IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti
  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n.  145  del  23 giugno  1995) concernenti «Aspetti applicativi delle
nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003,  n. 65, corretto e
integrato   dal   successivo  decreto  del  28 luglio  2004  n.  260,
concernente  l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE
relative  alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura
dei preparati pericolosi;
  Vista  la  domanda  presentata  il  19 novembre  2001  e successive
integrazioni di cui l'ultima in data 14 marzo 2005 dall'impresa Bayer
Cropscience  Srl  con  sede  legale  in Milano, viale Certosa n. 130,
diretta  ad  ottenere  la  registrazione  del  prodotto fitosanitario
denominato PROSPER 500 EC, contenente la sostanza attiva spiroxamina;
  Visto  il  decreto del 1° ottobre 1999 di inclusione della sostanza
attiva  spiroxamina  nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo
1995,   n.  194,  in  attuazione  della  direttiva  1999/73/CE  della
Commissione del 19 luglio 1999;
  Visto  il  parere  favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla
commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n.  194, relativo all'autorizzazione del prodotto di
cui   trattasi   fino   al   1° settembre   2009  (data  di  scadenza
dell'iscrizione in allegato I per la sostanza attiva);
  Vista  la  nota  dell'ufficio  del  3 agosto 2005 con la quale sono
stati richiesti gli atti definitivi;
  Vista  la  nota pervenuta in data 1° settembre 2005, da cui risulta
che   la   suddetta   impresa   ha  ottemperato  a  quanto  richiesto
dall'ufficio;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:
  A  decorrere dalla data del presente decreto e fino al 1° settembre
2009,  l'impresa  Bayer  Cropscience  Srl  con sede legale in Milano,
viale  Certosa  n.  130,  e' autorizzata ad immettere in commercio il
prodotto fitosanitario denominato PROSPER 500 EC, con la composizione
e  alle  condizioni  indicate  nell'etichetta  allegata  al  presente
decreto.
  Per la sostanza attiva spiroxamina sono confermati i limiti massimi
di  residui comunitari indicati nel decreto del Ministro della salute
27 agosto  2004.  Viene inoltre fissato il seguente limite massimo di
residuo   nazionale,   che   sara'   inserito  nel  provvedimento  di
aggiornamento del suddetto decreto:

=====================================================================
        Prodotti destinati         |
         all'alimentazione         |Limiti massimi di residui (mg/kg)
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                ino                |               0,5

  Il  prodotto  e'  confezionato  nelle taglie da ml 50-100-250-500 e
litri 1-2-5.
  Il  prodotto  in  questione  e'  preparato negli stabilimenti delle
imprese:  Bayer  Cropscience  Srl in Filago (Bergamo) autorizzato con
decreti   del  6 dicembre  1983/20 dicembre  2002;  Torre  S.r.l.  in
Montalcino - Torrenieri (Siena) autorizzato con decreti del 31 luglio
1975/23  settembre 2003; importato in confezioni pronte per l'impiego
dallo   stabilimento  dell'impresa  estera  Bayer  Cropscience  AG  -
Dormagen (Germania); nonche' formulato negli stabilimenti sopracitati
e  confezionato  nello  stabilimento  dell'impresa S.C.B. - Marle Sur
Serre (Francia).
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12884.
  E'   approvata   quale   parte   integrante  del  presente  decreto
l'etichetta  allegata,  con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
  Il   presente   decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 11 ottobre 2005
                                     Il direttore generale: Marabelli