IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 31 luglio 1954, n. 570, concernente la restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti industriali esportati e l'istituzione di una imposta di conguaglio per quelli importati; Visto il decreto presidenziale 14 agosto 1954, n. 676, con il quale vennero approvate le tabelle dei prodotti industriali, rispettivamente, ammessi alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e soggetti al pagamento dell'imposta di conguaglio alla importazione; Visto il decreto presidenziale 27 febbraio 1955, n. 192, contenente norme per l'esecuzione della legge 31 luglio 1954, n. 570; Vista la legge 7 luglio 1960, n. 633, che delega al Governo la facolta' di emanare, con decreti aventi valore di legge provvedimenti in materia di restituzione dell'industria generale sull'entrata alla esportazione ed imposta di conguaglio all'importazione; Ritenuta l'opportunita' di avvalersi della delega prevista dalla legge 7 luglio 1960, n. 633, al fine di adeguare per taluni prodotti, le vigenti aliquote di restituzione e di conguaglio alla effettiva incidenza dell'imposta e di adottare, con carattere di generalita', nuove disposizioni atte a semplificare le vigenti procedure di restituzione: Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentita la Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive modificazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero; Decreta: Art. 1. Per i prodotti elencati nella tabella allegata al presente decreto, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e l'imposta di conguaglio all'importazione sono stabilite, rispettivamente, nella misura a fianco di ciascun prodotto indicata.