IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952, per i salariati agricoli; Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi; Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 243 marzo 1960, per i salariati fissi dell'agricoltura; Visti, per la provincia di Cagliari: - il contratto collettivo integrativo 20 dicembre 1951, per i salariati fissi dell'agricoltura, stipulato tra la Associazione Provinciale degli Agricoltori, il Sindacato Provinciale Coltivatori Diretti e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Confederazione Provinciale Lavoratori della Terra, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; - l'accordo collettivo 12 ottobre 1953, per i salariati fissi dell'agricoltura, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e l'Unione Province - C.I.S.L. -, la Federbraccianti Provinciale - C.G.I.L. -; - l'accordo collettivo 28 febbraio 1953, per i braccianti agricoli, stipulato tra l'Associazione Provinciale egli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoltori - C.I.S.L. -, la Federbraccianti Provinciale - C.G.I.L. -; - il contratto collettivo integrativo 4 giugno 1958, per i braccianti avventizi, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -,la Federbraccianti Provinciale - C.G.I.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Cagliari, in data 30 dicembre 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati, stipulati, per la provincia di Cagliari: - il contratto collettivo integrativo 20 dicembre 1951 e l'accordo collettivo 12 ottobre 1953 relativi ai salariati fissi dell'agricoltura; - l'accordo collettivo 28 febbraio 1953 e il contratto collettivo integrativo 4 giugno 1958 relativi ai braccianti agricoli avventizi; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti ed accordi di cui al primo comma, dipendenti dalle imprese agricole della provincia di Cagliari. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 28. - VILLA