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Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dall'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

    Tali  modifiche  sono  riportate sul terminale tra I segni (( ...
)).

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
                     Lotta agli incendi boschivi

  1.  Al  fine  di  porre  in  essere  ogni  indispensabile azione di
carattere   preventivo  in  materia  di  lotta  attiva  agli  incendi
boschivi,  nonche'  di  garantire  il  funzionale  espletamento delle
attivita'  aeree  di  spegnimento  con  la  flotta  antincendio nella
disponibilita'   del   Dipartimento   della   protezione  civile,  il
Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri  individua  i  tempi  di
svolgimento  della  predetta  attivita'  durante  i periodi estivo ed
invernale.
  2.  Allo  scopo di garantire l'adeguamento tecnologico ed operativo
della  componente aerea nel peculiare settore della lotta attiva agli
incendi  boschivi,  il  Dipartimento  della  protezione civile, anche
sulla  base  di ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma
2,  della legge 24 febbraio 1992, n. 225, puo' acquisire, nell'ambito
delle  risorse  del  bilancio  dello  Stato  previste  a legislazione
vigente  per  il  finanziamento  delle  spese di funzionamento, delle
attivita'  e  dei compiti di protezione civile, la disponibilita', in
via di somma urgenza, della necessaria strumentazione, anche avviando
ogni   utile   sperimentazione  di  mezzi,  di  materiali,  di  forme
organizzative  ed  addestrative,  ((  fermo  restando il rispetto dei
principi comunitari in materia di appalti di forniture. ))
    3. Per garantire la sicurezza dell'attivita' di volo della flotta
antincendio  dello  Stato,  nonche' per assicurare elevati livelli di
prestazioni  nella  lotta attiva agli incendi boschivi, devono essere
collocati  idonei elementi di segnalazione, sia a terra che aerei, su
impianti,  costruzioni,  piantagioni  ed opere che possano costituire
pericolo  per  il  volo  ed  intralcio all'esecuzione dall'alto delle
attivita'   di   spegnimento  degli  incendi  boschivi,  ovvero,  ove
possibile,  procedere  all'interramento  delle predette opere. A tale
fine  il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri emana previamente,
sentito  l'Ente  nazionale  per  l'aviazione  civile,  le linee guida
operative  di  cui all'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001,
n.  343,  convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,
n.  401,  anche  individuando i soggetti tenuti all'adempimento degli
obblighi  di cui al presente comma, che non devono comportare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
          Riferimenti normativi:

              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  5,  della  legge
          24 febbraio   1992,   n.   225  (Istituzione  del  Servizio
          nazionale della protezione civile):
              «Art.  5  (Stato di emergenza e potere di ordinanza). -
          1.  Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1,
          lettera  c),  il  Consiglio  dei  Ministri, su proposta del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  ovvero, per sua
          delega  ai  sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il
          coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di
          emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale
          in  stretto  riferimento alla qualita' ed alla natura degli
          eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale
          revoca  dello stato di emergenza al venir meno dei relativi
          presupposti.
              2.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  emergenza
          conseguenti  alla  dichiarazione  di  cui  al  comma  1, si
          provvede,  nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
          13,  14,  15  e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
          ogni  disposizione  vigente,  e  nel  rispetto dei principi
          generali dell'ordinamento giuridico.
              3.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ovvero,
          per  sua  delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
          per  il coordinamento della protezione civile, puo' emanare
          altresi'  ordinanze  finalizzate  ad  evitare situazioni di
          pericolo  o  maggiori danni a persone o a cose. Le predette
          ordinanze  sono  comunicate al Presidente del Consiglio dei
          Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
              4.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ovvero,
          per  sua  delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
          per   il   coordinamento   della   protezione  civile,  per
          l'attuazione  degli  interventi  di  cui ai commi 2 e 3 del
          presente  articolo,  puo' avvalersi di commissari delegati.
          Il  relativo  provvedimento  di  delega  deve  indicare  il
          contenuto   della   delega  dell'incarico,  i  tempi  e  le
          modalita' del suo esercizio.
              5.  Le  ordinanze  emanate in deroga alle leggi vigenti
          devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
          si intende derogare e devono essere motivate.
