IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge  14  luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad
emanare   norme  transitorie  per  garantire  minimi  di  trattamento
economico e normativo ai lavoratori;
  Vista  la  legge  11  ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla
predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
  Visto  il  contratto  collettivo  nazionale 26 luglio 1956, per gli
operai panettieri dipendenti dalle aziende di panificazione;
  Visto,  per  la  provincia  di  Bologna,  il  contratto  collettivo
integrativo 23 luglio 1958, stipulato tra il Sindacato Panificatori e
il  Sindacato  Alimentaristi - C.G.I.L., i Sindacati Panettieri della
C.I.S.L. e della U.I.L.;
  Visto,   per  la  provincia  di  Modena,  il  contratto  collettivo
integrativo   241   aprile   1957,   stipulato   tra   l'Associazione
Commercianti  - Gruppo Panificatori - e le Leghe Lavoranti Panettieri
della C.I.S.L., della C.G.I.L., della U.I.L.;
  Visti, per la provincia, di Parma:
    -  il  contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1956, stipulato
tra  il  Gruppo  Provinciale  Panificatori  e  la  Lega  Panettieri -
C.G.I.L.  -,  l'Unione  Sindacale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale -
U.I.L. -;
    -  l'accordo  collettivo 28 luglio 1958, stipulato tra il (Gruppo
Provinciale Panificatori e il Sindacato Provinciale Arte Bianca Lega.
Panettieri  -  C.G.I.L.  l'Unione  Sindacale  - C.I.S.L. -, la Camera
Sindacale - U.I.L.;
    -  l'accordo  collettivo  20  settembre  1959 e relativa tabella,
stipulato  tra  il  Gruppo  Provinciale Panificatori e la Federazione
Provinciale Alimentazione - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale - C.I.S.L.
-, la Camera Sindacale - U.I.L. -;
  Visto, per la provincia di Piacenza, l'accordo collettivo 16 giugno
1954,  stipulato  tra il Sindacato Provinciale Panificatori e la Lega
Lavoranti Panettieri - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale - U.I.L.;
  Visti per la provincia di Reggio Emilia:
    -   l'accordo   collettivo   10   dicembre  1953,  relativo  alla
applicazione   del  congegno  della  scala  mobile  per  i  lavoranti
panettieri,  stipulato  tra,  il Gruppo Provinciale Panificatori e la
Lega Panettieri;
    - il contratto collettivo integrativo 29 novembre 1957, stipulato
tra  il  Gruppo  Provinciale  Panificatori e il Sindacato Provinciale
Panettieri  -  C.G.I.L.  - l'Unione Sindacale - C.I.S.L. -, la Camera
Sindacale  -  U.I.L.  -,  e,  in  pari data tra il Gruppo Provinciale
Panificatori,  la  Federazione Provinciale Cooperative e il Sindacato
Provinciale  Panettieri  - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale C.I.S.L. -,
la  Camera  Sindacale  - U.I.L. -; cui ha aderito, in data 26 gennaio
1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
    -  l'accordo  collettivo 28 luglio 1960, aggiuntivo ali contratto
collettivo  integrativo  29  novembre  1957,  stipulato tra il Gruppo
Provinciale   Panificatori  e  il  Sindacato  Provinciale  Panettieri
C.G.I.L.  -,  l'Unione  Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera
Sindacale Provinciale - U.I.L. -;
    -  l'accordo  collettivo  28 luglio 1960, aggiuntivo al contratto
collettivo  integrativo  29  novembre  1957,  stipulato tra il Gruppo
Provinciale Panificatori la Federazione Provinciale delle Cooperative
e   il  Sindacato  Provinciale  Panettieri  -  C.G.I.L.  -,  l'Unione
Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale -
U.I.L. -;
  Vista   la   pubblicazione  nell'apposito  Bollettino  n.  6  della
provincia  di  Bologna, in data 20 agosto 1960, n. 31 della provincia
di  Modena,  in data 14 novembre 1960, n. 21 della provincia di Parma
in  data  3 maggio 1960, n. 7 della provincia di Piacenza, in data 13
agosto  1960,  n. 7 e 27 della provincia di Reggio Emilia, in data 10
giugno  1960  e  16  maggio  1961,  dei  contratti  ed  accordi sopra
indicati,   depositati   presso  il  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

                              Decreta:
                           Articolo unico.

  I  rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono
stati stipulati:
    -   per   la   provincia  di  Bologna,  il  contratto  collettivo
integrativo 23 luglio 1958;
    - per la provincia di Modena, il contratto collettivo integrativo
24 aprile 1957;
    -  per la provincia di Parma, il contratto collettivo integrativo
1  ottobre  1956  l'accordo  collettivo  28  luglio  1958,  l'accordo
collettivo 20 settembre 1959;
    -  per  la  provincia di Piacenza, l'accordo collettivo 16 giugno
1954;
    -  per  la  provincia  di  Reggio Emilia, l'accordo collettivo 10
dicembre  1953, il contratto collettivo integrativo 29 novembre 1957,
gli  accordi  collettivi  28  luglio  1960,  aggiuntivi  al contratto
collettivo integrativo 29 novembre 1957;
sono   regolati  da  norme  giuridiche  uniformi  alle  clausole  dei
contratti  e  degli  accordi  anzidetti, annessi al presente decreto,
purche'  compatibili  con  quelle concernenti la disciplina nazionale
della  categoria, i minimi di trattamento economico e normativo cosi'
stabiliti  sono  inderogabili  nei  confronti  di  tutti  i lavoranti
panettieri  dipendenti  dalle imprese di panificazione delle province
di Bologna, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 26 dicembre 1961

                               GRONCHI

                                                      FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 maggio 1962
  Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 42. - VILLA