IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge  14  luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad
emanare   norme  transitorie  per  garantire  minimi  di  trattamento
economico e normativo ai lavoratori;
  Vista  la  legge  1  ottobre  1960, n. 1027, recante modifiche alla
predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
  Visto  il  contratto collettivo nazionale 18 dicembre 1957, per gli
operai dipendenti dalle aziende produttrici di laterizi;
  Visto,  per  la  provincia  di  Gorizia,  l'accordo  collettivo  21
novembre  1958,  sulle  condizioni  e  norme di lavoro per gli operai
addetti  al  carico  e  scarico  dei  forni per i materiali laterizi,
stipulato   tra   l'Associazione   degli   Industriali  e  la  Camera
Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale -
C.I.S.L. -, l'Unione italiana, Lavoratori - U.I.L. -, cui ha aderito,
in   data  2  ottobre  1959,  la  Confederazione  italiana  Sindacati
Nazionali Lavoratori:
  Vista   la  pubblicazione  nell'apposito  Bollettino,  n.  1  della
provincia  di  Gorizia,  in  data  9  luglio 1960, dell'accordo sopra
indicato,   depositato   presso  il  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

                              Decreta:
                           Articolo unico.

  I  rapporti  di  lavoro  costituiti per l'attivita' per la quale e'
stato  stipulato per la provincia di Gorizia, l'accordo collettivo 21
novembre  1958,  relativo  alle  condizioni e norme di lavoro per gli
operai  addetti  al  carico  e  scarico  dei  forni  per  i materiali
laterizi,  sono  regolati  da norme giuridiche uniformi alle clausole
dell'accordo   anzidetto,   annesso   al  presente  decreto,  purche'
compatibili  con  quelle  concernenti  la  disciplina nazionale della
categoria.
  I  minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono
inderogabili  nei  confronti  di tutti gli operai addetti al carico e
scarico  dei forni, dipendenti dalle imprese produttrici di materiali
laterizi della provincia di Gorizia.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 26 dicembre 1961

                               GRONCHI

                                                      FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 maggio 1962
  Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 43. - VILLA