              6.  Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo
          sono  pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          italiana,   nonche'   trasmesse   ai   sindaci  interessati
          affinche'  vengano  pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma
          1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 5 del decreto-legge
          7 settembre   2001,   n.   343  (Disposizioni  urgenti  per
          assicurare   il  coordinamento  operativo  delle  strutture
          preposte   alle   attivita'  di  protezione  civile  e  per
          migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa
          civile),   convertito,   con   modificazioni,  dalla  legge
          9 novembre  2001,  n.  401,  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «Art.  5  (Competenze  del Presidente del Consiglio dei
          Ministri   in  materia  di  protezione  civile).  -  1.  Il
          Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri  determina  le
          politiche   di  protezione  civile,  detiene  i  poteri  di
          ordinanza  in  materia  di  protezione  civile,  promuove e
          coordina  le  attivita'  delle  amministrazioni  centrali e
          periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei
          comuni,  degli  enti pubblici nazionali e territoriali e di
          ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata
          presente  sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela
          dell'integrita'  della vita, dei beni, degli insediamenti e
          dell'ambiente  dai  danni o dal pericolo di danni derivanti
          da  calamita'  naturali,  da  catastrofi  e da altri grandi
          eventi,  che determinino situazioni di grave rischio, salvo
          quanto  previsto  dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
          112.  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente  comma,  e'
          istituito  presso  la Presidenza del Consiglio dei Ministri
          un  Comitato  paritetico Stato-regioni-enti locali, nel cui
          ambito  la  Conferenza  unificata,  istituita  dal  decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,  designa  i  propri
          rappresentanti.  Con  decreto  del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  entro  tre  mesi  dalla  data di entrata in
          vigore  della  legge  di  conversione del presente decreto,
          sono   emanate   le   norme   per   la  composizione  e  il
          funzionamento del Comitato.
              2.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri predispone
          gli  indirizzi  operativi  dei  programmi  di  previsione e
          prevenzione  dei  rischi,  nonche' i programmi nazionali di
          soccorso  e  i  piani  per  l'attuazione  delle conseguenti
          misure  di  emergenza,  di intesa con le regioni e gli enti
          locali.
              3.  Nell'ambito  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri   operano   il   Servizio  sismico  nazionale,  la
          Commissione  nazionale  per  la previsione e la prevenzione
          dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione
          civile.
              3-bis.  La Commissione nazionale per la previsione e la
          prevenzione  dei  grandi  rischi, che si riunisce presso il
          Dipartimento  della  protezione  civile,  e'  articolata in
          sezioni e svolge attivita' consultiva tecnico-scientifica e
          propositiva  in  materia  di previsione e prevenzione delle
          varie  situazioni  di rischio; e' presieduta dal Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri  ovvero  da  un  delegato del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ed e' composta dal
          Capo del Dipartimento della protezione civile, con funzioni
          di vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di
          assenza  o  impedimento,  da  un  esperto  in  problemi  di
          protezione  civile, da esperti nei vari settori di rischio,
          da  due  esperti  designati  dall'Agenzia per la protezione
          dell'ambiente  e  per  i  servizi  tecnici e da due esperti
          designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano,   nonche'   da   un  rappresentante  del  Comitato
          nazionale  di  volontariato  di protezione civile, nominato
          con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
              3-ter.  Il  Comitato operativo della protezione civile,
          che  si  riunisce  presso  il Dipartimento della protezione
          civile,  assicura  la direzione unitaria e il coordinamento
          delle  attivita' di emergenza, stabilendo gli interventi di
          tutte le amministrazioni e enti interessati al soccorso. E'
          presieduto  dal  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
          civile  e  composto  da tre rappresentanti del Dipartimento
          stesso,  da  un rappresentante per ciascuna delle strutture
          operative   nazionali   di  cui  all'art.  11  della  legge
          24 febbraio  1992, n. 225, non confluite nel Dipartimento e
          che  sono  tenute  a concorrere all'opera di soccorso, e da
          due  rappresentanti  designati dalle regioni, nonche' da un
          rappresentante  del  Comitato  nazionale di volontariato di
          protezione  civile, nominato con decreto del Presidente del
          Consiglio  dei Ministri. Alle riunioni del Comitato possono
          essere  invitate autorita' regionali e locali di protezione
          civile   interessate   a   specifiche   emergenze   nonche'
          rappresentanti   di   altri   enti   o  amministrazioni,  I
          componenti  del  Comitato  rappresentanti dei Ministeri, su
          delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con
          poteri     decisionali,    ciascuno    nell'ambito    delle
          amministrazioni  di  appartenenza ed altresi' nei confronti
          di  enti,  aziende autonome e amministrazioni controllati o
          vigilati,   tutte   le  facolta'  e  competenze  in  ordine
          all'azione  da  svolgere  ai  fini  di  protezione civile e
          rappresentano,  in  seno  al Comitato, l'amministrazione di
          appartenenza nel suo complesso.
