IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge  14  luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad
emanare   norme  transitorie  per  garantire  minimi  di  trattamento
economico e normativo ai lavoratori;
  Vista  la  legge  1  ottobre  1960, n. 1027, recante modifiche alla
predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
  Visto  l'accordo  economico  collettivo  20 giugno 1956, e relativa
tabella,  per  la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza
commerciale,  stipulato tra la Confederazione Generale dell'Industria
italiana;  la  Confederazione  Cooperativa  italiana e la Federazione
italiana   Agenti,   Rappresentanti,  Viaggiatori  e  Piazzisti,  con
l'intervento  della  Confederazione  Generale italiana del Lavoro; la
Federazione   Nazionale   Associazioni  Agenti  e  Rappresentanti  di
Commercio;   il   Sindacato   Nazionale   Agenti   e  Rappresentanti,
Viaggiatori  e Piazzisti, il Sindacato Nazionale Agenti Propagandisti
in  Specialita'  Medicinali,  con  la  assistenza  della  Federazione
italiana  Sindacati  Addetti  Servizi  Commerciali  ed  affini  e con
l'intervento  della  Confederazione  italiana  Sindacati  Lavoratori;
l'Unione  italiana  Agenti e Rappresentanti, Viaggiatori e Piazzisti,
con  l'intervento dell'Unione italiana del Lavoro; l'Unione Sindacati
Autonomi  Rappresentanti Commercio Industria; e, in pari data, tra la
Confederazione  Generale  dell'Industria  italiana, la Confederazione
Cooperativa  italiana  e  il Sindacato Nazionale Agenti, Viaggiatori,
Rappresentanti   Piazzisti,  con  l'intervento  della  Confederazione
italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
  Visto  l'accordo 17 luglio 1957 per la relazione delle disposizioni
regolamentari  di  cui  agli  artt. 19 e 20 dell'accordo economico 20
giugno   1956   per   la   disciplina   del  rapporto  di  agenzia  e
rappresentanza  commerciale,  stipulato  dalle  stesse organizzazioni
sindacali di cui al predetto accordo 20 giugno 1956;
  Vista  la  pubblicazione  nell'apposito  Bollettino  n. 64, dell'11
aprile 1960, degli atti sopraindicati, depositati presso il Ministero
del   lavoro   e  della  previdenza  sociale,  che  ne  ha  accertato
l'autenticita';
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
 Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

                              Decreta:
                           Articolo unico.

  I  rapporti  costituiti  per  le  attivita' per le quali sono stati
stipulati  l'accordo  20  giugno  1956,  relativo alla disciplina del
rapporto  di  agenzia e rappresentanza commerciale, nonche' l'accordo
17  luglio  1957 per la redazione delle disposizioni regolamentari di
cui agli artt. 19 e 20 del predetto accordo economico 20 giugno 1956,
sono  regolati  da  norme  giuridiche  uniformi  alle  clausole degli
accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
  I  minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono
inderogabili  nei  confronti  di tutti gli agenti e rappresentanti di
commercio delle imprese industriali.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 16 gennaio 1961

                               GRONCHI

                                                      FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 marzo 1961
Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 32. - VILLA