IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge  14  luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad
emanare   norme  transitorie  per  garantire  minimi  di  trattamento
economico e normativo ai lavoratori;
  Vista  la  legge  1  ottobre  1960, n. 1027, recante modifiche alla
predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
  Visto  il  contratto nazionale collettivo di lavoro 28 luglio 1959,
relativo  ai  lavoratori  dipendenti  dalle aziende che effettuano le
cosiddette   seconde   lavorazioni   del  vetro  quali:  lavorazione,
decorazione,  posa  in  opera  di  vetri,  cristalli, specchi, fiale,
siringhe,   termometri,  densimetri  e  simili,  apparecchi  per  uso
scientifico e sanitario, occhi artificiali e simili;
  Visto,  per  la  provincia  di  Bari, l'accordo collettivo 18 marzo
1954,  relativo  alla  indennita'  di  mensa,  per i dipendenti dalle
aziende  che  effettuano  la seconda lavorazione del vetro, stipulato
tra  il  Gruppo  Provinciale Industriali Vetrai e il Sindacato Vetrai
della  C.G.I.L., il Sindacato Vetrai della U.I.L., l'Unione Sindacale
Provinciale della C.I.S.L.;
  Vista  la  pubblicazione  nell'apposito  Bollettino,  n.  11, della
provincia di Bari, in data 30 luglio 1960, dello atto sopra indicato,
depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
che ne ha accertato l'autenticita';
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

                              Decreta:
                           Articolo unico.

  I  rapporti  di  lavoro costituiti per le attivita' per le quali e'
stato  stipulato  l'accordo  collettivo  18 marzo 1954, relativo alla
indennita'  di mensa per i dipendenti dalle aziende che effettuano la
seconda  lavorazione del vetro nella provincia di Bari, sono regolati
da  norme  giuridiche  uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto,
annesso   al   presente   decreto,  purche'  compatibili  con  quelle
concernenti la disciplina nazionale della categoria.
  I  minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono
inderogabili  nei  confronti  di  tutti  i  dipendenti  dalle imprese
esercenti la seconda lavorazione del vetro nella provincia di Bari.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 26 dicembre 1961

                               GRONCHI

                                                      FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 maggio 1962
  Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 44. - VILLA