IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Vista la direttiva 95/16/CE; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999; Vista la norma tecnica europea UNI EN 081-80; Ritenuto di dover salvaguardare la sicurezza degli utenti degli apparecchi di sollevamento installati in edifici civili precedentemente alla data di entrata in vigore della direttiva 95/16/CE; Decreta: Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica agli ascensori definiti dall'art. 1 e dall'art. 2, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito denominato «regolamento». 2. Gli ascensori installati negli edifici civili prima del 25 giugno 1999 sono adeguati alle regole previste dalla norma tecnica europea UNI EN 081-80 e dalla sua appendice nazionale, secondo le modalita' disciplinate dal presente decreto. 3. Sono fatte salve le disposizioni previste in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.