IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
    In  base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento;
                              Dispone:
1. Approvazione del modello di istanza per l'attribuzione del credito
   d'imposta  per  studi  e  consulenze  inerenti  le  operazioni  di
   concentrazione delle micro, piccole e medie imprese.
    1.1.   E'   approvato,   ai  sensi  dell'art.  9,  comma  4,  del
decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  14 maggio  2005,  n.  80,  il  modello  di  istanza per
l'attribuzione del credito d'imposta per le spese sostenute per studi
e  consulenze  inerenti  le operazioni di concentrazione delle micro,
piccole  e  medie  imprese  -  Mod.  ICC,  unitamente  alle  relative
istruzioni per la compilazione.
    1.2.   Il  modello  di  cui  al  punto  1.1  e'  composto  da  un
frontespizio,  contenente  i  dati  identificativi  dell'impresa  che
presenta  l'istanza,  e  dal quadro A, contenente i dati di carattere
generale   relativi   all'operazione   di   concentrazione,   i  dati
identificativi    delle   imprese   partecipanti   al   processo   di
concentrazione  nonche'  i  dati relativi ai documenti di spesa ed al
credito d'imposta richiesto.
                    2. Reperibilita' del modello.
    2.1.  Il  modello  di  cui  al  punto  1.1  e'  reso  disponibile
gratuitamente  dall'Agenzia  delle entrate in formato elettronico sul
sito Internet www.agenziaentrate.gov.it
    2.2.  Il  modello  di  cui  al  punto  1.1  puo'  essere altresi'
prelevato  da  altri  siti  Internet  a  condizione che lo stesso sia
conforme  per struttura e sequenza a quello approvato con il presente
provvedimento  e  rechi  l'indirizzo  del  sito  dal  quale  e' stato
prelevato nonche' gli estremi del presente provvedimento.
    2.3.  Il  modello  di cui al punto 1.1 puo' essere riprodotto con
stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di
stampanti   laser   o   di  altri  tipi  di  stampanti  che  comunque
garantiscano la chiarezza e la leggibilita' del modello nel tempo.
    2.4.  E' consentita la stampa del modello di cui al punto 1.1 nel
rispetto  della  conformita'  grafica  al  modello  approvato e della
sequenza dei dati.
        3. Termini e modalita' di presentazione dell'istanza.
    3.1.  L'istanza  di  cui  al  punto  1.1  deve  essere presentata
nell'anno  2005  a  partire dal trentesimo giorno successivo a quello
della   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale   del   presente
provvedimento; negli anni successivi dal 10 gennaio di ciascun anno.
    3.2.  L'istanza  di  cui  al  punto  1.1  deve  essere presentata
all'Agenzia  delle  entrate  in  via  telematica, direttamente ovvero
tramite  i  soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni.
    3.3.  La  trasmissione telematica dei dati contenuti nell'istanza
di cui al punto 1.1 e' effettuata utilizzando il prodotto di gestione
denominato  «CREDICONSUL»  che  sara'  reso disponibile gratuitamente
dall'Agenzia      delle      entrate      nel      sito      Internet
www.agenziaentrate.gov.it a partire dal 28 novembre 2005.
    3.4.  E'  fatto  comunque  obbligo  ai  soggetti incaricati della
trasmissione  telematica  di  rilasciare  al  soggetto interessato un
esemplare   cartaceo  dell'istanza  predisposta  con  l'utilizzo  dei
prodotti  informatici  di  cui  al  punto  3.3  nonche'  copia  della
comunicazione  dell'Agenzia  delle  entrate che ne attesta l'avvenuto
ricevimento e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione.
    3.5.  L'istanza  deve  essere  conservata  a  cura  del  soggetto
interessato,  previa  sua  sottoscrizione  a  conferma  dei  dati ivi
contenuti.
    3.6.  La  competenza  in ordine agli adempimenti conseguenti alla
gestione  delle  istanze  di  cui al punto 1.1 e' demandata al Centro
operativo di Pescara.
                            Motivazioni.
    L'art.  9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  14 maggio 2005, n. 80, ha riconosciuto,
alle    imprese   rientranti   nella   definizione   comunitaria   di
microimprese,   piccole   imprese   e  medie  imprese,  di  cui  alla
raccomandazione  n.  2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003,
che  prendono parte a processi di concentrazione, un contributo nella
forma  di  credito  d'imposta pari al cinquanta per cento delle spese
sostenute   per   studi   e   consulenze,  inerenti  l'operazione  di
concentrazione.
    In particolare, il comma 3 del citato art. 9 ha stabilito che per
la fruizione del contributo l'impresa concentrataria deve presentare,
a decorrere dalla data di ultimazione del processo di concentrazione,
un'apposita  istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara
dell'Agenzia delle entrate.
    Inoltre,  il  comma  4  del  medesimo  art. 9 ha previsto che con
provvedimento   del   direttore   dell'Agenzia  delle  entrate  venga
approvato  il  modello  da utilizzare per la redazione dell'istanza e
vengano  stabiliti  i  dati  in  esso  contenuti nonche' i termini di
presentazione delle istanze medesime.
    In  attuazione  di  tali  disposizioni  e',  pertanto, emanato il
presente provvedimento con il quale viene approvato il modello - Mod.
ICC  -  con  le  relative  istruzioni, da utilizzare per la redazione
della   istanza   e   vengono,   inoltre,   stabiliti  i  termini  di
presentazione  delle istanze medesime prevedendo che le stesse devono
essere   presentate:   nell'anno  2005,  a  partire  dal  30°  giorno
successivo  a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente  provvedimento;  negli  anni  successivi,  dal 10 gennaio di
ciascun anno.
    Per   le   procedure  tecniche  necessarie  per  la  trasmissione
telematica,  il  presente  provvedimento  fa  rinvio  al  prodotto di
gestione   denominato   «CREDICONSUL»,  che  sara'  reso  disponibile
gratuitamente   dall'Agenzia   delle   entrate   sul   sito  Internet
www.agenziaentrate.gov.it a partire dal 28 novembre 2005.
    La   competenza  in  ordine  agli  adempimenti  conseguenti  alla
gestione  delle predette istanze viene attribuita al Centro operativo
di Pescara.
    Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
       Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
    Decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300 recante la riforma
dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma dell'art. 11 della legge
15 marzo  1997,  n.  59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4.
    Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1).
    Regolamento   di   amministrazione  dell'Agenzia  delle  entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1).
    Decreto  del  Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  9  del  12 febbraio 2001, concernente
disposizioni  recanti  le  modalita' di avvio delle agenzie fiscali e
l'istituzione   del   ruolo   speciale   provvisorio   del  personale
dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e
74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
                Disciplina normativa di riferimento.
    Decreto-legge  14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni
dalla  legge  14 maggio 2005, n. 80, concernente disposizioni urgenti
nell'ambito  del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale (art. 9).
    Decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e
successive  modificazioni,  recante  modalita'  per  la presentazione
delle  dichiarazioni  relative  alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore
aggiunto.
    Decreto  del  Ministero  delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le
modalita'  tecniche  di trasmissione telematica delle dichiarazioni e
dei   contratti   di   locazione   e   di  affitto  da  sottoporre  a
registrazione,  nonche'  di esecuzione telematica dei pagamenti, come
modificato  dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  306 del 31 dicembre 1999,
nonche'  del  decreto  del  Ministero  delle  finanze  29 marzo 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000.
    Il   presente   provvedimento  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
      Roma, 11 novembre 2005
                                   Il direttore dell'Agenzia: Ferrara