IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge  14  luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad
emanare   norme  transitorie  per  garantire  minimi  di  trattamento
economico e normativo ai lavoratori;
  Vista  la  legge  1  ottobre  1960, n. 1027, recante modifiche alla
predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
  Visto  l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952, per i
salariati agricoli;
  Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per
i braccianti agricoli avventizi;
  Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 243 marzo 1960, per i
salariati fissi dell'agricoltura;
  Visti, per la provincia di Cagliari:
    -  il  contratto  collettivo  integrativo 20 dicembre 1951, per i
salariati  fissi  dell'agricoltura,  stipulato  tra  la  Associazione
Provinciale  degli  Agricoltori, il Sindacato Provinciale Coltivatori
Diretti   e   l'Unione   Sindacale   Provinciale  -  C.I.S.L.  -,  la
Confederazione   Provinciale   Lavoratori   della  Terra,  la  Camera
Sindacale Provinciale - U.I.L. -;
    -  l'accordo  collettivo  12  ottobre 1953, per i salariati fissi
dell'agricoltura,    stipulato   tra   l'Unione   Provinciale   degli
Agricoltori,   la   Federazione  Provinciale  Coltivatori  Diretti  e
l'Unione  Province  -  C.I.S.L.  -,  la Federbraccianti Provinciale -
C.G.I.L. -;
    -  l'accordo  collettivo  28  febbraio  1953,  per  i  braccianti
agricoli,  stipulato tra l'Associazione Provinciale egli Agricoltori,
la  Federazione  Provinciale  Coltivatori  Diretti  e  la Federazione
Provinciale  Salariati  e  Braccianti  Agricoltori  -  C.I.S.L. -, la
Federbraccianti Provinciale - C.G.I.L. -;
    -  il  contratto  collettivo  integrativo  4  giugno  1958, per i
braccianti avventizi, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori,
la  Federazione  Provinciale Coltivatori Diretti e l'Unione Sindacale
Provinciale - C.I.S.L. -,la Federbraccianti Provinciale - C.G.I.L. -;
  Vista   la  pubblicazione  nell'apposito  Bollettino,  n.  2  della
provincia  di  Cagliari,  in  data 30 dicembre 1960, degli atti sopra
indicati,   depositati   presso  il  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

                              Decreta:
                           Articolo unico.

  I  rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono
stati, stipulati, per la provincia di Cagliari:
    -   il  contratto  collettivo  integrativo  20  dicembre  1951  e
l'accordo  collettivo  12  ottobre  1953  relativi ai salariati fissi
dell'agricoltura;
    - l'accordo collettivo 28 febbraio 1953 e il contratto collettivo
integrativo 4 giugno 1958 relativi ai braccianti agricoli avventizi;
sono   regolati  da  norme  giuridiche  uniformi  alle  clausole  dei
contratti  ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche'
compatibili  con  quelle  concernenti  la  disciplina nazionale della
categoria.
  I  minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono
inderogabili  nei  confronti  di  tutti  i lavoratori considerati nei
contratti  ed accordi di cui al primo comma, dipendenti dalle imprese
agricole della provincia di Cagliari.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 26 dicembre 1961

                               GRONCHI

                                                      FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 maggio 1962
  Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 28. - VILLA