IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista a legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare le norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visti, per la provincia di Padova: l'accordo collettivo 3 aprile 1951, relativo alla determinazione dell'indennita' consumo ferri per i dipendenti dalle aziende artigiane del legno, stipulato tra l'Unione Provinciale Artigiani e il Sindacato Provinciale Lavoratori del Legno, cui hanno aderito, in data 15 settembre 1959, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. - e, in data 18 settembre 1959, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.; l'accordo collettivo 10 luglio 1956, per l'indennita' vestiario da corrispondere ai dipendenti dalle aziende artigiane marmisti, stipulato tra l'Unione Provinciale Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale, cui ha aderito, in data 18 settembre 1959, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; l'accordo collettivo 26 aprile 1957, per gli operai e apprendisti dipendenti da aziende artigiane in genere e dell'abbigliamento; l'accordo collettivo 26 aprile 1957, relativo alla determinazione della paga oraria per i lavoratori e apprendisti dipendenti da aziende artigiane; l'accordo collettivo 5 novembre 1957, relativo all'indennita' vestiario e alle indennita' per ferie festivita', gratifica natalizia, per i dipendenti dalle aziende artigiane di pittori, decoratori e stuccatori; l'accordo collettivo 23 dicembre 1957, relativo alla determinazione della retribuzione per i dipendenti dalle aziende artigiane edili; tutti stipulati tra l'Unione Provinciale Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale, cui hanno aderito in data 15 settembre 1959, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. - e, in data 18 settembre 1959 la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; l'accordo collettivo 21 novembre 1958, per la determinazione delle tariffe di cottimo e della paga giornaliera per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di scope, a mano e a macchina, stipulato tra la l'Unione Provinciale Artigiani e l'Unione Sindacale Provinciale, cui hanno aderito, in data 15 settembre 1959, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. - e, in data 18 settembre 1959, la Camera Sindacali Provinciale - U.I.L. -; Visto, per la provincia di Treviso, il contratto collettivo 14 febbraio 1959, e relative tabelle, per i dipendenti da aziende artigiane stipulato tra, l'Alleanza Associazioni Autonome Mendamentali Artigiane, la Unione Provinciale Artigiani e l'Unione Sindacale Provinciale, la Camera Confederale del Lavoro. l'Unione italiana del Lavoro; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Padova, in data 30 dicembre 1960, n. 7 della provincia, di Treviso, in data 1 luglio 1960, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' artigiane per le quali sono stati stipulati: per la provincia di Padova, l'accordo collettivo aprile 1951, relativo alla determinazione dell'indennita' consumo ferri per i dipendenti dalle aziende artigiane del legno, l'accordo collettivo 10 luglio 1956, relativo all'indennita' vestiario da corrispondere ai dipendenti di alle aziende artigiane marmisti, l'accordo collettivo 21 aprile 1957 per gli operai ed apprendisti dipendenti da aziende artigiane in genere e dell'abbigliamento, l'accordo collettivo 26 aprile 1957, relativo alla determinazione della paga oraria per i lavoratori e apprendisti dipendenti da aziende artigiane, l'accordo collettivo 5 novembre 1957, relativo all'indennita' vestiario e alle indennita' per ferie, festivita', gratifica natalizia, per i dipendenti dalle aziende artigiane di pittori, decoratori e stuccatori, l'accordo collettivo 23 dicembre 1957, relativo alla determinazione della retribuzione per i dipendenti dalle aziende artigiane edili, l'accordo collettivo 21 novembre 1958, relativo alla determinazione delle tariffe di cottimo e della paga giornaliera per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di scope a mano e a macchina; per la provincia di Treviso, il contratto collettivo 14 febbraio 1959, relativo ai dipendenti da aziende artigiane; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili, per quanto riguarda le attivita' artigiane per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti le attivita' indicate nel contratto e negli accordi di cui al primo comma, delle province di Padova e Treviso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 15. - VILLA