IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889 sul riordinamento della istruzione media tecnica; Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta: Art. 1. A decorrere dal 1 ottobre 1960 e' istituita in Roma una scuola avente finalita' ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituito professionale di Stato per il commercio. A decorrere della stessa data la scuola tecnica commerciale statale "Cola di Rienzo" di Roma e' soppressa. La scuola secondaria di avviamento professionale commerciale, gia' aggregata alla predetta scuola tecnica, viene annessa all'Istituto professionale.