IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  a  legge  14  luglio  1959, n. 741, che delega il Governo ad
emanare  le  norme  transitorie  per  garantire minimi di trattamento
economico e normativo ai lavoratori;
  Vista  la  legge  1  ottobre  1960, n. 1027, recante modifiche alla
predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
  Visti, per la provincia di Padova:
    l'accordo  collettivo 3 aprile 1951, relativo alla determinazione
dell'indennita'   consumo   ferri  per  i  dipendenti  dalle  aziende
artigiane  del  legno, stipulato tra l'Unione Provinciale Artigiani e
il  Sindacato Provinciale Lavoratori del Legno, cui hanno aderito, in
data   15   settembre   1959,   l'Unione  Provinciale  del  Lavoro  -
C.I.S.N.A.L.  -  e,  in  data  18 settembre 1959, la Camera Sindacale
Provinciale - U.I.L.;
    l'accordo  collettivo  10 luglio 1956, per l'indennita' vestiario
da  corrispondere  ai  dipendenti  dalle  aziende artigiane marmisti,
stipulato  tra l'Unione Provinciale Artigiani e la Camera Confederale
del  Lavoro,  l'Unione Sindacale Provinciale, cui ha aderito, in data
18 settembre 1959, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;
    l'accordo collettivo 26 aprile 1957, per gli operai e apprendisti
dipendenti da aziende artigiane in genere e dell'abbigliamento;
    l'accordo collettivo 26 aprile 1957, relativo alla determinazione
della  paga  oraria  per  i  lavoratori  e  apprendisti dipendenti da
aziende artigiane;
    l'accordo  collettivo  5  novembre  1957, relativo all'indennita'
vestiario   e   alle   indennita'  per  ferie  festivita',  gratifica
natalizia,  per  i  dipendenti  dalle  aziende  artigiane di pittori,
decoratori e stuccatori;
    l'accordo    collettivo   23   dicembre   1957,   relativo   alla
determinazione  della  retribuzione  per  i  dipendenti dalle aziende
artigiane edili;
    tutti  stipulati  tra  l'Unione Provinciale Artigiani e la Camera
Confederale  del  Lavoro,  l'Unione  Sindacale Provinciale, cui hanno
aderito  in data 15 settembre 1959, l'Unione Provinciale del Lavoro -
C.I.S.N.A.L.  -  e,  in  data  18  settembre 1959 la Camera Sindacale
Provinciale - U.I.L. -;
    l'accordo  collettivo  21  novembre  1958,  per la determinazione
delle  tariffe  di  cottimo  e  della paga giornaliera per gli operai
dipendenti  dalle  aziende produttrici di scope, a mano e a macchina,
stipulato  tra la l'Unione Provinciale Artigiani e l'Unione Sindacale
Provinciale,  cui  hanno aderito, in data 15 settembre 1959, l'Unione
Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. - e, in data 18 settembre 1959,
la Camera Sindacali Provinciale - U.I.L. -;
  Visto,  per  la  provincia  di  Treviso, il contratto collettivo 14
febbraio  1959,  e  relative  tabelle,  per  i  dipendenti da aziende
artigiane    stipulato    tra,   l'Alleanza   Associazioni   Autonome
Mendamentali  Artigiane,  la  Unione Provinciale Artigiani e l'Unione
Sindacale  Provinciale,  la  Camera  Confederale del Lavoro. l'Unione
italiana del Lavoro;
  Vista   la  pubblicazione  nell'apposito  Bollettino,  n.  3  della
provincia  di Padova, in data 30 dicembre 1960, n. 7 della provincia,
di  Treviso,  in  data  1  luglio 1960, del contratto e degli accordi
sopra  indicati,  depositati  presso  il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

                              Decreta:
                           Articolo unico.

  I  rapporti  di lavoro costituiti per le attivita' artigiane per le
quali sono stati stipulati:
    per  la  provincia  di  Padova, l'accordo collettivo aprile 1951,
relativo  alla  determinazione  dell'indennita'  consumo  ferri per i
dipendenti dalle aziende artigiane del legno, l'accordo collettivo 10
luglio  1956,  relativo  all'indennita' vestiario da corrispondere ai
dipendenti  di  alle aziende artigiane marmisti, l'accordo collettivo
21  aprile  1957  per gli operai ed apprendisti dipendenti da aziende
artigiane  in  genere  e  dell'abbigliamento, l'accordo collettivo 26
aprile  1957,  relativo  alla  determinazione della paga oraria per i
lavoratori  e  apprendisti dipendenti da aziende artigiane, l'accordo
collettivo  5 novembre 1957, relativo all'indennita' vestiario e alle
indennita'   per   ferie,  festivita',  gratifica  natalizia,  per  i
dipendenti   dalle   aziende   artigiane  di  pittori,  decoratori  e
stuccatori,  l'accordo  collettivo  23  dicembre  1957, relativo alla
determinazione  della  retribuzione  per  i  dipendenti dalle aziende
artigiane edili, l'accordo collettivo 21 novembre 1958, relativo alla
determinazione  delle tariffe di cottimo e della paga giornaliera per
gli  operai  dipendenti dalle aziende produttrici di scope a mano e a
macchina;
    per  la provincia di Treviso, il contratto collettivo 14 febbraio
1959, relativo ai dipendenti da aziende artigiane;
sono   regolati  da  norme  giuridiche  uniformi  alle  clausole  del
contratto  e  degli  accordi  anzidetti, annessi al presente decreto,
purche'  compatibili,  per quanto riguarda le attivita' artigiane per
le   quali   sono   stati  stipulati  appositi  contratti  collettivi
nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale.
  I  minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono
inderogabili  nei  confronti  di  tutti i lavoratori dipendenti dalle
imprese  artigiane  esercenti  le  attivita' indicate nel contratto e
negli  accordi  di  cui  al  primo  comma, delle province di Padova e
Treviso.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 26 dicembre 1961

                               GRONCHI

                                                      FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 maggio 1962
  Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 15. - VILLA