IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 18 dicembre 1957, per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di laterizi; Visto, per la provincia di Gorizia, l'accordo collettivo 21 novembre 1958, sulle condizioni e norme di lavoro per gli operai addetti al carico e scarico dei forni per i materiali laterizi, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, l'Unione italiana, Lavoratori - U.I.L. -, cui ha aderito, in data 2 ottobre 1959, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori: Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Gorizia, in data 9 luglio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato per la provincia di Gorizia, l'accordo collettivo 21 novembre 1958, relativo alle condizioni e norme di lavoro per gli operai addetti al carico e scarico dei forni per i materiali laterizi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai addetti al carico e scarico dei forni, dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi della provincia di Gorizia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 43. - VILLA