IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                            di Campobasso

  Visto  il  decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato
14 dicembre   1947,   n.   1577,   e   successive   modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto  l'art.  2545-septiesdecies del codice civile come introdotto
dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;
  Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale della cooperazione del
6 marzo  1996  di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro
degli scioglimenti d'ufficio di societa' cooperative, senza la nomina
del commissario liquidatore;
  Vista  la  convenzione  sottoscritta  il  30 novembre  2001  per la
regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali
e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli
uffici del Ministero delle attivita' produttive;
  Visto  l'art.  12  del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002
che determina i provvedimenti da adottare a seguito della vigilanza;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  attivita' produttive del
17 luglio  2003,  recante  disposizioni  in  materia  di procedure di
scioglimento per atto dell'autorita' amministrativa;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  attivita' produttive del
17 luglio  2003  recante  i  limiti  entro  i quali poter disporre lo
scioglimento  di  societa'  cooperative  senza  nomina  di commissari
liquidatori;
  Visto  il  verbale  di  ispezione ordinaria eseguito sull'attivita'
della  societa'  cooperativa appresso indicata, da parte del revisore
dell'Unione nazionale cooperative italiane (U.N.C.I.), da cui risulta
che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art.
2545-septiesdecies  del codice civile, senza rapporti patrimoniali da
definire;
  Vista  la  conforme  proposta  formulata  nel contesto del giudizio
conclusivo da parte dell'ispettore incaricato;
  Visto  il parere di massima espresso dalla commissione centrale per
le   cooperative   nella  riunione  del  15 maggio  2003  concernente
l'adozione  dei  provvedimenti  di scioglimento d'ufficio di societa'
cooperative;
  Rilevato  che per le societa' cooperative sottoelencate ricorrono i
presupposti di cui al predetto parere;
  Espletata  la  procedura  di  cui  agli  articoli 7 e 8 della legge
7 agosto  1990,  n. 241, mediante comunicazioni del 12 maggio 2005 al
presidente   del   consiglio  d'amministrazione  della  sottoelencata
cooperativa ed avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del
26 maggio  2005, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio,
senza   nomina   del  commissario  liquidatore,  ai  sensi  dell'art.
2545-septiesdecies del codice civile;
  Considerato   che   alla   data  odierna  non  risultano  pervenute
opposizioni  da terzi, all'adozione del provvedimento di scioglimento
d'ufficio,  ne' domande tendenti ad ottenere la nomina dei commissari
liquidatori;
                              Decreta:
  La societa' cooperativa sottoelencata e' sciolta ai sensi dell'art.
2545-septiesdecies del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n.
400, art. 2, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore:
    societa'  cooperativa «Florida 88 Soc. coop. a r.l.», con sede in
Campobasso,  costituita  per  rogito  notaio  dott.  Silvestro  Delli
Venneri  in  data  31 maggio  1988,  repertorio  n.  106416, registro
societa'  n.  2230,  R.E.A.  n. 77629 della C.C.I.A.A. di Campobasso,
codice fiscale/partita I.V.A. n. 00751440702, posizione BUSC n. 1597.
  Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia -
Ufficio   pubblicazioni   leggi   e   decreti,   per  la  conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e agli organi competenti per i
provvedimenti consequenziali.

    Campobasso, 31 agosto 2005

                                     Il direttore provinciale: Agosta