IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto l'accordo economico collettivo 20 giugno 1956, e relativa tabella, per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, stipulato tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana; la Confederazione Cooperativa italiana e la Federazione italiana Agenti, Rappresentanti, Viaggiatori e Piazzisti, con l'intervento della Confederazione Generale italiana del Lavoro; la Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio; il Sindacato Nazionale Agenti e Rappresentanti, Viaggiatori e Piazzisti, il Sindacato Nazionale Agenti Propagandisti in Specialita' Medicinali, con la assistenza della Federazione italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali ed affini e con l'intervento della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori; l'Unione italiana Agenti e Rappresentanti, Viaggiatori e Piazzisti, con l'intervento dell'Unione italiana del Lavoro; l'Unione Sindacati Autonomi Rappresentanti Commercio Industria; e, in pari data, tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana, la Confederazione Cooperativa italiana e il Sindacato Nazionale Agenti, Viaggiatori, Rappresentanti Piazzisti, con l'intervento della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Visto l'accordo 17 luglio 1957 per la relazione delle disposizioni regolamentari di cui agli artt. 19 e 20 dell'accordo economico 20 giugno 1956 per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, stipulato dalle stesse organizzazioni sindacali di cui al predetto accordo 20 giugno 1956; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 64, dell'11 aprile 1960, degli atti sopraindicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati l'accordo 20 giugno 1956, relativo alla disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, nonche' l'accordo 17 luglio 1957 per la redazione delle disposizioni regolamentari di cui agli artt. 19 e 20 del predetto accordo economico 20 giugno 1956, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli agenti e rappresentanti di commercio delle imprese industriali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 gennaio 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 marzo 1961 Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 32. - VILLA