IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 12 marzo 1949, per i dipendenti dalla industria conserviera vegetale; Visto, per la provincia di Palermo, l'accordo collettivo 15 settembre 1959, e relativo allegato, per i dipendenti dalla industria delle conserve vegetali, stipulato tra la Sezione Industriale Conservieri Vegetali e la Federazione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, il Sindacato Provinciale Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari - F.U.L.P.I.A., il Sindacato Provinciale Lavoratori Industrie Alimentari, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.N.A.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Palermo, in data 23 giugno 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Palermo, l'accordo collettivo 15 settembre 1959, relativo ai dipendenti dall'industria delle conserve vegetali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese delle conserve vegetali della provincia di Palermo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 18. - VILLA