IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge  14  luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad
emanare   norme  transitorie  per  garantire  minimi  di  trattamento
economico e normativo ai lavoratori;
  Vista  la  legge  1  ottobre  1960, n. 1027, recante modifiche alla
predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
  Visto   l'accordo   collettivo   nazionale   12  giugno  1954,  sul
conglobamento ed il riassetto zonale delle retribuzioni per i settori
industriali;
  Visto,  per la provincia di Livorno, l'accordo collettivo 2 ottobre
1959,  relativo  allo  scarto  percentuale fra le retribuzioni minime
unificate  degli operai di Livorno e Piombino e delle altre localita'
della  provincia, stipulato tra l'Associazione Industriali e l'Unione
Sindacale  Provinciale  C.I.S.L.,  la  Camera Sindacale Provinciale -
U.I.L.,  la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. ed in pari data,
tra  l'Associazione  Industriali  e l'Unione Provinciale del Lavoro -
C.I.S.N.A.L.;
  Vista   la  pubblicazione  nell'apposito  Bollettino,  n.  1  della
provincia  di  Livorno,  in  data  31  luglio 1960 dell'accordo sopra
indicato,   depositato   presso  il  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

                              Decreta:
                           Articolo unico.

  I  rapporti  di  lavoro  costituiti per le attivita' per le quali 6
stato  stipulato, per la provincia di Livorno, l'accordo collettivo 2
ottobre  1959,  relativo  allo scarto percentuale fra le retribuzioni
minime  unificate  degli  operai  di Livorno e Piombino e delle altre
localita' della provincia, sono regolati da norme giuridiche uniformi
alle  clausole  dell'accordo  anzidetto, annesso al presente decreto,
purche'  compatibili  con  quelle concernenti la disciplina nazionale
della, categoria.
  I  minimi  di trattamento economico e normativo cosa stabiliti sono
inderogabili  nei  confronti  di  tutti  gli  operai dipendenti dalle
imprese industriali della provincia di Livorno.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 26 dicembre 1961

                               GRONCHI

                                                      FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 maggio 1962
  Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 62. - VILLA