IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  l'art.  12,comma 5 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241,  il  quale  prevede che con decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  possono  essere  modificati  i termini riguardanti gli
adempimenti  dei  contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti
in base allo stesso decreto;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972,
n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, recante l'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto  il  decreto  legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l
'istituzione  e  la disciplina dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive;
  Visto  il  regolamento  recante  norme  per la semplificazione e la
razionalizzazione  di  alcuni  adempimenti  contabili  in  materia di
imposta sul valore aggiunto, emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;
  Visto  il  regolamento  recante  le  modalita' per la presentazione
delle  dichiarazioni  relative  alle imposte sui redditi, all'imposta
sul   valore   aggiunto   e  all'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive,  emanato  con  decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;
  Considerato che i termini di effettuazione dei versamenti ricadenti
nel  mese  di  agosto  2005  coincidono con il periodo di sospensione
feriale estiva delle attivita' lavorative;
  Ritenuto, pertanto, opportuno disporre un differimento dei predetti
termini  per  consentire ai contribuenti di fruire di un piu' congruo
periodo   di  tempo  per  l'effettuazione  dei  predetti  versamenti,
evitando i disagi in corrispondenza delle vacanze estive;
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  1. Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli
articoli  17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241,  che  hanno  scadenza nel periodo compreso tra il giorno 2 ed il
giorno 22 del mese di agosto 2005, possono essere effettuati entro il
medesimo giorno 22, senza alcuna maggiorazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 26 luglio 2005

                                                 Il Presidente
                                           del Consiglio dei Ministri
                                                   Berlusconi


         Il Ministro
dell'economia e delle finanze:
          Siniscalco