IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 200l, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di  autorizzazione  alla  produzione,  alla immissione in commercio e
alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, corretto ed
integrato   dal  decreto  legislativo  28 luglio  2004,  n.  260,  di
attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE, relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto  il  decreto ministeriale del 20 novembre 2001 di recepimento
della  direttiva  2001/21/CE  della  commissione  del  5 marzo  2001,
relativo  all'iscrizione della sostanza attiva diquat nell'allegato I
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  9 aprile 2004 di recepimento
della  direttiva  2003/112/CE della commissione del 1° dicembre 2003,
relativo  all'iscrizione della sostanza attiva paraquat nell'allegato
I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto
fitosanitario   indicato   nell'allegato   al   presente  decreto  ha
ottemperato  a  quanto  previsto  dall'art.  2,  comma  2, del citato
decreto  20 novembre  2001, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti
conformemente a quanto definito per la sostanza attiva diquat;
  Considerato  che  l'impresa  medesima ha ottemperato anche a quanto
previsto  dall'art. 2, comma 3, del citato decreto 9 aprile 2004, nei
tempi  e  nelle forme da esso stabiliti nonche' all'adeguamento delle
etichette   conformemente  alle  nuove  condizioni  definite  per  la
sostanza  attiva  paraquat  dall'art.  2,  comma  4, del sopra citato
decreto;
  Considerato  inoltre  che  l'impresa  titolare della autorizzazione
dovra'  presentare, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del citato decreto
9 aprile 2004, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato
III  del  decreto  legislativo n. 194/1995, entro il 31 gennaio 2007,
pena la revoca dell'autorizzazione;
  Considerato   altresi'  che  ai  sensi  dell'art.  4,  del  decreto
ministeriale  9 aprile  2004  l'impresa  dovra' anche provvedere alla
presentazione,  entro  il  31 marzo  di ogni anno fino al 2008, di un
rendiconto  sull'incidenza  dei problemi sanitari per gli operatori e
sulle  ripercussioni per le lepri in una o piu' zone di utilizzazione
significative, unitamente ai dati sulle vendite e ad uno studio sulla
modalita' d'impiego;
  Rilevato  che  l'impresa  ha  ottemperato  per l'anno 2005 al sopra
citato obbligo presentando nei termini i dati previsti;
  Visto   il   parere   espresso  in  data  16 settembre  2004  dalla
commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n. 194, favorevole alla ri-registrazione provvisoria
dei  prodotti fitosanitari contenenti una sostanza attiva revisionata
e  iscritta  nell'allegato  I  del  citato  decreto  legislativo alle
condizioni di iscrizione;
  Considerato che detta ri-registrazione provvisoria e' limitata alla
data  di  scadenza  dell'iscrizione  in allegato I del citato decreto
legislativo  n. 194/1995 delle sostanze attive contenute nel prodotto
fitosanitario di cui trattasi;
  Considerato  inoltre che nel prodotto fitosanitario Seccatutto sono
presenti  due  sostanze  attive, diquat e paraquat, che hanno diverse
date  di scadenza di iscrizione in allegato I del decreto legislativo
n. 194/1995;
  Considerato   altresi'   che  nel  caso  di  prodotti  fitosanitari
contenenti  miscele  di  sostanze  attive  iscritte in allegato I del
citato  decreto  legislativo  n. 194/1995 appare opportuno attribuire
una  data di scadenza uguale a quella della sostanza attiva che scade
prima;
  Visto  l'art.  1, comma 1, del decreto ministeriale del 20 novembre
2001  che  indica  il 31 dicembre 2011 quale scadenza dell'iscrizione
della  sostanza attiva diquat nell'allegato I del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194;
  Visto  l'art.  1  del citato decreto ministeriale del 9 aprile 2004
che  indica  il  31 ottobre 2014 quale scadenza dell'iscrizione della
sostanza  attiva  paraquat  nell'allegato  I  del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194;
  Ritenuto  di  limitare la ri-registrazione provvisoria al 31 luglio
2011  del  prodotto  fitosanitario  indicato  in allegato al presente
decreto,  fatti salvi gli adempimenti stabiliti dall'art. 2, comma 6,
e dall'art. 4 del citato decreto 9 aprile 2004;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Il  prodotto fitosanitario Seccatutto, reg. n. 5378, contenente
le    sostanze   attive   diquat   e   paraquat,   e'   ri-registrato
provvisoriamente  fino  al  31 luglio  2011 alle condizioni stabilite
dalle  direttive  di  iscrizione  delle  sostanze  in  esso contenute
riportate in etichetta.
  2. Sono fatti salvi gli adempimenti stabiliti:
    dall'art.  2,  comma  6,  del  decreto ministeriale 9 aprile 2004
circa  la  presentazione  entro  il  31 gennaio  2007, pena la revoca
dell'autorizzazione, della documentazione di cui all'allegato III del
decreto  legislativo  n.  194/1995  per  la  valutazione del prodotto
riportato in allegato al presente decreto;
    dall'art.  4,  circa  la presentazione, entro il 31 marzo di ogni
anno  fino  al  2008,  di  un  rendiconto sull'incidenza dei problemi
sanitari  per gli operatori e sulle ripercussioni per le lepri in una
o  piu' zone di utilizzazione significative, unitamente ai dati sulle
vendite e ad uno studio sulla modalita' d'impiego.
  3.  Sono  approvate quale parte integrante del decreto le etichette
allegate, con le quali il prodotto fitosanitario indicato in allegato
al presente decreto deve essere posto in commercio.
  4.  L'impresa  medesima  e'  tenuta a rietichettare od a fornire ai
rivenditori  un fac-simile di etichetta per le confezioni di prodotto
eventualmente  giacente sia presso i magazzini di deposito sia presso
gli  esercizi di vendita e ad adottare ogni iniziativa, nei confronti
degli  utilizzatori,  idonea  ad  assicurare  un  corretto impiego in
conformita' alle nuove disposizioni.
  Il   presente   decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa
all'impresa  interessata  e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 5 luglio 2005
                                     Il direttore generale: Marabelli