              3-quater.  La Commissione nazionale per la previsione e
          la  prevenzione  dei  grandi rischi e il Comitato operativo
          della  protezione  civile  sono  costituiti con decreto del
          Presidente  del Consiglio dei Ministri da emanare entro sei
          mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di
          conversione  del  presente decreto; con il medesimo decreto
          sono  stabilite  le  relative  modalita' organizzative e di
          funzionamento.
              4.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita' previste dal
          presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri
          si  avvale  del  Dipartimento  della  protezione civile che
          promuove,     altresi',    l'esecuzione    di    periodiche
          esercitazioni,  di  intesa con le regioni e gli enti locali
          nonche'   l'attivita'   di  informazione  alle  popolazioni
          interessate,   per   gli   scenari  nazionali;  l'attivita'
          tecnico-operativa,  volta ad assicurare i primi interventi,
          effettuati  in  concorso  con  le  regioni  e  da queste in
          raccordo  con  i  prefetti  e con i Comitati provinciali di
          protezione civile, fermo restando quanto previsto dall'art.
          14  della  legge 24 febbraio 1992, n. 225, e l'attivita' di
          formazione in materia di protezione civile, in raccordo con
          le regioni.
              4-bis.   Il   Dipartimento   della  protezione  civile,
          d'intesa  con le regioni, definisce, in sede locale e sulla
          base  dei  piani d'emergenza, gli interventi e la struttura
          organizzativa   necessari   per   fronteggiare  gli  eventi
          calamitosi  da  coordinare  con  il  prefetto anche per gli
          aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica.
              4-ter.  Il  Dipartimento della protezione civile svolge
          compiti  relativi  alla  formulazione degli indirizzi e dei
          criteri  generali, di cui all'art. 107, comma 1, lettere a)
          e f), n. 1, e all'art. 93, comma 1, lettera g), del decreto
          legislativo   31 marzo  1998,  n.  112,  da  sottoporre  al
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri per l'approvazione
          del  Consiglio  dei  Ministri  nonche' quelli relativi alle
          attivita',  connesse agli eventi calamitosi di cui all'art.
          2,  comma  1,  lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n.
          225,  concernenti  la  predisposizione di ordinanze, di cui
          all'art.  5, commi 2 e 3, della medesima legge, da emanarsi
          dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ovvero  dal
          Ministro dell'interno da lui delegato.
              5.  Secondo  le  direttive del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri  il  Capo  del  Dipartimento della protezione
          civile  rivolge alle amministrazioni centrali e periferiche
          dello  Stato,  delle  regioni,  delle province, dei comuni,
          degli  enti  pubblici  nazionali  e  territoriali e di ogni
          altra  istituzione  ed  organizzazione  pubblica  e privata
          presente   nel   territorio   nazionale,   le   indicazioni
          necessarie    al    raggiungimento   delle   finalita'   di
          coordinamento operativo nelle materie di cui al comma 1. Il
          prefetto  per  assumere  in  relazione  alle  situazioni di
          emergenza  le  determinazioni  di  competenza in materia di
          ordine  e sicurezza pubblica, ove necessario invita il Capo
          del  Dipartimento  della  protezione  civile, ovvero un suo
          delegato,   alle  riunioni  dei  comitati  provinciali  per
          l'ordine e la sicurezza pubblica.
              6.  Il Dipartimento della protezione civile subentra in
          tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, eventualmente
          posti  in  essere  dall'Agenzia  di protezione civile, gia'
          prevista  dall'art.  79  del  decreto legislativo 30 luglio
          1999,  n. 300. Tale subentro e' condizionato agli esiti del
          riscontro  contabile e amministrativo, da effettuarsi entro
          trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della legge
          di  conversione  del  presente  decreto. Quando l'esito del
          riscontro   e'  negativo,  il  rapporto  e'  estinto  senza
          ulteriori   oneri   per   lo   Stato.   Ferme  restando  le
          attribuzioni rispettivamente stabilite dagli articoli 107 e
          108  del  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112, e le
          competenze  e attribuzioni delle regioni a statuto speciale
          e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i compiti
          attribuiti  dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
          all'Agenzia   di   protezione   civile  sono  assegnati  al
          Dipartimento della protezione civile.».