IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista  la legge 31 luglio 1954, n. 570, concernente la restituzione
dell'imposta   generale   sull'entrata  per  i  prodotti  industriali
esportati  e  l'istituzione  di  una imposta di conguaglio per quelli
importati;
  Visto il decreto presidenziale 14 agosto 1954, n. 676, con il quale
vennero    approvate    le    tabelle   dei   prodotti   industriali,
rispettivamente,  ammessi  alla  restituzione  dell'imposta  generale
sull'entrata all'esportazione e soggetti al pagamento dell'imposta di
conguaglio alla importazione;
  Visto il decreto presidenziale 27 febbraio 1955, n. 192, contenente
norme per l'esecuzione della legge 31 luglio 1954, n. 570;
  Vista  la  legge  7  luglio  1960, n. 633, che delega al Governo la
facolta' di emanare, con decreti aventi valore di legge provvedimenti
in  materia di restituzione dell'industria generale sull'entrata alla
esportazione ed imposta di conguaglio all'importazione;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  avvalersi della delega prevista dalla
legge 7 luglio 1960, n. 633, al fine di adeguare per taluni prodotti,
le  vigenti  aliquote  di restituzione e di conguaglio alla effettiva
incidenza  dell'imposta  e di adottare, con carattere di generalita',
nuove  disposizioni  atte  a  semplificare  le  vigenti  procedure di
restituzione:

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Sentita  la  Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge
24 dicembre 1949, n. 993, e successive modificazioni;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze, di concerto con i
Ministri  per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e commercio
e per il commercio con l'estero;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Per i prodotti elencati nella tabella allegata al presente decreto,
la restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e
l'imposta    di    conguaglio    all'importazione   sono   stabilite,
rispettivamente, nella misura a fianco di ciascun prodotto indicata.