista dallo stesso art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, e' autorizzata, per il periodo dal 25 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di 373 dipendenti della societa' Grande Distribuzione Avanzata S.p.a. in amministrazione straordinaria, unita' in Peschiera Borromeo (Milano), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 18 gennaio 2005. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 6.485.459,29. Pagamento diretto: SI.