IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge  14  luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad
emanare   norme  transitorie  per  garantire  minimi  di  trattamento
economico e normativo ai lavoratori;
  Vista  la  legge  1  ottobre  1960, n. 1027, recante modifiche alla
predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
  Visto  il  contratto  collettivo nazionale di lavoro 12 marzo 1949,
per i dipendenti dalla industria conserviera vegetale;
  Visto,  per  la  provincia  di  Palermo,  l'accordo  collettivo  15
settembre 1959, e relativo allegato, per i dipendenti dalla industria
delle   conserve  vegetali,  stipulato  tra  la  Sezione  Industriale
Conservieri  Vegetali  e la Federazione italiana Lavoratori Industrie
Alimentari,  il  Sindacato  Provinciale Lavoratori Prodotti Industrie
Alimentari   -  F.U.L.P.I.A.,  il  Sindacato  Provinciale  Lavoratori
Industrie Alimentari, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.N.A.L.;
  Vista   la  pubblicazione  nell'apposito  Bollettino,  n.  3  della
provincia  di  Palermo,  in  data  23 giugno 1960, dell'accordo sopra
indicato,   depositato   presso  il  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

                              Decreta:
                           Articolo unico.

  I  rapporti  di  lavoro costituiti per le attivita' per le quali e'
stato stipulato, per la provincia di Palermo, l'accordo collettivo 15
settembre  1959, relativo ai dipendenti dall'industria delle conserve
vegetali,  sono  regolati  da norme giuridiche uniformi alle clausole
dell'accordo   anzidetto,   annesso   al  presente  decreto,  purche'
compatibili con la disciplina nazionale della categoria.
  I  minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono
inderogabili  nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese delle
conserve vegetali della provincia di Palermo.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 26 dicembre 1961

                               GRONCHI

                                                      FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 maggio 1962
  Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 18. - VILLA