IL DIRETTORE GENERALE del Tesoro Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato; Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001; Visto il quinto comma dell'art. n. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Vista la decisione della Banca centrale europea del 14 dicembre 2004 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2005 ivi comprese le emissioni numismatiche; Visto il decreto ministeriale n. 9318 del 7 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2005, con il quale si autorizza la terza emissione delle monete d'argento da Euro 5 celebrative dei «XX Giochi olimpici invernali Torino 2006»; Visto il decreto ministeriale n. 9373 del 7 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2005, con il quale si autorizza la terza emissione delle monete d'argento da Euro 10 celebrative dei «XX Giochi olimpici invernali Torino 2006»; Ritenuta la validita' di cedere le suddette monete confezionate in dittico; Considerato che occorre stabilire la data del corso legale, determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle citate monete; Considerata la opportunita' di riservare parte del contingente al mercato estero; Decreta: Art. 1. Le monete d'argento da Euro 5 ed Euro 10, celebrative dei «XX Giochi olimpici invernali Torino 2006», aventi le caratteristiche di cui ai decreti ministeriali n. 9318 e n. 9373, indicati nelle premesse, vengono emesse nella sola versione proof ed hanno corso legale dal 14 novembre 2005.